Cassazione, sentenza n. 22169 del 14/10/2020

Sentenza n. 22169 del 14/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22169
Data
14/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi di revisione catastale emessi per un’unità immobiliare ai sensi della disciplina sul riclassamento per microzone, ritenuti legittimi dalla commissione regionale anche sulla base di elementi forniti dall’Ufficio durante il giudizio. La Cassazione afferma che l’atto deve indicare già al momento dell’emissione le concrete caratteristiche della microzona, del fabbricato e della singola unità che giustificano il nuovo classamento, senza possibilità di integrazione processuale postuma. Accolti i primi tre motivi, cassa la decisione e, pronunciando nel merito, annulla gli avvisi, con compensazione integrale delle spese.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 1209, depositata il 3 marzo 2017, la commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da (—) e (—) contro gli avvisi di revisione dell'accatastamento di una unita' immobiliare posta in (—), di cui detti ricorrenti erano comproprietari, emessi dall'Agenzia ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335.

2. La commissione regionale, riteneva che, contrariamente a quanto dedotto dai contribuenti, gli avvisi fossero adeguatamente motivati in quanto facenti riferimento agli atti prodromici alla procedura di riclassamento e non essendo necessaria l'indicazione delle indicare specifiche caratteristiche dell'immobile. Tanto sul richiamo alla sentenza di questa Corte n. 21176/2016. Cio' detto riguardo alla motivazione degli avvisi, la commissione aggiungeva, "quanto al merito", che l'immobile si trovava in una microzona ("(—)") a destinazione prevalentemente residenziale, con abitazioni di tipo civile la cui redditivita' era divenuta molto superiore a quella attribuita con precedenti e assai datati atti di classamento, grazie ad interventi di riqualificazione edilizia, all'insediamento di strutture socio-sanitarie e di universita' e alla presenza di parchi e di monumenti e che l'immobile de quo faceva parte di un fabbricato d'epoca, ben rifinito, ubicato a breve distanza da ambasciate, parchi e servizi pubblici, nel cuore del quartiere (—), in zona molto elegante e nel quale vi erano altri immobili anch'essi oggetto di riclassamento identico a quello portato negli avvisi impugnati.

3. Avverso la menzionata sentenza, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su sette motivi.

4. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5. La Procura Generale ha depositato requisitoria.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. Con il primo motivo e con il secondo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, del Regio Decreto 13 aprile 1939, n. 652, articoli 8 e 9, Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, articoli 6, 7, 9, 14, 54 e 6, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 154 e 155, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, articoli 8 e 9, e violazione o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 701 del 1994, e sollevano dubbi di legittimita' costituzionale della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, ove interpretato in conformita' a Cass. 21176/2016, richiamata nella sentenza impugnata, rispetto agli articoli 3, 53 e 97 Cost.. Sostengono i ricorrenti che, in base alle disposizioni di legge evocate, il classamento e' sempre da riferire al singolo immobile, con valutazione "individualizzata e concreta", laddove invece la commissione ha, sulla scorta della sentenza n. 21176/2016, avallato un classamento "massivo", relativo all'immobile in questione solo perche' facente parte di una determinata microzona, interpretando le disposizioni in modo erroneo e tale da far sorgere dubbi di costituzionalita' delle disposizioni stesse.

2. Con il terzo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, della L. 7 agosto 2000, n. 241, articolo 3, "anche in relazione agli articoli 3, 25, 53 e 97 Cost., e articolo 2697 c.c.". Sostengono i ricorrenti che la commissione ha erroneamente considerato legittimi gli avvisi di nuovo accatastamento malgrado che gli stessi presentassero una motivazione nella quale erano solo richiamati gli atti prodromici alla procedura della L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 335, e nella quale non vi era, al di la' di espressioni "vuote e stereotipate", riferimento alcuno allo specifico immobile.

3. Con il quarto motivo di ricorso, i contribuenti lamentano "nullita' della sentenza ex articolo 132, n. 4, per motivazione inesistente e/o meramente apparente". Evidenziano che quanto scritto dalla commissione regionale in merito alle caratteristiche della microzona, dell'edificio e della unita' immobiliare in questione, e' nient'altro che una "elencazione di caratteristiche…alla quale non consegue alcun ulteriore passaggio argomentativo che permetta di comprendere a quali di queste caratteristiche, meramente enunciate, siano state ritenute idonee a sorreggere la decisione di riclassificazione".

4. Con il quinto motivo di ricorso, i contribuenti lamentano "violazione dell'articolo 115 c.p.c., in ordine al principio di non contestazione anche in relazione all'articolo 2697 c.c.". Affermano che quanto scritto dalla commissione regionale merito alle caratteristiche della microzona, dell'edificio e della unita' immobiliare in questione, e' nient'altro che la trascrizione di quanto enunciato dall'Agenzia non nella motivazione degli avvisi ma nell'atto di appello e che tali enunciazioni sono state considerate provate malgrado non lo fossero affatto e malgrado che dalla perizia prodotta da essi contribuenti fino dal ricorso introduttivo risultassero elementi – non contestati dall'Agenzia – tali da escludere i presupposti dell'operato classamento.

4. Con il sesto motivo di ricorso, i contribuenti lamentano "violazione degli articoli 3,23 e 53 Cost., in relazione alle regole dettate ai fini della revisione del classamento dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, articolo 9, e dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 154, lettera e)". Deducono i ricorrenti che il riferimento fatto dalla commissione all'accatastamento di altri immobili posti nel medesimo edificio, si pone in "irrimediabile contrasto" con le evocate norme costituzionali e legislative "introducendo un criterio di classamento per comparazione interna al medesimo edificio, non previsto dalla normativa vigente e totalmente astratto".

5. Con il settimo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano "violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., e ss." per avere la commissione regionale ingiustamente posto le spese dei due gradi del processo a carico di essi contribuenti laddove "la palese illegittimita' da cui e' affetta la pronuncia impugnata, depone per la erroneita' della statuizione accessoria".

6. I primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi e pertanto suscettivi di esame congiunto, sono fondati. Emerge dalla sentenza impugnata (nella parte in cui si richiama la sentenza di questa Corte n. 21176/2016) e dal ricorso per cassazione, che gli avvisi erano motivati unicamente con il riferimento al fatto che l'Agenzia aveva proceduto ai sensi e sulla base della previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335. Solo in corso di causa l'Ufficio ha allegato gli elementi relativi, in modo specifico, all'unita' immobiliare in questione, che sono stati utilizzati dalla commissione nella parte della sentenza successiva alla locuzione "quanto al merito" (v., punto 2 della superiore premessa relativa ai "Fatti della causa". Con la sentenza di questa Corte n. 21176/2016, un avviso di classamento L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 335, motivato con il richiamo agli atti prodromici, e' stato considerato dotato di "assetto motivazionale provvisto dei requisiti di congruita' e sufficienza… in quanto presupposto della revisione (L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 335), e' il riallineamento resosi essenziale per il registrato significativo scostamento di valore rispetto all'insieme delle microzone comunali, senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell'immobile alle quali deve essere invece attento un diverso tipo di atto di classamento, che trova in altre norme la propria giustificazione (come ad es. quello previsto dalla stessa L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 336, che richiede la presenza di innovazioni specifiche concernenti l'immobile in esame ed esige, quindi, in questo caso, e solo in questo caso, che la motivazione dell'atto di revisione riporti l'analitica indicazione delle trasformazioni subite dal bene; oppure quello previsto dalla L. 662 del 1996, articolo 3, comma 58, nella parte in cui si riferisce alla palese incongruita' del classamento dell'immobile oggetto di revisione rispetto a fabbricati similari". Per l'orientamento della Corte che, pur avendo trovato espressione gia' prima della ricordata suddetta sentenza n. 21176/2016 – vedasi Cass. 4712/2015 e 3156/2015 -, si e' definitivamente consolidato in epoca successiva anche in considerazione della sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 3, 53 e 97 Cost., della L. n. 311, articolo 1, comma 335, affermando tra l'altro che "la natura e le modalita' dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, cosi' incidendo sul diverso classamento della singola unita' immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento", ribadendo in questo modo la necessita' di un provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione), "il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioe' l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, articolo 9, si' da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalita' della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non puo' sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 154, lettera e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa" (cosi' Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass. 31829/2018 e gia' Cass. 16378/2018 e Cass.22900/2017). In relazione a cio' che precede, la Corte ha altresi' precisato che se il nuovo classamento e' stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335, l'atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 8, quali la qualita' urbana del contesto nel quale l'immobile e' inserito, la qualita' ambientale della zona di mercato in cui l'unita' e' situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unita' immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unita' immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019). Nella specie, dalla lettura della decisione della commissione regionale, emerge che, disattendendo i principi fin qui enucleati, la commissione ha ritenuto che il riclassamento fosse da ritenere motivato con un riferimento astratto agli atti prodromici agli avvisi impugnati. Gli elementi allegati dall'amministrazione in corso di causa non valgono ad integrare la motivazione degli avvisi. Ostano alla motivazione postuma mediante atti processuali, la L. n. 241 del 1990, articolo 3, il quale, facendo riferimento alle ragie che "hanno determinato" la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto; il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, "al buio"); il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 23 e 32, i quali, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.

5. In ragione di quanto precede i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti e, restando assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata.

6. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicche' la causa puo' essere decisa nel merito (ex articolo 384 c.p.c.), con accoglimento del ricorso dei contribuenti e conseguente annullamento dell'avvisi di accertamento impugnati.

7. Si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in cio' che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso dei contribuenti;

compensa le spese dell'intero giudizio.

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