Cassazione, sentenza n. 22164 del 14/10/2020
Sentenza n. 22164 del 14/10/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22164
- Data
- 14/10/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La commissione regionale aveva ritenuto sufficiente, per la revisione catastale di più unità immobiliari situate nella medesima microzona, il richiamo agli atti prodromici della procedura, senza riferimenti specifici ai singoli beni. La Cassazione ribadisce che il riclassamento deve indicare concretamente gli elementi della microzona, del fabbricato e di ciascuna unità che hanno inciso sulla nuova classificazione, così da rendere conoscibili preventivamente le ragioni della pretesa. Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’avviso; le spese sono compensate.
Testo della pronuncia
1. con sentenza n. 7546, depositata il 29 novembre 2016, la commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto dal Pontificio Istituto Teutonico di S. Maria dell'Anima contro l'avviso di revisione del classamento di quattordici unita' immobiliari, e dell'accatastamento in categoria superiore e in nuova classe rispetto alla precedenti di altra unita', poste in Roma, nella microzona (—)-centro storico, emesso dall'Agenzia ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335.
2. La commissione regionale riteneva, in particolare, che, al contrario di quanto dedotto dalla Istituto, l'avviso fosse adeguatamente motivato con la sola indicazione degli atti prodromici alla procedura di accatastamento, senza necessita' di alcun riferimento agli specifici immobili.
3. Per la cassazione della suddetta sentenza, l'Istituto ha proposto ricorso basato su tre motivi.
4. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
5. La Procura Generale ha depositato requisitoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, viene lamentata violazione della L. n. 241 del 1990, articolo 3. Il motivo e' fondato. La Corte si e' piu' volte pronunciata in merito al contenuto necessario della motivazione di atti di classamento emessi dall'Agenzia, identici a quello di cui qui si tratta (v., tra molte, di recente, ord. n. 1691/2020; n. 1560/2020; n. 34679/2019). E' stato osservato che per orientamento consolidatosi definitivamente in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 3, 53 e 97 Cost., della L. n. 311, articolo 1, comma 335, affermando tra l'altro che "la natura e le modalita' dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, cosi' incidendo sul diverso classamento della singola unita' immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento", ribadendo, in questo modo, la necessita' di un provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione), "il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioe' l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, articolo 9 si' da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalita' della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non puo' sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 154, lettera e) il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa" (cosi' Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass.31829/2018 e gia' Cass. 16378/2018 e Cass.22900/2017; in precedenza, conformi, Cass. 4712/2015 e 3156/2015). In relazione a cio' che precede, la Corte ha altresi' precisato che se il nuovo classamento e' stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335 l'atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 8 quali la qualita' urbana del contesto nel quale l'immobile e' inserito, la qualita' ambientale della zona di mercato in cui l'unita' e' situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unita' immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unita' immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019). Nelle specie, dalla lettura della decisione impugnata si evince che, disattendendo i principi fin qui enucleati, la commissione regionale ha ritenuto che il riclassamento L. n. 311 del 2004, ex articolo 1, comma 335 sia da ritenere motivato perche' fondato sul richiamo "alla L. n. 311 e agli adempimenti connessi e conseguenti, (ed) anche alla determinazione contenuta nel provvedimento 16/2/2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 40 del 18/2/2005, con cui la Conferenza Stato-Regioni ha provveduto a stabilire le modalita' di aggiornamento del valore medio di mercato nonche' ad individuare la soglia minima di significativita' dello scostamento fra il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale rispetto all'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali stabilendo il limite del 35% al di sopra del quale le unita' immobiliari devono essere riclassificate con provvedimento impugnabile dal contribuente se il proprio immobile abbia caratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento per microzona di appartenenza, caratteristiche rispetto alle quali non si pongano le esigenze perequative che hanno motivato l'accertamento in coerenza con il disegno del legislatore. Pertanto, gli avvisi di accertamento massivi emessi ai sensi di quanto sopra specificato sono legittimi".
2. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e, restando assorbiti i due restanti motivi (con i quali l'Istituto ha lamentato che la commissione abbia omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 60 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, articolo 8 e che abbia altresi' omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335), la sentenza impugnata va cassata.
3. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicche' la causa puo' essere decisa nel merito (ex articolo 384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso originario e conseguente annullamento dell'avviso impugnato;
5. si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in cio' che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio.
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