Cassazione, ordinanza n. 12286 del 10/05/2021

Accertamento catastale - Rettifica classamento - Caratteristiche degli immobili - Prova contraria - Riparto dell'onere della prova.

Tipologia
Sentenza
Numero
12286
Data
10/05/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il riclassamento di tre immobili, diretto in particolare a escluderne la ruralità, che il contribuente contestava per difetto di motivazione e per erronea valutazione delle caratteristiche dei beni. La Cassazione ha escluso l’omessa pronuncia, poiché il rigetto della censura risultava implicitamente dalla decisione della CTR, e ha precisato che la violazione dell’onere probatorio ricorre solo quando il giudice ne inverta il riparto, non quando valuti insufficienti le prove offerte. Il ricorso, volto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito, è stato rigettato.

Massima

Nel caso in cui ad un immobile venga attribuito un nuovo classamento, volto, nel caso di specie, ad escluderne la ruralità, il contribuente ha facoltà di produrre tutta la documentazione idonea e necessaria a dimostrarne le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in modo tale da confutare quanto preteso dall'Amministrazione finanziaria. Infatti, il riparto dell'onere della prova, consente al giudice di poter valutare idoneamente l'oggetto di causa e tale valutazione può considerarsi errata solamente nel caso in cui la ripartizione degli oneri venga invertita, per cui venga gravata una parte della prova di un fatto il cui onere probatorio sarebbe dovuto in realtà gravare su una parte diversa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

che:

C.G. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno tre avvisi di accertamento relativi al riclassamento di altrettanti immobili di sua proprietà, lamentando la nullità degli stessi per difetto di motivazione. L'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche di detti immobili, ed avrebbe erroneamente individuato le unità-tipo, avendo preso a raffronto gli stessi immobili oggetto di classamento. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la categoria catastale attribuita dall'Ufficio ma rettificando la classe, in considerazione delle caratteristiche degli immobili.

Il C. impugnava tale sentenza avanti alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno la quale rigettava l'appello.

Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Motivi della decisione

che:

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice d'appello non avrebbe pronunciato in ordine alla doglianza con cui il ricorrente lamentava il difetto di motivazione degli avvisi impugnati i quali si sarebbero limitati ad affermare la non congruità della originaria categoria catastale degli immobili rispetto alle loro caratteristiche, ed in quanto le unità immobiliari assunte a confronto ai fini del riclassamento, erano esse stesse oggetto di accertamento.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 97 disp. att. c.p.c., in quanto il giudice d'appello avrebbe violato il principio dell'onere della prova ritenendo insufficiente la prova contraria fornita dal contribuente, nonchè il divieto di private informazioni.

Il primo motivo è infondato.

E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non ricorre vizio di omessa pronuncia qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda, quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (Cass. n. 2153 del 30/01/2020). Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 15255 del 2019; n. 20718 del 13/08/2018).

Nella specie la CTR, nell'affrontare il merito del ricorso laddove esso contestava la valutazione operata dall'Ufficio in ordine al classamento dell'immobile, e nel ritenere che le prove fornite dal contribuente non fossero idonee a superare le valutazioni operate dall'Ufficio, ha chiaramente, anche se implicitamente, disatteso il motivo d'appello con cui si deduceva la mancanza di motivazione dell'atto impugnato.

Il secondo motivo è inammissibile.

Il giudice d'appello ha ritenuto che la valutazione operata dall'Ufficio a sostegno del nuovo classamento volto, in particolare, ad escludere la ruralità degli immobili del contribuente, non fosse superata dalla documentazione dal medesimo prodotta in giudizio. In tal modo la sentenza impugnata ha correttamente applicato le regole di riparto dell'onere probatorio la cui violazione ricorre unicamente laddove il giudice di merito inverta la ripartizione degli oneri probatori, gravando una parte della prova di un fatto il cui onere probatorio gravava in realtà su una parte diversa (Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018 Rv. 649038 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 – 01). Piuttosto, la censura in esame mira nella sostanza ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass. n. 14980 del 2020; n. 3005 del 2021) spettando al giudice di legittimità solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale compete, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la verifica della loro attendibilità e concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., n. 331 del 13/01/2020; Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019).

In definitiva, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00. Visto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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