Cassazione, sentenza n. 21415 del 27/07/2021
Sentenza n. 21415 del 27/07/2021
L’Agenzia delle Entrate contestava, per il 2003, la deduzione della quota di ammortamento fiscale eccedente quella civilistica perché non specificamente iscritta nel conto economico; i giudici di merito avevano invece annullato il recupero. La Cassazione ha affermato che spese e componenti negativi sono fiscalmente deducibili quando risultino dalle scritture contabili, concorrano al risultato economico e siano correlabili ai ricavi, anche senza specifica evidenza nel conto profitti e perdite. Poiché tali circostanze non erano negate dall’Amministrazione, il ricorso è stato rigettato.
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