Cassazione, sentenza n. 22358 del 15/10/2020

Sentenza n. 22358 del 15/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
22358
Data
15/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una fondazione chiedeva il rimborso IRES per detrazioni relative a spese sostenute su un bene culturale e, per il 2006, per contributi destinati alla ricerca universitaria, non computati nelle dichiarazioni. La Corte ritiene applicabile la presunzione legale di natura non commerciale conseguente all’adeguamento statutario, circostanza non contestata dall’Amministrazione, e conferma la detrazione riconosciuta; precisa inoltre che la deducibilità dei fondi per la ricerca spetta a tutti i soggetti passivi IRES contemplati dalla norma. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

La Fondazione (—) di Treviso, con separate istanze, ricevute dall'Ufficio il 10 febbraio 2009, chiese il rimborso dell'IRES per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, precisamente per Euro 548.776,00 per il 2004, Euro 155.944,00 per il 2005 ed Euro 97.342,00 per il 2006.

Premesso di essere persona giuridica privata senza fine di lucro, aveva addotto, a fondamento delle succitate istanze: a) di essere stata per le anzidette annualita' titolare dei diritti di gestione e possesso del Teatro Comunale di Treviso, per la cui manutenzione, protezione e restauro aveva sostenuto spese per Euro 7.509.484,38 nel 2004, Euro 820.761,04 per il 2005 ed Euro 88.749,99 nel 2006, delle quali non si era tenuto conto nella redazione delle rispettive dichiarazioni dei redditi; b) di avere diritto, sull'ammontare delle spese, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex articolo 147 (TUIR), giusta il rinvio al suddetto testo unico, articolo 15, comma 1, lettera g), al riconoscimento della detrazione del 19% dell'imposta lorda, risultando comprovata la necessita' delle spese medesime dalla certificazione rilasciata dalla competente Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; c) di avere diritto, limitatamente all'anno 2006, al riconoscimento della deducibilita' del reddito imponibile, ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 353, dei contributi di Euro 243.880,00, erogati per il finanziamento della ricerca in favore di universita'.

Formatosi sulle tre istanze di rimborso il silenzio-rifiuto, la Fondazione impugno' ciascun silenzio-rifiuto con tre separati ricorsi, che l'adita Commissione tributaria provinciale di Treviso, previa riunione, accolse.

Avverso la pronuncia di primo grado l'Agenzia delle Entrate propose appello nei confronti della Fondazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto che, con sentenza n. 52/7/12, depositata il 23 ottobre 2012, non notificata, respinse.

Avverso detta pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la Fondazione resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 147 TUIR, della L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 353 e dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando la qualificazione, attribuita dalla decisione impugnata alla Fondazione (—), di ente non commerciale, da intendersi quale presupposto per il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme richieste con le succitate istanze.

1.1. L'unico motivo di ricorso in disparte il profilo

d'inammissibilita' dello stesso per omessa censura, in relazione al disposto dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, al presente giudizio, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla natura non commerciale dell'ente – e' in ogni caso infondato.

1.2. Non sussistono, infatti, le denunciate violazioni o false applicazioni delle norme di diritto di cui in rubrica, atteso che, in relazione alle annualita' d'imposta alle quali si riferiscono le istanze di rimborso proposte dall'ente, in relazione all'articolo 147 TUIR (dal 2004 al 2006), la natura non commerciale dell'ente deve ritenersi scaturente da una presunzione assoluta di legge, derivante dal disposto del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, articolo 12, comma 1, secondo cui "le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali", avuto riguardo all'articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR (nuova formulazione).

1.3. Orbene non risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia contestato, nel corso del giudizio di merito, che la Fondazione (—) non abbia adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui al cit. Decreto Legislativo n. 153 del 1999, succitato Titolo I, ricevendo, quindi, a seguito delle anzidette modifiche, l'approvazione da parte dell'allora Ministero del Tesoro.

1.4. Trova pertanto applicazione la succitata presunzione, senza che possa dirsi quindi sussistente alcuna violazione di legge in tema di riparto dell'onere probatorio.

1.5. A cio' consegue, come del resto riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria in proprio documento di prassi (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 5 aprile 2005), che, in relazione al combinato disposto della citata norma con l'articolo 147 TUIR, collocato nel Capo III, relativo agli enti non commerciali residenti, che stabilisce che "dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati all'articolo 15, comma 1, lettera a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i)-quater" (la lettera h essendo, tra le altre, relativa alle erogazioni liberali per la manutenzione ed il restauro delle cose soggette a vincolo ai sensi della L. n. 1089 del 1939, ex articolo 1 – ora codice dei beni culturali -, quelle cioe' erogate in favore del Teatro Comunale di Treviso nelle annualita' in esame), legittimamente la Fondazione ne ha chiesto il rimborso, non essendo stata computata in sede di dichiarazione per gli anni d'imposta in esame la relativa detrazione.

1.6. Quanto, poi, all'ulteriore richiesta di rimborso, limitatamente all'anno 2006, dei contributi di Euro 243.880,00, erogati per il finanziamento della ricerca in favore di universita', in relazione al disposto della L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 353, e' sufficiente osservare che detta norma, per quanto qui rileva, prevede testualmente che "Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca,a titolo di contributo o liberalita', dalle societa' e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) in favore di universita', fondazioni universitarie (…)", desumendosi, quindi, dallo stesso tenore letterale della norma, che la deducibilita' di detti contributi spetta indistintamente a tutte le societa' e agli altri soggetti passivi IRES, cioe' tanto alle societa' commerciali e agli commerciali quanto agli enti non commerciali, indipendentemente, quindi, dal perseguimento di finalita' sociali.

2. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato.

3. Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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