Cassazione, sentenza n. 28719 del 18/10/2021
Sentenza n. 28719 del 18/10/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28719
- Data
- 18/10/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva la revocazione di un’ordinanza della Cassazione che aveva confermato l’inammissibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela relativo alla revoca dell’agevolazione prima casa. Gli errori denunciati riguardavano, secondo la Corte, l’interpretazione dei motivi del precedente ricorso e la valutazione degli atti processuali, non un errore meramente percettivo su un fatto. Poiché la revocazione delle decisioni di legittimità non consente di correggere simili errori di giudizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi rigettato nel dispositivo.
Testo della pronuncia
1. F.G.L. propone ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte, depositata il 5 novembre 2014, di reiezione del ricorso dal medesimo proposto avvero la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l'annullamento del provvedimento di rigetto di un'istanza di autotutela.
2. Dall'esame dell'ordinanza impugnata si evince che con tale istanza il contribuente aveva chiesto l'annullamento di un avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio a seguito della revoca di un'agevolazione cd. "prima casa" ed era motivata con il sopravvenuto pagamento delle somme da parte della società venditrice.
3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
4. L'Agenzia delle Entrate non spiega alcuna difesa.
5. Il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione ad una pluralità di errori sul fatto.
Tali errori consisterebbero: a) nell'erronea individuazione del contenuto della doglianza espressa con il primo motivo di ricorso, interpretato nel senso che la decisione di appello darebbe luogo ad una duplicazione di imposta, avuto riguardo al sopravvenuto pagamento della stessa da parte dell'alienante, mentre la censura aveva ad oggetto l'esistenza di due atti impositivi – uno emesso nei suoi confronti e uno emesso nei confronti dell'alienante – per il medesimo presupposto di imposta; b) nell'erronea affermazione secondo la quale tale primo motivo di ricorso sarebbe privo di specifiche argomentazioni idonee a dimostrare le ragioni per cui le affermazioni della Commissione regionale si porrebbero in contrasto con la normativa applicabile; c) nell'erronea affermazione secondo cui il medesimo motivo sarebbe privo di autosufficienza in ordine al contenuto dell'ulteriore provvedimento emesso nei confronti del contribuente; d) nell'erronea affermazione, contenuta in sede di esame del secondo motivo, secondo cui il contribuente avrebbe presentato l'istanza di autotutela sul fondamento dell'esistenza di vizi originari dell'atto medesimo, laddove la stessa era motivata con l'esistenza di un vizio sopravvenuto, rappresentato dalla notifica di analogo atto impositivo nei confronti della società alienante.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Gli asseriti errori attengono alla esatta individuazione del contenuto dei motivi di ricorso e degli atti prodotti in giudizio, la quale è un'attività di giudizio sui fatti processuali, in relazione alla quale non è ammessa la revocazione.
Infatti, la revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di Cassazione è configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo e non anche quando sia prospettato l'errore nella interpretazione e valutazione dei motivi del ricorso e delle risultanze processuali (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 28 maggio 2013, n. 13181; vedi, anche, successivamente, Cass., ord., 27 aprile 2018, n. 10184; Cass., ord., 15 febbraio 2018, n. 3760).
Una decisione della Corte di cassazione non può, dunque, essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (così, Cass., ord., 15 giugno 2012, n. 9835).
2. Pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto.
3. Nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali in assenza di una valida attività difensiva della parte vittoriosa.
4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
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