Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

Documenti ufficiali conservati in formato PDF e collegati alla fonte originaria

Sentenze

11.961 documenti

N. 22342

Cassazione, sentenza n. 22342 del 15/10/2020

Sentenza n. 22342 del 15/10/2020

Alla società erano state applicate sia la sanzione per infedele dichiarazione dei consumi energetici, con indebita fruizione di un’esenzione, sia quella per omesso versamento; la CTR le aveva reputate riferite a violazioni distinte. La Cassazione ha chiarito che la sanzione per mancato pagamento riguarda l’imposta dichiarata come dovuta, mentre l’evasione derivante da dichiarazione infedele comprende già l’omesso versamento ed è repressa dalla sanzione più grave prevista dal TUA. Accolto il relativo motivo, ha cassato la decisione e annullato l’atto di irrogazione della sanzione per omesso versamento.

N. 22156

Cassazione, ordinanza n. 22156 del 15/10/2020

IRAP - Società di trasporto pubblico di passeggeri -Cuneo fiscale - Applicabilità - Tariffa remunerativa - Esclusione.

Una società di trasporto pubblico chiedeva il rimborso dell’IRAP 2009, sostenendo di poter applicare le deduzioni sul costo dei dipendenti; la CTR aveva ravvisato le condizioni di esclusione previste per imprese operanti in concessione e a tariffa. La Cassazione ha precisato che l’esclusione richiede cumulativamente una concessione traslativa e una tariffa remunerativa, capace di assicurare equilibrio economico-finanziario e utile; la mera percezione di una tariffa non basta. Ha quindi accolto le censure contro la qualificazione operata dalla CTR, che non aveva esaminato le clausole contrattuali né accertato la natura remunerativa della tariffa.

  • IRAP
  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Processo tributario
N. 22359

Cassazione, sentenza n. 22359 del 15/10/2020

Sentenza n. 22359 del 15/10/2020

La società contestava l’accertamento di maggiori ricavi derivanti da vendite immobiliari, sostenendo che l’Ufficio avesse contrapposto ai prezzi dichiarati il solo valore normale desunto dalle quotazioni di mercato. La Corte conferma invece che la CTR aveva valutato congiuntamente valori OMI, listini immobiliari, mutui superiori ai prezzi indicati nei rogiti e perizie bancarie, traendone presunzioni gravi e precise; aveva inoltre esaminato, ritenendole insufficienti, le dichiarazioni degli acquirenti prodotte dalla contribuente. Trattandosi di un accertamento di fatto congruamente motivato, il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

N. 22358

Cassazione, sentenza n. 22358 del 15/10/2020

Sentenza n. 22358 del 15/10/2020

Una fondazione chiedeva il rimborso IRES per detrazioni relative a spese sostenute su un bene culturale e, per il 2006, per contributi destinati alla ricerca universitaria, non computati nelle dichiarazioni. La Corte ritiene applicabile la presunzione legale di natura non commerciale conseguente all’adeguamento statutario, circostanza non contestata dall’Amministrazione, e conferma la detrazione riconosciuta; precisa inoltre che la deducibilità dei fondi per la ricerca spetta a tutti i soggetti passivi IRES contemplati dalla norma. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi rigettato, con condanna alle spese.

  • IRES
  • Agevolazioni Fiscali
  • Dichiarazioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22357

Cassazione, sentenza n. 22357 del 15/10/2020

Sentenza n. 22357 del 15/10/2020

La controversia riguardava diverse riprese IRES, IRAP e IVA, tra cui accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, provvigioni subordinate al buon fine, compensi aggiuntivi agli agenti e manutenzioni su immobili in leasing. La Cassazione ha confermato la deducibilità degli accantonamenti e l’imputazione delle provvigioni all’esercizio in cui divengono certe, rigettando il ricorso dell’Agenzia. Ha invece accolto due motivi incidentali per insufficiente motivazione della CTR sull’inerenza dei compensi aggiuntivi e sulla valutazione analitica delle manutenzioni, cassando con rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • IVA
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22172

Cassazione, sentenza n. 22172 del 14/10/2020

Sentenza n. 22172 del 14/10/2020

I proprietari avevano chiesto la variazione catastale di cinque immobili in categoria F/2 perché collabenti; l’Agenzia aveva ripristinato le categorie ordinarie e la CTR, riformando il primo grado, aveva confermato la rettifica. La Cassazione ha rilevato un’insanabile contraddizione: la sentenza regionale aveva indicato individuabilità e perimetrabilità come condizioni necessarie per il censimento F/2, ma aveva escluso tale categoria proprio perché gli immobili possedevano quelle caratteristiche. Ha quindi cassato con rinvio, demandando alla diversa sezione della CTR la verifica della fatiscenza, dell’incapacità reddituale e degli ulteriori requisiti richiesti.

  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22171

Cassazione, sentenza n. 22171 del 14/10/2020

Sentenza n. 22171 del 14/10/2020

La contribuente contestava il riclassamento catastale di alcuni immobili, sostenendo che il degrado urbano e lo stato manutentivo escludessero un incremento di valore; la CTP aveva annullato l’atto per difetto di motivazione, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure richiedevano una nuova valutazione di merito delle prove e non indicavano specificamente documenti o elementi trascurati dal giudice regionale. È quindi rimasta ferma la decisione d’appello favorevole all’Amministrazione, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22170

Cassazione, sentenza n. 22170 del 14/10/2020

Sentenza n. 22170 del 14/10/2020

La società impugnava la revisione del classamento di un’unità immobiliare, confermata da CTP e CTR; secondo il giudice regionale, il richiamo agli atti preparatori e ad immobili comparabili rendeva l’avviso sufficientemente motivato. La Cassazione ha invece ribadito che il riclassamento per microzona deve esporre gli elementi concreti relativi alla zona, al fabbricato e alla singola unità che hanno determinato la nuova classe, consentendo al contribuente di conoscerne preventivamente le ragioni. Poiché l’avviso conteneva soltanto richiami generici e riferimenti catastali comparativi, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e annullato l’atto.

N. 22169

Cassazione, sentenza n. 22169 del 14/10/2020

Sentenza n. 22169 del 14/10/2020

La controversia riguardava avvisi di revisione catastale emessi per un’unità immobiliare ai sensi della disciplina sul riclassamento per microzone, ritenuti legittimi dalla commissione regionale anche sulla base di elementi forniti dall’Ufficio durante il giudizio. La Cassazione afferma che l’atto deve indicare già al momento dell’emissione le concrete caratteristiche della microzona, del fabbricato e della singola unità che giustificano il nuovo classamento, senza possibilità di integrazione processuale postuma. Accolti i primi tre motivi, cassa la decisione e, pronunciando nel merito, annulla gli avvisi, con compensazione integrale delle spese.

N. 22168

Cassazione, sentenza n. 22168 del 14/10/2020

Sentenza n. 22168 del 14/10/2020

La commissione regionale aveva confermato il riclassamento di un’abitazione in categoria A/1, considerando l’avviso una mera sollecitazione all’impugnazione e valorizzando fotografie, planimetria e caratteristiche dell’immobile illustrate nel processo. La Cassazione esclude che un avviso astratto possa essere completato in giudizio: la motivazione deve esporre preventivamente gli elementi concreti della microzona, del fabbricato e dell’unità immobiliare che hanno determinato la revisione. Accoglie i primi quattro motivi, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’avviso, compensando le spese dell’intero giudizio.

N. 22165

Cassazione, sentenza n. 22165 del 14/10/2020

Sentenza n. 22165 del 14/10/2020

La controversia concerneva la rendita catastale di uno stabilimento siderurgico, determinata includendo carriponti, forno fusorio, impianto ferroleghe e impianto ecologico; la commissione regionale aveva inoltre ammesso l’intervento adesivo del Comune interessato alla base imponibile ICI. La Cassazione conferma l’ammissibilità dell’intervento comunale quale destinatario indiretto del classamento e ritiene non riesaminabili le valutazioni di fatto sull’essenzialità e connessione degli impianti. Rileva però che il giudice d’appello non si è pronunciato sulle contestazioni relative ai coefficienti di vetustà e obsolescenza, disponendo la cassazione della sentenza limitatamente a tali censure.

  • Immobili
  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 22164

Cassazione, sentenza n. 22164 del 14/10/2020

Sentenza n. 22164 del 14/10/2020

La commissione regionale aveva ritenuto sufficiente, per la revisione catastale di più unità immobiliari situate nella medesima microzona, il richiamo agli atti prodromici della procedura, senza riferimenti specifici ai singoli beni. La Cassazione ribadisce che il riclassamento deve indicare concretamente gli elementi della microzona, del fabbricato e di ciascuna unità che hanno inciso sulla nuova classificazione, così da rendere conoscibili preventivamente le ragioni della pretesa. Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’avviso; le spese sono compensate.

N. 22162

Cassazione, sentenza n. 22162 del 14/10/2020

Sentenza n. 22162 del 14/10/2020

Una struttura alberghiera contestava la cartella TARSU per il 2006, sostenendo l’illegittimità della tariffa comunale, superiore a quella delle abitazioni, e invocando la stagionalità dell’attività; i giudici di merito avevano disapplicato la delibera tariffaria. La Cassazione afferma che alberghi e abitazioni possono essere collocati in categorie differenti per la diversa potenzialità di produzione dei rifiuti, mentre l’eventuale riduzione per stagionalità dipende dalla discrezionalità comunale. Ritenuta anche adeguatamente motivata la cartella, cassa la sentenza e rigetta nel merito il ricorso originario della contribuente.

  • Tributi locali
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22161

Cassazione, sentenza n. 22161 del 14/10/2020

Sentenza n. 22161 del 14/10/2020

La controversia riguardava una cartella TARSU per il 2006 applicata a una struttura alberghiera, che lamentava la tariffa più elevata rispetto alle abitazioni e chiedeva una riduzione per la natura stagionale dell’attività; i giudici di merito avevano disapplicato la delibera comunale. La Cassazione riconosce la legittimità della distinta classificazione tariffaria degli alberghi, fondata sulla loro maggiore capacità di produrre rifiuti, precisando che le riduzioni stagionali sono rimesse alla discrezionalità dell’ente. Rigetta inoltre la censura sulla motivazione della cartella, cassa la decisione e respinge il ricorso originario della contribuente.

  • Tributi locali
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22160

Cassazione, sentenza n. 22160 del 14/10/2020

Sentenza n. 22160 del 14/10/2020

Una società alberghiera aveva impugnato la cartella TARSU per il 2005, contestando la maggiore tariffa prevista rispetto alle abitazioni e richiamando la stagionalità dell’attività; la commissione regionale aveva confermato la disapplicazione della delibera tariffaria. La Cassazione ritiene legittima la differenziazione tra alberghi e abitazioni per la diversa capacità di produrre rifiuti e precisa che le riduzioni per uso stagionale dipendono dalle scelte dell’ente impositore. Accertata anche la sufficiente motivazione della cartella, accoglie il ricorso comunale, cassa la sentenza e rigetta nel merito l’impugnazione originaria.

  • Tributi locali
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22159

Cassazione, sentenza n. 22159 del 14/10/2020

Sentenza n. 22159 del 14/10/2020

La commissione regionale aveva disapplicato la delibera TARSU per il 2007, giudicando ingiustificata e non motivata la maggiore tariffa applicata alle strutture alberghiere rispetto alle abitazioni. La Cassazione riconosce il potere incidentale del giudice tributario di disapplicare gli atti generali illegittimi, ma esclude nel caso concreto l’illegittimità della differenziazione tariffaria, giustificata dalla maggiore potenzialità degli alberghi di produrre rifiuti; conferma inoltre motivazione della cartella, decorrenza della tariffa e mancata prova dell’esenzione. Accoglie il quarto motivo comunale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza e respinge il ricorso originario.

  • Tributi locali
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22158

Cassazione, sentenza n. 22158 del 14/10/2020

Sentenza n. 22158 del 14/10/2020

La controversia verteva sulla cartella TARSU 2007 di una struttura alberghiera, annullata in appello previa disapplicazione della delibera comunale per l’elevata differenza rispetto alla tariffa delle abitazioni. La Cassazione conferma in astratto il potere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi, ma reputa legittima la distinta tariffazione degli alberghi per la maggiore produzione potenziale di rifiuti; respinge anche le contestazioni incidentali su motivazione, decorrenza ed esenzione, non adeguatamente provata. Accolto il quarto motivo del Comune, cassa la sentenza e rigetta nel merito il ricorso originario.

  • Tributi locali
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 22155

Cassazione, sentenza n. 22155 del 14/10/2020

Sentenza n. 22155 del 14/10/2020

I giudici di merito avevano confermato il riclassamento e la conseguente rideterminazione della rendita catastale di quattro unità immobiliari, considerando sufficiente la motivazione dell’avviso. La Cassazione afferma che, nella revisione per microzone, non bastano il richiamo allo scostamento tra valori catastali e di mercato e l’indicazione degli atti amministrativi presupposti: devono essere esposti i concreti fattori di riqualificazione, i criteri di calcolo e le caratteristiche rilevanti degli immobili. Accoglie il terzo motivo, cassa la pronuncia e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo, compensando tutte le spese.

N. 22184

Cassazione, ordinanza n. 22184 del 14/10/2020

Accertamento induttivo - Autolavaggio a gettoni.

L’Agenzia contestava l’annullamento, disposto dalla CTR, degli accertamenti IRES, IRAP e IVA fondati sui consumi elettrici di un autolavaggio a gettoni; il giudice regionale aveva qualificato il controllo come induttivo puro e ipotizzato dispersioni o furti di energia. La Cassazione ha ricondotto la verifica all’accertamento analitico-induttivo, ammissibile anche con contabilità formalmente regolare se complessivamente inattendibile secondo ragionevolezza. Una sola presunzione può essere sufficiente se grave e precisa; accolto il ricorso, la Corte ha cassato e rinviato alla CTR per nuovo esame dei consumi e delle risultanze istruttorie.

N. 22154

Cassazione, sentenza n. 22154 del 14/10/2020

Sentenza n. 22154 del 14/10/2020

La controversia riguardava il riclassamento d’ufficio di quattro unità immobiliari nell’ambito della revisione catastale per microzone, ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito. La Cassazione afferma che l’avviso deve indicare gli elementi concreti, riferiti anche alle singole unità, che hanno determinato la nuova classe, non essendo sufficienti generici richiami al miglioramento del contesto urbano e dei servizi. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata e il ricorso originario dei contribuenti accolto, con compensazione delle spese.

Le sintesi editoriali sono generate con Codex esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti dalle fonti istituzionali e servono a orientare la consultazione; non sostituiscono la lettura integrale. I PDF sono copie di consultazione dei documenti o delle relative pagine istituzionali. Per verificare eventuali aggiornamenti o allegati, consulta sempre la fonte istituzionale.