Cassazione, sentenza n. 22161 del 14/10/2020

Sentenza n. 22161 del 14/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22161
Data
14/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella TARSU per il 2006 applicata a una struttura alberghiera, che lamentava la tariffa più elevata rispetto alle abitazioni e chiedeva una riduzione per la natura stagionale dell’attività; i giudici di merito avevano disapplicato la delibera comunale. La Cassazione riconosce la legittimità della distinta classificazione tariffaria degli alberghi, fondata sulla loro maggiore capacità di produrre rifiuti, precisando che le riduzioni stagionali sono rimesse alla discrezionalità dell’ente. Rigetta inoltre la censura sulla motivazione della cartella, cassa la decisione e respinge il ricorso originario della contribuente.

Testo della pronuncia

Con ricorso alla CTP di Nuoro la societa' Istituto Turistico Immobiliare s.r.l., titolare di una struttura alberghiera, impugnava la cartella di pagamento emessa dal Comune di Orosei con cui le veniva chiesto il pagamento della somma di Euro 39.597,12 a titolo di Tarsu per l'anno 2006.

Il ricorrente lamentava l'assoluta carenza di motivazione della cartella nonche' la fondatezza dell'atto impugnato in quanto emesso in applicazione della Delib. comunale n. 49 del 2006 sostenendo che la fissazione della tariffa Tarsu avesse violato il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68. Sosteneva altresi' che l'attivita' alberghiera de qua veniva esercitata stagionalmente cosicche' si giustificava una riduzione della tariffa applicata.

Con sentenza dell'11.12.2008 la CTP di Nuoro accoglieva il ricorso previa disapplicazione della Delib. n. 49 del 2006.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del Comune di Orosei, la CTR di Cagliari con sentenza in data 17.9.2014 rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata.

Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi il Comune di Orosei cui resisteva la controparte con controricorso ove proponeva altresi' ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso rubricato "Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 68 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto che il Comune avrebbe dovuto indicare le ragioni specifiche per cui aveva previsto per gli alberghi una tariffa di gran lunga superiore a quella prevista per le abitazioni.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato " Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 69 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) parte ricorrente deduceva che la CTR aveva di fatto esonerato la societa' dal pagamento della tassa nel periodo di imposta nonostante questa avesse usufruito del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti mentre poteva ritenersi applicabile la tariffa in precedenza vigente.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Illegittimita' della sentenza impugnata per violazione del principio comunitario del "chi inquina paga" sancito dall'articolo 175 del Trattato CE (ora articolo 192 TFUE), attuato dall'articolo 15 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)"parte ricorrente deduceva che la CTR aveva di fatto esonerato la societa' dal pagamento della tassa nel periodo di imposta nonostante la stessa avesse fruito del servizio pubblico di smaltimento.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 nonche' dell'articolo 11 Cost. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata ha una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Il primo motivo di ricorso e' fondato.

La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Orosei afferente alla Tarsu laddove si denunciava la illegittimita' dell'atto in conseguenza del fatto che a parere del ricorrente era irragionevole ritenere applicabile ad una struttura alberghiera una tariffa nettamente superiore a quella che il Regolamento prevedeva per le civili abitazioni.

Giova ricordare che la TARSU (poi sostituita dalla TARI) e' stata introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, che all'articolo 68 prevede testualmente che:"1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1.La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita' o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri".

Questa norma dispone, quindi, che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei gruppi di attivita' e dell'utilizzazione degli immobili. Il compito degli enti e' la determinazione delle tariffe e l'indicazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialita' di rifiuti. In base all'articolo 68 gli enti sono tenuti a adottare un regolamento che deve contenere non solo la classificazione delle categorie, ma anche la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso.

La giurisprudenza di questa Corte ha piu' volte ribadito il principio che vanno inserite in categorie diverse alberghi e abitazioni, stante la differente potenzialita' di rifiuti prodotti. La maggiore capacita' produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione e' un fatto incontestabile e un dato di comune esperienza. Non assume alcun rilievo poi il carattere stagionale dell'attivita', il quale puo' eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalita' dell'ente impositore.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di TARSU "e' legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacita' produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attivita', il quale puo' eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalita' dell'ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimita' della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (cfr. Cass. sez. 5, 12 marzo 2007, n. 5722 e successive conformi, tra le quali Cass. sez. 5, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass. sez. 6-5, ord. 23 luglio 2012, n. 12859; Cass. sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14758, quest'ultima in controversia relativa proprio all'applicazione del regolamento del Comune di Orosei in punto di maggiorazione della tariffa TARSU per gli esercizi alberghieri rispetto a quella per civile abitazione, nonche' da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 16175 del 03/08/2016 e Sez. 5 -, Sentenza n. 8308 del 04/04/2018).

Ne deriva, pertanto, che ai Comuni sia riconosciuta la piena discrezionalita' nella determinazione delle tariffe non essendo neanche tenuti ad indicare neppure le ragioni di tale quantificazione (profilo peraltro non attinto dalla censura del ricorrente).

Cio' premesso, la CTR nella sentenza impugnata laddove ha ritenuto illegittima la Delib. tariffaria 28 febbraio 2007, n. 42 per la ingiustificata disparita' di trattamento per l'elevata differenziazione tra le categorie delle civili abitazioni e delle strutture alberghiere, non ha fatto buon governo dei principi fin qui enunciati.

Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

Venendo al ricorso incidentale condizionato, con l'unico motivo la societa' contribuente deduceva l'erroneita' della sentenza in ordine al non riconosciuto vizio di carenza o insufficienza di motivazione della cartella di pagamento, per violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 3 e della L. n. 212 del 2000, articolo 7, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

La censura e' infondata.

Ed invero la sentenza impugnata ha accertato che la cartella conteneva tutte le informazioni necessarie circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva tali da porre la contribuente in condizione di poter far valere le proprie difese.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 c.p.c., il ricorso originario della societa' contribuente va rigettato.

Sussistono giusti motivi, stante la particolarita' delle questioni trattate ed il recente consolidarsi della giurisprudenza sulle stesse, per compensare tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

Le spese relative al giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente.

Compensa le spese relative ai giudizi di merito.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 6000,00.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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