Cassazione, sentenza n. 18894 del 5/07/2021
Sentenza n. 18894 del 05/07/2021
La lite verteva sull’accertamento IRPEF di redditi e attività finanziarie detenute in uno Stato a fiscalità privilegiata, contestato per decadenza, carenza motivazionale e ulteriori vizi dell’atto. La Cassazione ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini previsto dalla disciplina speciale per le attività estere non dichiarate e ha giudicato inammissibili sia le doglianze sulla motivazione, sia le questioni assorbite in primo grado e non specificamente riproposte in appello. È stato pertanto confermato l’esito favorevole all’Agenzia delle Entrate, con rigetto del ricorso del contribuente.
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