Cassazione, ordinanza n. 18581 del 30/06/2021

Ordinanza n. 18581 del 30/06/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
18581
Data
30/06/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva impugnato una cartella IRAP sostenendo l’assenza dell’autonoma organizzazione, ma la CTR aveva ritenuto contestabili soltanto i vizi propri dell’atto e indicato come unica via il pagamento seguito dalla domanda di rimborso. La Cassazione ha affermato che la dichiarazione è emendabile anche in sede contenziosa: chi ritratta l’assoggettamento all’IRAP può dimostrare l’errore e l’inesistenza del presupposto, sopportandone l’onere probatorio. Accolto il relativo motivo, la decisione è stata cassata con rinvio per l’esame del merito; rigettata la censura sull’extrapetizione e assorbita quella sostanziale.

Testo della pronuncia

Considerato che:

1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell'art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., il ricorrente deduce la violazione dell'art.19 del d.lgs. n.546 del 1992 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che il contribuente non potesse impugnare la cartella se non per vizi propri della stessa e non per questioni di merito giacché esso contribuente aveva impugnato non la cartella, ma l'iscrizione a ruolo indicata nella stessa, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato:violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. – si deduce l'extrapetita in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nell'avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso, laddove tale inammissibilità non era stata eccepita dall'Ufficio finanziario.

3. Infine, con il terzo motivo, si deduce l'errata applicazione dell'art.3 commi 142 e 144 della legge n.662/96, ribadendosi l'insussistenza del presupposto impositivo e, quindi, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo rispetto ai quali il contribuente non aveva altro mezzo di impugnazione se non il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo.

4. Rigettato il secondo motivo, in quanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo può essere sempre rilevata dal giudice di merito, anche in assenza di eccezione di parte, la prima censura è fondata, con assorbimento dell'esame del terzo motivo di ricorso rivolto al merito della pretesa tributaria non esaminato dal Giudice di appello.

5. La statuizione della C.T.R., per la quale, in sostanza, in tema di IRAP, in fase esecutiva, il contribuente non può ritrattare la propria dichiarazione fiscale, onde gli sarebbe consentito soltanto chiedere il rimborso dell'indebito dopo avere integralmente versato l'imposta, collide con il costante indirizzo di questa Corte (Cass.n.6239 del 05/03/2020 che richiama e ribadisce Cass. 28/12/2016, n. 27127 e n. 23999/2016), secondo cui:

– nel caso in cui il ricorrente presenti la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta il versamento, l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma dell'art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, poiché la sussistenza dell'autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell'imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente;

– la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente (Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378; Cass. 28/10/2015, n.21968);

– ove ciò accada, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova stabilite dall'art. 2697, cod. civ., spetta al contribuente che «ritratta» la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione)

6. La sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, va, pertanto, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di Appello che provvederà all'esame del merito e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-sezione di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di inammissibilità.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2021.

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