Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 18062

Cassazione, sentenza n. 18062 del 24/06/2021

Sentenza n. 18062 del 24/06/2021

La concessionaria impugnava la decisione che aveva dichiarato illegittime alcune iscrizioni ipotecarie, ma la CTR aveva giudicato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi. La Cassazione ha rilevato che il ricorso non contestava questa autonoma ragione processuale, limitandosi a censurare l’omesso esame delle doglianze e le argomentazioni svolte dalla CTR soltanto ad abundantiam sul merito. Poiché la dichiarazione d’inammissibilità costituiva l’unica effettiva ratio decidendi ed era ormai passata in giudicato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della concessionaria alle spese.

N. 18061

Cassazione, sentenza n. 18061 del 24/06/2021

Sentenza n. 18061 del 24/06/2021

La lite concerneva un’iscrizione ipotecaria fondata anche su una cartella per IVA all’importazione, della quale la contribuente contestava la notificazione, mentre pendeva un diverso giudizio sulla medesima cartella. La Cassazione ha escluso la sospensione necessaria, poiché l’identità della questione non configura il rapporto di pregiudizialità richiesto, e ha ribadito che la procedura per irreperibilità assoluta presuppone ricerche nel comune del domicilio fiscale; in mancanza, opera il rito dell’irreperibilità relativa. Sono stati quindi respinti i primi tre motivi e dichiarato assorbito quello sulla motivazione dell’iscrizione ipotecaria.

N. 18023

Cassazione, sentenza n. 18023 del 23/06/2021

Sentenza n. 18023 del 23/06/2021

L’accertamento riguardava IRES, IRAP e IVA connesse a operazioni ritenute inesistenti; la CTR, riformando il primo grado, aveva reputato sufficienti le presunzioni dell’Amministrazione e non provata la tesi contraria della contribuente. La Cassazione ha però accertato che non risultavano le ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna dell’avviso di udienza, non bastando l’attestazione della segreteria: l’omessa comunicazione viola contraddittorio e diritto di difesa. Poiché restavano necessari apprezzamenti fattuali sulle prove e sulla sentenza penale, ha accolto il primo motivo, assorbito gli altri e rinviato alla CTR toscana.

N. 17904

Cassazione, ordinanza n. 17904 del 23/06/2021

Ordinanza n. 17904 del 23/06/2021

La questione riguardava la registrazione d’ufficio di un preliminare di cessione di partecipazioni societarie, redatto per scrittura privata non autenticata e accompagnato dal versamento di un acconto sul prezzo. La Cassazione ha considerato unitariamente la sequenza preliminare-definitivo e ritenuto speciale la disciplina degli atti di negoziazione di quote, soggetti a imposta di registro fissa, rispetto alla regola generale che assoggetta gli acconti non imponibili IVA all’aliquota proporzionale. È stata quindi confermata la tassazione fissa anche dell’acconto e respinto l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Società di capitali
  • Processo tributario
N. 17872

Cassazione, sentenza n. 17872 del 23/06/2021

Sentenza n. 17872 del 23/06/2021

L’Amministrazione aveva rettificato i ricavi di una società di persone e i redditi imputati ai soci, valorizzando perdite reiterate, sproporzione tra costi e ricavi e una percentuale di ricarico molto inferiore alla media settoriale. La Cassazione ha ritenuto tali elementi indicativi di una gestione antieconomica, idonea a legittimare l’accertamento analitico-induttivo e a porre sul contribuente l’onere di fornire specifiche giustificazioni. In assenza di valide alternative, ha inoltre ammesso l’uso della percentuale media tratta dal pertinente studio di settore per quantificare i ricavi e ha rigettato il ricorso.

N. 17871

Cassazione, sentenza n. 17871 del 23/06/2021

Sentenza n. 17871 del 23/06/2021

Una società contestava la cartella per omesso versamento IRAP, deducendo vizi della pretesa e della notificazione, nonché il disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento. La Cassazione ha precisato che il disconoscimento deve indicare chiaramente il documento e le difformità dall’originale, mentre una contestazione generica resta inefficace; ha inoltre confermato che la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata ordinaria, senza le formalità degli atti giudiziari. Ritenute inammissibili o infondate anche le ulteriori censure, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

N. 17870

Cassazione, sentenza n. 17870 del 23/06/2021

Sentenza n. 17870 del 23/06/2021

Gli accertamenti IRES, IRAP e IVA contestavano, tra l’altro, costi non documentati iscritti come fatture da ricevere e ripresi nell’esercizio successivo quali sopravvenienze attive. La Cassazione ha affermato che la sopravvenienza emerge quando una passività precedentemente contabilizzata deve ritenersi cessata e acquista certezza, senza richiedere necessariamente l’inesigibilità giuridica dell’obbligazione; nella specie rilevavano l’assenza di documentazione e il lungo tempo trascorso. Confermate anche la notifica postale diretta, la conversione dell’appello autonomo tempestivo in incidentale e l’indeducibilità delle consulenze non adeguatamente documentate, il ricorso è stato rigettato.

N. 17866

Cassazione, sentenza n. 17866 del 23/06/2021

Sentenza n. 17866 del 23/06/2021

La rettifica di IRAP, IVA e redditi dei soci derivava dall’applicazione al costo del venduto dichiarato di una percentuale media di ricarico, giustificata dall’inattendibilità della contabilità e da varie incongruenze. La Cassazione ha chiarito che il giudice può qualificare il metodo accertativo secondo le modalità concretamente adottate; nella specie, nonostante un richiamo improprio all’induttivo puro, la CTR aveva valutato un accertamento analitico-induttivo, fondato su dati contabili noti e presunzioni. Esclusa anche l’extrapetizione, le censure sulla qualificazione e sul differimento dell’udienza sono state respinte o dichiarate inammissibili.

N. 17829

Cassazione, sentenza n. 17829 del 22/06/2021

Sentenza n. 17829 del 22/06/2021

La controversia concerneva le sanzioni applicate per il mancato assolvimento degli adempimenti del reverse charge su operazioni intracomunitarie, benché il tributo fosse stato ritenuto non dovuto. La CTR aveva annullato le sanzioni sulla base di più ragioni autonome, tra cui l’oggettiva incertezza normativa, la natura formale della violazione e il difetto di proporzionalità. La Cassazione ha rilevato che l’Agenzia non aveva impugnato la ratio dell’incertezza normativa, ormai definitiva e da sola sufficiente a sorreggere la decisione; ha pertanto rigettato il ricorso, assorbito quello incidentale e compensato integralmente le spese.

N. 17827

Cassazione, sentenza n. 17827 del 22/06/2021

Sentenza n. 17827 del 22/06/2021

L’Amministrazione contestava l’omessa autofatturazione, sostenendo che un prestito oneroso, di importo pressoché coincidente con il corrispettivo dovuto per servizi già eseguiti, dissimulasse il pagamento e differisse indebitamente fatturazione e IVA. La Corte chiarisce che l’esecuzione della prestazione costituisce il fatto generatore, mentre il pagamento determina l’esigibilità e il termine ultimo di fatturazione; ravvisa inoltre, nelle anomalie negoziali e nell’assenza di ragioni economiche, un’operazione abusiva. Accoglie quindi il ricorso dell’Agenzia e cassa la decisione favorevole alla contribuente, reputando legittima la sanzione.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 17826

Cassazione, sentenza n. 17826 del 22/06/2021

Sentenza n. 17826 del 22/06/2021

La controversia riguardava la mancata autofatturazione di servizi già ricevuti, rispetto ai quali la committente aveva erogato alla prestatrice un prestito oneroso quasi equivalente al prezzo, ritenuto dall’Ufficio un pagamento dissimulato. La Corte distingue il fatto generatore dell’IVA, coincidente con l’esecuzione del servizio, dalla sua esigibilità e afferma che un assetto negoziale privo di concreta giustificazione economica, volto essenzialmente al differimento fiscale, è inopponibile all’Amministrazione. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la pronuncia d’appello e considera legittima la sanzione per omessa autofatturazione.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 17825

Cassazione, sentenza n. 17825 del 22/06/2021

Sentenza n. 17825 del 22/06/2021

L’Ufficio aveva recuperato interessi passivi, IVA e sanzioni, ritenendo fittizio il prestito concesso dalla società debitrice alla prestatrice per un importo corrispondente al prezzo delle lavorazioni, mentre i giudici di merito avevano accolto la tesi dell’effettività del finanziamento. La Corte giudica lacunosa e incoerente la motivazione d’appello, che aveva confuso ricavi e obblighi di fatturazione e trascurato elementi decisivi quali identità delle compagini, anomalia economica, mancata compensazione e interessi a carico del creditore. Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR in diversa composizione.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 17698

Cassazione, sentenza n. 17698 del 22/06/2021

Sentenza n. 17698 del 22/06/2021

Il contribuente contestava l’iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale, invocando un precedente sui contributi previdenziali, l’asserita carenza della procura del concessionario, la non contestazione dell’estraneità dei debiti ai bisogni familiari e vizi dell’appello. La Corte esclude l’efficacia del giudicato relativo a crediti strutturalmente diversi, accerta che la procura era presente sull’originale e chiarisce che la richiesta di rigetto impediva di considerare ammessi i fatti dedotti dal contribuente. Nel tratto decisionale disponibile risultano pertanto respinti i motivi esaminati, senza una pronuncia complessiva esplicitata sull’impugnazione.

N. 17697

Cassazione, sentenza n. 17697 del 22/06/2021

Sentenza n. 17697 del 22/06/2021

L’Agenzia aveva imputato a un contribuente utili extracontabili presuntivamente distribuiti da una società ritenuta fiscalmente residente in Italia e a ristretta base partecipativa; i giudici di merito avevano annullato la ripresa richiamando decisioni favorevoli per annualità precedenti. La Corte precisa che residenza fiscale e composizione societaria sono fatti potenzialmente mutevoli e non producono automaticamente giudicato tra periodi diversi. Tuttavia, in assenza di mutamenti allegati per il 2007, le precedenti pronunce costituivano riscontro dell’insufficienza degli elementi addotti dall’Ufficio: il ricorso è quindi rigettato, con correzione parziale della motivazione.

N. 17696

Cassazione, sentenza n. 17696 del 22/06/2021

Sentenza n. 17696 del 22/06/2021

Gli accertamenti personali presumevano la distribuzione a un unico socio degli utili extracontabili attribuiti a una società estera, qualificata dall’Ufficio come società di fatto fiscalmente residente in Italia. Nel frattempo erano divenute definitive le pronunce che, per le medesime annualità, avevano annullato nel merito gli accertamenti societari, escludendo l’esterovestizione e ritenendo inattendibile la ricostruzione dei redditi. La Corte riconosce a tale giudicato efficacia riflessa sulla posizione del socio, poiché viene meno il presupposto degli atti derivati, così confermando sostanzialmente l’annullamento delle riprese personali.

N. 17692

Cassazione, sentenza n. 17692 del 22/06/2021

Sentenza n. 17692 del 22/06/2021

Dalla documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate risultava il regolare perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, compreso il pagamento delle somme dovute. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio e compensa le spese, che restano a carico di chi le ha anticipate. Esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, misura applicabile soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non suscettibile di estensione analogica.

N. 17691

Cassazione, sentenza n. 17691 del 22/06/2021

Sentenza n. 17691 del 22/06/2021

L’Agenzia delle Entrate aveva documentato, dopo l’udienza, la completa e regolare definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, con perfezionamento dei pagamenti richiesti. La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e dispone la compensazione delle spese, lasciandole a carico di chi le aveva anticipate. Non applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale conseguenza, di stretta interpretazione, riguarda esclusivamente rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • Pace Fiscale
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 17690

Cassazione, sentenza n. 17690 del 22/06/2021

Sentenza n. 17690 del 22/06/2021

La documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria attestava l’adesione alla definizione agevolata disciplinata dal D.L. n. 193 del 2016 e il compiuto versamento degli importi dovuti. In conseguenza del perfezionamento della procedura, la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese, poste per legge a carico di chi le aveva anticipate. Precisa infine che non ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, previsto tassativamente per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • Pace Fiscale
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 17558

Cassazione, ordinanza n. 17558 del 18/06/2021

Accertamento - Presunzione di cessione al valore normale - Eliminazione - Riferimento ai soli valori OMI - Inammissibile.

Una società immobiliare contestava l’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi, IRES, IRAP e IVA sulle vendite dichiarate a prezzi inferiori ai valori di mercato; l’Ufficio aveva affiancato alle quotazioni OMI ulteriori elementi indiziari. La Corte ribadisce che lo scostamento dai valori OMI, da solo, non basta, ma rileva se corroborato da presunzioni gravi, precise e concordanti, la cui rivalutazione fattuale non è consentita in cassazione. Ritiene inoltre motivata la riduzione del 20% operata dalla CTR per la collocazione periferica degli immobili e rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale.

  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • IRES
  • IRAP
  • IVA
  • Processo tributario
N. 17358

Cassazione, sentenza n. 17358 del 17/06/2021

Sentenza n. 17358 del 17/06/2021

L’Agenzia delle Entrate aveva negato parzialmente il rimborso di un credito IVA ceduto dal curatore fallimentare, opponendo la compensazione con debiti erariali della società fallita. La Corte rileva che, per valutare la compensazione concorsuale, occorre conoscere quando siano sorti sia il credito IVA sia il controcredito erariale; i motivi dell’Amministrazione non fornivano indicazioni sufficienti al riguardo e sono stati dichiarati inammissibili. Assorbita la censura sulla notificazione via PEC, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

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