Cassazione, sentenza n. 20966 del 22/07/2021

Sentenza n. 20966 del 22/07/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
20966
Data
22/07/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il socio contestava l’accertamento IRPEF per il 2006 derivante dal maggior reddito attribuito per trasparenza da una società di persone, la cui posizione era stata definita mediante condono. La Cassazione ha ritenuto che tale definizione non impedisse all’Erario di provare il maggior reddito societario verso il socio e che la CTR avesse correttamente applicato il riparto dell’onere probatorio nell’accertamento analitico-induttivo basato sugli studi di settore. Le ulteriori doglianze miravano a una nuova valutazione delle prove e del PVC; il ricorso è stato pertanto rigettato.

Testo della pronuncia

1. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da S.G. avverso l'avviso di accertamento n. (—), avente a oggetto recupero a tassazione di maggior reddito a fini Irpef accertato in conseguenza della partecipazione nella misura del 37,5% al capitale della G.S.C. s.n.c. Assicurazione di N.G., G.S. e N.C. in relazione all'anno di imposta 2006.

2. Ha rilevato il giudice di appello che, nonostante la società avesse definito la propria posizione fiscale per mezzo di un condono, permaneva la possibilità per l'Erario di dimostrare il maggior reddito prodotto ai fini della contestazione dei maggiori ricavi tassabili, estesi al socio per trasparenza; e, nella specie, la CTR ha argomentato che, dalle prove versate in atti, segnatamente quelle prodotte nel contenzioso tra società e fisco, poi estinto per condono, si ricavava, da un lato, la corretta applicazione degli studi di settore per la contestazione induttiva del maggior reddito e, dall'altro, l'inconsistenza delle allegazioni difensive del contribuente, parimenti carenti anche in questa sede.

3. Per la cassazione della citata sentenza, S.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, nonchè D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, nonchè combinato disposto artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", deducendo l'erroneità della sentenza per avere frettolosamente esaminato alcuni fatti di causa e superficialmente valutato gli atti del procedimento, segnatamente in tema di ricostruzione analitico-induttiva del maggior reddito contestato alla società, della natura monomandataria dell'incarico agenziale conferito allo S. e di redistribuzione degli incarichi di zona ad opera della società Assitalia S.p.A., con conseguenti minori ricavi e maggiori costi di gestione.

b. Secondo motivo: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", deducendo l'erroneità della sentenza per avere respinto l'eccezione di carenza di motivazione e di prova connessa alla mancata allegazione al fascicolo di causa del processo verbale di constatazione redatto a carico della società.

2. L'Agenzia delle Entrate ha argomentato l'inammissibilità dell'avverso ricorso, di cui ha comunque chiesto il rigetto.

3. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sul presupposto che il procuratore del ricorrente abbia notificato il ricorso a mezzo posta elettronica, circostanza che sarebbe consentita al solo ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c.. Invero, a tacere della facoltà introdotta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, per ciascun avvocato dotato di "domicilio digitale" (corrispondente all'indirizzo P.E.C. – risultante dal ReGindE – indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) di eseguire e ricevere le notificazioni e le comunicazioni in ambito giudiziario – circostanza non contestata nell'eccezione – va detto che l'atto ha in ogni caso raggiunto il suo scopo, in quanto l'Agenzia delle Entrate sì è regolarmente costituita con controricorso, sicchè nessuna nullità appare predicabile.

4. Nel merito, il ricorso va respinto.

5. Il primo motivo è infondato nella parte in cui lamenta la falsa applicazione della normativa in tema di accertamento induttivo mediante studi di settore. Invero, la CTR mostra di ben conoscere tanto il criterio di riparto dell'onere probatorio in materia, quanto i criteri di valutazione della prova presuntiva a carico dell'Erario e della controprova possibile per il contribuente (pagg. 3-4 della motivazione), in ciò allineandosi a quanto affermato in via generale da questa Corte regolatrice (da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019). La censura è, invece, inammissibile ove pretende da questa Corte una sostanziale rinnovazione del ragionamento probatorio, che come è noto appartiene in esclusiva al giudice del merito e che è sindacabile in questa sede solo in ipotesi di inesistenza, apparenza, incomprensibilità della motivazione espressa sul punto; tutte circostanze evidentemente estranee al caso di specie, ove la decisione impugnata affronta, anche nel merito, le allegazioni difensive addotte dal contribuente, considerandole recessive rispetto alle prove fornite dall'amministrazione.

6. Il secondo motivo è infondato, giacchè la CTR non ha affatto male interpretato l'eccezione sollevata dal contribuente ma, al contrario (cfr. pag. 1, punti a) e b) della sentenza), ha puntualmente risposto a entrambe le contestazioni mosse, sia in tema di non necessità di nuove allegazione del p.v.c. nel procedimento che ne occupa, sia in tema di valutazione dell'inconsistenza delle spiegazioni fornite dal contribuente, dovendo estendersi la sanzione di inammissibilità già esposta a proposito del primo motivo per la parte in cui la censura, ancora una volta, pretende cd questa Corte una riedizione del ragionamento valutativo sulle prove.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna S.G. a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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