Cassazione, sentenza n. 38746 del 7/12/2021
Sentenza n. 38746 del 07/12/2021
L’accertamento analitico-induttivo contestava a una società maggiori ricavi, costi indeducibili e differenze inventariali, con effetti su IRES, IRAP e IVA; la CTR aveva annullato diversi rilievi e riconosciuto in giudizio perdite pregresse non indicate in dichiarazione. La Corte ha affermato che il riporto delle perdite costituisce un’opzione del contribuente, non rettificabile in sede contenziosa salvo prova di un errore essenziale e riconoscibile, e che spetta all’impresa dimostrare esistenza, natura e inerenza dei costi. Accolti i primi tre motivi dell’Ufficio e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ha disposto il rinvio per un nuovo esame.
- Accertamento fiscale
- IRES
- IRAP
- IVA
- Imprese
- Processo tributario

