Cassazione, sentenza n. 7845 del 16/04/2020

Sentenza n. 7845 del 16/04/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
7845
Data
16/04/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava una cartella notificata una seconda volta, deducendo differenze rispetto al precedente atto e l’intervenuta decadenza o prescrizione del credito; la CTR aveva respinto l’appello richiamando anche altre pronunce. La Cassazione ritiene inammissibile la censura sulla notificazione, poiché l’impugnazione tempestiva della seconda cartella aveva sanato ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo. Accoglie invece il motivo relativo a decadenza e prescrizione: il generico rinvio a decisioni concernenti un diverso atto equivale a motivazione sostanzialmente inesistente, sicché la sentenza è cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

C.P. ricorre per la cassazione della sentenza n. 114 del 09.05.14 della CTR della Liguria che, confermando la prima sentenza, ha respinto l'appello del ricorrente volto ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata il 16.03.2011. In particolare la CTR ha dato atto che la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso introduttivo rilevando che identico ricorso, per la stessa pretesa impositiva di cui in cartella, era già stato proposto alla CTP ed era stato rigettato, perchè ritenuto infondato, con sentenza del 13 aprile 2011 essendosi accertato, in quella sede, che la cartella esattoriale era stata notificata il 16.10.2004 e, inoltre, che quella notifica era valida. Quanto al merito della causa, la CTR ha ritenuto che erroneamente l'appellante affermasse la diversa identità delle due cartelle, trattandosi, invece, della stessa pretesa tributaria e che nessun vizio di notifica si riscontrava riguardo alla cartella qui impugnata. Infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione del credito.

Motivi della decisione

Con il ricorso per cassazione il contribuente articola due motivi di ricorso:

a) In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, avendo la CTR erroneamente ritenuto l'identità delle due cartelle, riguardanti lo stesso ricorrente ed aventi lo stesso numero ma diversi momenti di notifica; la prima, comunque, relativa al preavviso di fermo amministrativo già impugnato e che aveva dato luogo all'autonomo procedimento (qui discusso in data odierna al ric. n. 16793/14), essendo diversi i tributi in esse dedotti e gli importi del dovuto.

b) lamenta inoltre l'omessa pronuncia e comunque l'omessa motivazione in ordine alla asserita decadenza e prescrizione, atteso l'improprio rinvio, sul punto, alla motivazione delle sentenze relative al preavviso di fermo.

La concessionaria della riscossione resiste con controricorso e memoria.

E' inammissibile il primo motivo di ricorso, che travisa il significato della pronuncia impugnata. La commissione di merito, infatti, si è limitata ad affermare l'effetto sanante della cartella notificata la seconda volta, in ragione della possibilità, effettivamente conseguita per il contribuente, di esplicare le proprie difese.

In altri termini, la censura non coglie la ratio decisoria; la ctr ha infatti correttamente ritenuto la sanatoria ex 156 c.p.c., di ogni eventuale vizio di notificazione della cartella oggetto del presente giudizio (quella notificata la seconda volta), perchè tempestivamente impugnata; in altre parole, la sanatoria per raggiungimento dello scopo è stata qui ricondotta alla impugnazione della cartella di seconda notifica, non di quella di prima notifica.

E' invece fondato il secondo motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione sulla eccezione di decadenza/prescrizione.

Il rinvio che la sentenza fa alla motivazione, sul punto, di altre non meglio specificate sentenze appare infatti del tutto generico, e risulta relativo ad altro atto impositivo (fermo) basato su diversi presupposti ed altra notifica di cartella. Ne consegue che la motivazione deve effettivamente qui intendersi sostanzialmente inesistente.

Il ricorso va, pertanto, accolto con rinvio alla CTR della Liguria, essendo necessari accertamenti in fatto in ordine agli elementi essenziali della dedotta censura di decadenza/prescrizione. La Corte di rinvio si pronuncerà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

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