Cassazione, ordinanza n. 7666 del 02/04/2020
IRAP --Dichiarazione integrativa - Termini di presentazione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7666
- Data
- 02/04/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia aveva recuperato un credito IRAP utilizzato in compensazione, perché indicato soltanto in una dichiarazione integrativa trasmessa dopo il termine dell’anno successivo; i giudici di merito avevano accolto il ricorso della società. La Corte distingue il termine dell’integrativa favorevole all’Amministrazione da quello previsto per correggere errori dannosi al contribuente, ferma la possibilità di chiedere il rimborso o di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa. Poiché l’Agenzia aveva collegato l’inesistenza del credito solo alla tardività e non ne aveva contestato la prova documentale, il ricorso è rigettato.
Massima
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A.. La medesima dichiarazione integrativa se invece ha lo scopo di emendare errori od omissioni che possono causare un danno al contribuente, ha un termine di presentazione differente. In tale ultimo caso il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa è il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 44/13/13, depositata il 10 aprile 2013, non notificata, respinse l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della Eco 92 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva accolto il ricorso della società avverso atto di recupero di credito d'imposta per IRAP, che l'Amministrazione aveva ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione dalla contribuente con riferimento all'anno d'imposta 2005, sebbene il relativo credito non fosse stato indicato dalla società nella dichiarazione relativa al periodo 1/10/2004 – 30/09/2005, ma solo con dichiarazione integrativa trasmessa telematicamente il 28 maggio 2008.
Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui la società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Considerato che:
1. Con l'unico motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo l'erroneità della decisione impugnata che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente sul presupposto dell'emendabilità, anche tardiva della dichiarazione, dovendo la dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni considerarsi omessa ai sensi del succitato D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7.
1.1. Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU 30 giugno 2016, n. 13378), hanno affermato il principio secondo cui "In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria" (cfr. anche, in senso conforme, tra le altre, Cass. sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11507; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27583; Cass. sez. 5, 28 novembre 2018, n. 30796; Cass. sez. 5, ord. 9 ottobre 2019, n. 25288; si veda, con riferimento a dichiarazione IVA, Cass. SU 8 settembre 2016, n. 18757).
1.2. Nell'ambito della formulazione dell'unico motivo di ricorso la "inesistenza" del credito è stata esclusivamente riferita dall'Amministrazione alla circostanza della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa, senza che risulti che neppure con il ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate abbia espressamente contestato l'affermata, da parte della CTP, esistenza del credito sulla base della produzione in giudizio della relativa documentazione comprovante i versamenti da parte della società (Mod. F24 del luglio – agosto 2004) dai quali deriva il credito poi utilizzato in compensazione dalla società per l'anno 2005.
1.3. La sentenza impugnata risulta quindi in linea con l'indirizzo interpretativo innanzi richiamato, a ciò conseguendo il rigetto del ricorso dell'Amministrazione finanziaria.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa verifica della nota spese depositata dalla controricorrente.
3. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2020
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