Cassazione, sentenza n. 9582 del 11/05/2021
Sentenza n. 9582 del 11/05/2021
Una società immobiliare contestava la revoca dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro, sostenendo che il conferimento entro tre anni di un ramo d’azienda comprendente l’immobile equivalesse alla rivendita richiesta dal beneficio. La Cassazione ha escluso tale equivalenza: la disposizione agevolativa, di stretta interpretazione, favoriva la circolazione commerciale e la monetizzazione dell’immobile, mentre la CTR aveva qualificato l’operazione come riorganizzazione aziendale, con permanenza indiretta del bene nel patrimonio della conferente. Esclusa anche un’incertezza normativa idonea a disapplicare le sanzioni, il ricorso è stato rigettato.
- Imposta di registro
- Agevolazioni Fiscali
- Immobili
- Contenzioso

