Cassazione, sentenza n. 20960 del 22/07/2021

Sentenza n. 20960 del 22/07/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
20960
Data
22/07/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento per IRPEG, IRAP e IVA recepiva risultanze di verifiche della Guardia di Finanza riguardanti operazioni non dichiarate intercorse con altre società; la CTR lo aveva annullato, censurando anche l’assenza di un’autonoma valutazione dell’Ufficio. La Cassazione ha affermato che la motivazione per relationem alle conclusioni del PVC non è illegittima quando l’Amministrazione le condivida e gli elementi siano già conosciuti dal contribuente. Ha invece giudicato inammissibile la richiesta di rivalutare l’accertamento di fatto con cui la CTR aveva escluso il fatto noto posto alla base delle presunzioni. La sentenza è stata cassata con rinvio nei limiti del profilo accolto.

Testo della pronuncia

Con l'avviso di accertamento impugnato relativo all'anno 2000 l'Ufficio accertava a carico della società resistente, rappresentante dal sig. M.A., in forza di PVC della GdF di (—), maggiori IRPEG, IRAP ed IVA in forza del recupero a tassazione di componenti positivi non dichiarati a fronte di merce ceduta in evasione d'imposta alla società MA.VI.AL ed acquisti pure in evasione di imposta dalla stessa società. erano inoltre irrogate le sanzioni e richiesti gli interessi di legge conseguenti a detti recuperi.

Analoghe violazioni erano rilevate a seguito di PVC redatto dalla GdF di (—) nei confronti della società E. s.r.l. e della società LA D. DEL SUD s.r.l., quest'ultima appartenente – si legge nella sentenza impugnata – allo stesso "gruppo M."; peraltro il controllo svolto in capo a quest'ultima società addiveniva a conclusioni differenti dai precedenti.

Ricorreva alla CTP di Salerno la società contribuente, che contestava l'illegittimo ricorso alle presunzioni semplici con inversione dell'onere della prova nonchè il mancato approfondimento delle risultanze contabili; il giudice accoglieva l'impugnazione.

Tal sentenza era gravata di appello di fronte alla CTR che lo rigettava. Ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un unico motivo; la società DISTILLERIE I. & c. s.r.l. ha depositato procura speciale per la discussione orale della controversia in vista della pubblica udienza.

Motivi della decisione

Deve essere, in via preliminare, esaminata la questione degli effetti derivanti dalla circostanza che le conclusioni del Procuratore generale sono state formulate e spedite alla cancelleria della Corte in data 31 marzo 2021, dunque tardivamente (di un giorno) rispetto al termine prescritto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020), che lo individua nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza" (nella specie corrispondente al 30 marzo), prevedendo poi – in conformità alla regola generale – che i difensori delle parti possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c., "entro il quinto giorno antecedente l'udienza".

Il Collegio ritiene che la tardività sia fonte di nullità processuale di carattere relativo, la quale, pertanto, resta sanata a seguito dell'acquiescenza delle parti ai sensi dell'art. 157 c.p.c..

Premesso, infatti, che l'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alle Sezioni unite civili e alle sezioni semplici della Corte di cassazione è obbligatorio – a pena di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.) – in ragione del ruolo svolto dal Procuratore generale a tutela dell'interesse pubblico, la tempestività dell'intervento, in relazione al disposto del citato D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, opera invece esclusivamente a tutela del diritto di difesa delle parti, con la conseguenza che deve ritenersi rimessa a queste ultime la facoltà – e l'onere – di eccepirne la tardività, in base alla disciplina prevista per le nullità relative.

Venendo all'esame del ricorso, con il solo motivo dedotto l'Amministrazione Finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto inidoneo il PVC elevato nei confronti di un'altra società (dello stesso raggruppamento) a legittimare l'accertamento promosso a carico di altra società in difetto di un'analisi critica dei fatti posti a fondamento delle contestazioni, essendosi limitato l'Ufficio a far propri gli esiti della verifica posti in essere dall'organo ispettivo nei confronti dell'altro soggetto societario.

Il motivo, come articolato, pone la questione relativa al rapporto tra PVC ed avviso di accertamento sia sotto il profilo del sindacato che spetta all'Ufficio, a fronte dei rilievi contestati nel PVC, sia sotto il profilo dell'utilizzo nei confronti di altri contribuenti delle risultanze del PVC redatto nei confronti di un diverso soggetto.

Quanto al primo profilo, il motivo è fondato.

Come questa Corte ha ancora recentemente ribadito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32957 del 20/12/2018) in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Quanto al secondo profilo, risulta dalla sentenza gravata che "la presunzione che la società I. abbia acquistato merce in evasione d'imposta dalla MA.VI.AL s.r.l. e/o dalla E. Srl e ceduta merce a queste sempre in evasione d'imposta, non scaturisce dalla certezza di un fatto noto, dal quale far scaturire l'eventuale fatto ignoto, ma si è basata a sua volta su un fatto ritenuto sussistente in forza di un'altra presunzione, perchè non provato e, sconfessato dall'appellata con l'allegazione delle schede contabili e dall'invio di Fax, non contestati dall'Agenzia".

Orbene, a fronte di tal accertamento in fatto della CTR, che ha escluso l'esistenza del fatto noto in capo alle società emittenti le fatture, elemento posto a base dell'accertamento, presuntivo, in capo alla società utilizzatrice delle stesse, il motivo in concreto intende proporre alla Corte una rivalutazione del merito della causa; conseguentemente lo stesso è inammissibile.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione mentre l'ulteriore profilo del medesimo motivo è invece inammissibile; la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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