Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 28719

Cassazione, sentenza n. 28719 del 18/10/2021

Sentenza n. 28719 del 18/10/2021

Il contribuente chiedeva la revocazione di un’ordinanza della Cassazione che aveva confermato l’inammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela relativo alla revoca dell’agevolazione prima casa. Gli errori denunciati riguardavano, secondo la Corte, l’interpretazione dei motivi del precedente ricorso e la valutazione degli atti processuali, non un errore meramente percettivo su un fatto. Poiché la revocazione delle decisioni di legittimità non consente di correggere simili errori di giudizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi rigettato nel dispositivo.

  • Autotutela
  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Processo tributario
N. 28718

Cassazione, sentenza n. 28718 del 18/10/2021

Sentenza n. 28718 del 18/10/2021

L’accertamento aveva disconosciuto un credito IVA derivante dall’acquisto di un bene strumentale nell’ambito di una catena di vendite che il contribuente qualificava come sale and sale back; la CTR aveva invece accertato la simulazione assoluta delle operazioni e la loro finalità elusiva o evasiva. La Corte ha ribadito che la detrazione presuppone l’effettiva realizzazione della cessione, non bastando l’indicazione in fattura, mentre l’IVA esposta per operazioni inesistenti resta dovuta secondo la disciplina richiamata. Le censure, volte anche a una diversa ricostruzione negoziale e prive della necessaria specificità, sono state respinte con rigetto del ricorso.

N. 28652

Cassazione, sentenza n. 28652 del 18/10/2021

Sentenza n. 28652 del 18/10/2021

La controversia riguardava un accertamento induttivo di maggiori ricavi, con recuperi IRPEF, IRAP e IVA, nonché il disconoscimento della non imponibilità di alcune cessioni intracomunitarie; la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, reputando insufficienti le prove della contribuente. In cassazione, tuttavia, quest’ultima ha rinunciato al ricorso dopo avere aderito alla definizione agevolata e documentato i pagamenti. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRAP
  • IRPEF
  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
N. 28651

Cassazione, sentenza n. 28651 del 18/10/2021

Sentenza n. 28651 del 18/10/2021

L’accertamento induttivo di maggiori ricavi era fondato su contabilità parallela e dichiarazioni reperite dalla Guardia di Finanza durante un accesso nell’abitazione della rappresentante della società fornitrice; la CTR aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni sulla legittimità dell’accesso. La Cassazione ha affermato che, se i locali sono esclusivamente abitativi, l’autorizzazione del pubblico ministero richiede gravi indizi e il giudice deve verificarne la legittimità anche quando i documenti siano usati contro un terzo. Ha pertanto ritenuto fondato il primo profilo del ricorso, incidendo la verifica sull’utilizzabilità della documentazione e sul conseguente ragionamento presuntivo.

N. 28650

Cassazione, sentenza n. 28650 del 18/10/2021

Sentenza n. 28650 del 18/10/2021

La controversia riguardava maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP per il 2006, derivanti dal disconoscimento di acquisti ritenuti oggettivamente inesistenti; la CTR aveva annullato l’accertamento, reputando insufficienti gli elementi dell’Ufficio e valorizzando fatture e bonifici. La Cassazione ha precisato che l’Amministrazione può provare l’inesistenza mediante indizi gravi, precisi e concordanti, inclusa l’inadeguatezza organizzativa di fornitori e vettore; raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni, senza che bastino regolarità contabile e pagamenti. L’unico motivo dell’Agenzia è stato ritenuto fondato.

N. 28649

Cassazione, sentenza n. 28649 del 18/10/2021

Sentenza n. 28649 del 18/10/2021

Per il 2007 l’Ufficio aveva recuperato maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP, sostenendo l’oggettiva inesistenza di acquisti documentati da fatture; la CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto, attribuendo rilievo ai bonifici e negandolo alla carenza di strutture e mezzi dei fornitori e del vettore. La Cassazione ha chiarito che tali circostanze possono concorrere, quali presunzioni, alla prova dell’inesistenza e che l’Ufficio non deve dimostrare anche la consapevolezza del contribuente. Raggiunta la prova presuntiva, compete a quest’ultimo provare l’effettiva movimentazione delle merci; il motivo dell’Agenzia è stato giudicato fondato.

N. 28648

Cassazione, sentenza n. 28648 del 18/10/2021

Sentenza n. 28648 del 18/10/2021

L’accertamento per il 2005 contestava maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP sulla base di fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; i giudici regionali avevano escluso che gli indizi dell’Ufficio fossero sufficienti, richiedendo una verifica quantitativa dei beni. La Cassazione ha invece riconosciuto valenza indiziaria alla mancanza di locali, mezzi, personale e organizzazione dei soggetti coinvolti, da valutare insieme agli altri elementi. Una volta assolto così l’onere dell’Amministrazione, la prova dell’effettività degli acquisti grava sul contribuente e non può esaurirsi nella regolarità formale o nei bonifici; il ricorso erariale è stato ritenuto fondato.

N. 28647

Cassazione, sentenza n. 28647 del 18/10/2021

Sentenza n. 28647 del 18/10/2021

Per il 2004 erano stati rettificati gli imponibili IRES, IVA e IRAP in relazione ad acquisti reputati oggettivamente inesistenti; la CTR aveva condiviso l’annullamento dell’avviso, ritenendo decisivi i pagamenti bancari e non significative le carenze organizzative dei fornitori e del trasportatore. La Cassazione ha stabilito che l’inesistenza può essere dimostrata anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, da esaminare complessivamente, senza necessità di provare la mala fede dell’acquirente. Solo dopo tale valutazione deve esaminarsi la prova contraria del contribuente; l’unico motivo dell’Agenzia è stato accolto quanto alla sua fondatezza.

N. 28628

Cassazione, sentenza n. 28628 del 18/10/2021

Sentenza n. 28628 del 18/10/2021

L’Ufficio aveva contestato per il 2008 maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP, deducendo l’oggettiva inesistenza di operazioni risultanti da fatture; la CTR aveva ritenuto necessaria una specifica ricostruzione della movimentazione dei beni e insufficiente il quadro indiziario prospettato. La Cassazione ha affermato che antieconomicità, collegamenti tra gli operatori e assenza di strutture, personale o mezzi possono integrare presunzioni idonee, se valutate unitariamente. In presenza di tali indizi spetta al contribuente provare l’effettività degli acquisti, mentre fatture regolari e bonifici non sono da soli decisivi; il motivo dell’Amministrazione è stato ritenuto fondato.

N. 28582

Cassazione, sentenza n. 28582 del 18/10/2021

Sentenza n. 28582 del 18/10/2021

L’Amministrazione doganale chiedeva allo spedizioniere, operante quale rappresentante diretto, il pagamento solidale dei maggiori diritti derivanti dalla rettifica del valore dichiarato per due importazioni; la CTR aveva escluso che la sottofatturazione fosse riferibile o nota allo spedizioniere. La Cassazione ha confermato che il rappresentante diretto non risponde dei dazi se si limita a presentare la dichiarazione e i documenti ricevuti dall’importatore: la solidarietà richiede la prova che abbia fornito dati o documenti dei quali conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, l’irregolarità. Il ricorso principale è stato rigettato, con compensazione delle spese.

  • Imposte indirette
  • Estero
  • Contenzioso
N. 28581

Cassazione, sentenza n. 28581 del 18/10/2021

Sentenza n. 28581 del 18/10/2021

La contribuente contestava un accertamento induttivo fondato su contabilità parallela e dichiarazioni acquisite dalla Guardia di Finanza durante l’accesso nell’abitazione della rappresentante di un’altra società; la CTR aveva giudicato l’accesso ininfluente e confermato la ripresa di maggiori ricavi. La Cassazione ha chiarito che il giudice deve verificare se i locali fossero esclusivamente abitativi o promiscui e, nel primo caso, la presenza dei gravi indizi richiesti per l’autorizzazione del pubblico ministero. Poiché i documenti acquisiti sostenevano direttamente l’accertamento e le presunzioni successive, la Corte ha ritenuto fondato il primo profilo del ricorso.

N. 28580

Cassazione, sentenza n. 28580 del 18/10/2021

Sentenza n. 28580 del 18/10/2021

L’accertamento riguardava maggiori ricavi IRPEF, IRAP e IVA desunti da versamenti e prelevamenti non giustificati su conti dell’imprenditore e di familiari; la CTR aveva escluso alcune movimentazioni riferite ai conti della moglie e della suocera, ma negato l’abbattimento forfetario dei costi. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi principali, precisando che nell’accertamento bancario la presunzione legale deve essere superata dal contribuente e non consente una deduzione forfetaria di costi non provati. Ha invece ritenuto fondato il primo motivo incidentale dell’Agenzia sulla riferibilità delle movimentazioni dei familiari, soggetta a prova contraria.

N. 28579

Cassazione, sentenza n. 28579 del 18/10/2021

Sentenza n. 28579 del 18/10/2021

Dopo l’annullamento parziale degli avvisi presupposti, i giudici di merito avevano annullato due cartelle e dichiarato inammissibile l’appello erariale per carenza d’interesse. La Cassazione ha chiarito che l’iscrizione straordinaria a ruolo segue le sorti dell’atto impositivo, ma conserva efficacia per la parte non annullata: permane quindi l’interesse dell’Amministrazione a rimuovere una decisione sfavorevole sulle cartelle, anche in relazione alla procedura concorsuale. Accolto il primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio; le altre questioni sono rimaste assorbite.

  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Processo tributario
  • Procedure concorsuali
N. 28445

Cassazione, sentenza n. 28445 del 15/10/2021

Sentenza n. 28445 del 15/10/2021

Una società aveva utilizzato nel 2006 un credito IVA maturato e dichiarato nel 2001, senza riportarlo nelle dichiarazioni intermedie; i giudici di merito avevano annullato la cartella perché il credito era sostanzialmente riconosciuto. La Cassazione ha distinto la prova dei requisiti sostanziali dal rispetto del termine: la detrazione può essere esercitata entro la dichiarazione del secondo anno successivo, anche in presenza di irregolarità formali, ma non oltre tale limite. Accolto il ricorso erariale, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, respinto il ricorso originario.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
N. 28444

Cassazione, sentenza n. 28444 del 15/10/2021

Sentenza n. 28444 del 15/10/2021

L’accertamento per IVA, IRPEG e IRAP del 2003 disconosceva la detrazione collegata a un’associazione in partecipazione comprendente consulenza e diritti su azioni; la CTR aveva ravvisato operazioni fittizie, antieconomiche e dirette a vantaggi fiscali indebiti. La Cassazione ha osservato che la contribuente contestava l’astratta imponibilità degli apporti senza confrontarsi con la decisiva inesistenza delle operazioni accertata in appello. Ha inoltre escluso i dedotti vizi processuali e l’omessa pronuncia sulle sanzioni, ritenute implicitamente respinte, e ha rigettato il ricorso.

N. 28443

Cassazione, sentenza n. 28443 del 15/10/2021

Sentenza n. 28443 del 15/10/2021

Per il 2005, la CTR aveva confermato un accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo alla cessione di un ramo aziendale connesso a un’associazione in partecipazione, ritenendo le operazioni fittizie e finalizzate a vantaggi fiscali indebiti. La Cassazione ha rilevato che le doglianze sull’astratta imponibilità degli apporti non incidevano sulla ragione decisiva del diniego, costituita dall’inesistenza delle operazioni; ha inoltre escluso i prospettati vizi processuali e l’omessa pronuncia sulle sanzioni. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.

  • IVA
  • Operazioni straordinarie
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Processo tributario
N. 28442

Cassazione, sentenza n. 28442 del 15/10/2021

Sentenza n. 28442 del 15/10/2021

L’accertamento relativo al 2004 aveva negato la detrazione IVA nell’ambito della cessione di un ramo aziendale comprendente consulenza e diritti di usufrutto su partecipazioni; la CTR aveva qualificato le operazioni come fittizie e prive di ragioni economiche diverse dal vantaggio fiscale. La Cassazione ha ritenuto non decisiva la tesi della contribuente sull’imponibilità astratta degli apporti, perché non contestava adeguatamente l’accertata inesistenza delle operazioni. Esclusi anche i vizi processuali e l’omessa pronuncia sulle sanzioni, la Corte ha rigettato il ricorso e posto le spese a carico della ricorrente.

  • IVA
  • Operazioni straordinarie
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Processo tributario
N. 28441

Cassazione, sentenza n. 28441 del 15/10/2021

Sentenza n. 28441 del 15/10/2021

L’Ufficio aveva disconosciuto lo sgravio IVA applicato alla vendita di numerosi orologi costosi a pochi acquirenti extra-UE, ritenendo non credibile la destinazione personale o familiare; i giudici di merito avevano condiviso la contestazione. La Cassazione ha chiarito che il tax free shopping richiede tale destinazione, il trasporto nei bagagli personali e l’uscita tempestiva dall’Unione, requisiti da valutare anche al momento della cessione: il visto doganale non convalida automaticamente l’operato del venditore. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della CTR e infondati i primi due motivi.

  • IVA
  • Agevolazioni Fiscali
  • Estero
  • Processo tributario
N. 28440

Cassazione, sentenza n. 28440 del 15/10/2021

Sentenza n. 28440 del 15/10/2021

L’Ufficio aveva recuperato l’IVA su cessioni verso un’impresa spagnola perché il numero identificativo indicato non risultava nel VIES; la CTR aveva però accertato l’esistenza del cessionario e la ricorrenza dei presupposti sostanziali. La Cassazione ha affermato che numero IVA valido e iscrizione al VIES sono requisiti formali: la non imponibilità non può essere negata per la loro mancanza o inesattezza quando i beni sono trasferiti in un altro Stato membro, ricorrono gli altri requisiti e non emergono seri indizi di frode. Il ricorso erariale è stato rigettato, con spese compensate.

N. 28439

Cassazione, sentenza n. 28439 del 15/10/2021

Sentenza n. 28439 del 15/10/2021

La controversia riguardava un accertamento parziale IRES fondato sul disconoscimento, in precedenti annualità, di perdite riportate nel 2007 ma non concretamente utilizzate nella determinazione dell’imponibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso dell’Agenzia non cogliesse la ratio della decisione regionale, secondo cui il mero riporto, privo di effetti sul reddito d’impresa, non giustificava quella ripresa; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della contribuente, reputando sufficientemente specifico l’appello dell’Ufficio, e compensato le spese.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • Processo tributario
  • Contenzioso

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