Cassazione, sentenza n. 38741 del 07/12/2021

Sentenza n. 38741 del 07/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
38741
Data
07/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia, relativa a una cartella per contributi al Servizio sanitario nazionale, era stata inizialmente promossa davanti al giudice ordinario, che in appello aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario; la CTR aveva poi nuovamente dichiarato il difetto di giurisdizione. La Corte ha stabilito che la declinatoria non impugnata e la tempestiva riassunzione avevano formato un giudicato interno sulla giurisdizione tributaria, non più riesaminabile d’ufficio dalla CTR. La decisione è stata pertanto cassata con rinvio, affinché un’altra sezione del giudice regionale decida la controversia e le spese.

Testo della pronuncia

1. L'associazione AIAS, sezione di (—), Onlus ricorre, con un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 366/16/13, depositata il 7 ottobre 2013, la quale ha accolto l'appello interposto da Riscossione Sicilia S.p.a. avverso la decisione di primo grado di rigetto della richiesta di annullamento della cartella di pagamento relativa a contributi al S.S.N. per le annualità dal 1993 al 1997. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Associazione contribuente dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario formatosi a seguito della mancata impugnazione della decisione del tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro al quale l'Associazione contribuente originariamente aveva impiantato il proprio ricorso. La formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, infatti, non eccepita in primo grado dalle parti, nè rilevata d'ufficio, avrebbe reso irrilevante la successiva attività processuale, rappresentata dall'annullamento della sentenza del tribunale di Siracusa da parte della corte d'appello di Palermo la quale aveva declinato d'ufficio la giurisdizione del giudice ordinario a favore di quella tributaria, in ragione dell'osservanza del principio di ragionevole durata del processo.

1.1. L'I.N.P.S. e l'Agente della riscossione non hanno presentato difese.

Motivi della decisione

2. Con l'unico motivo di ricorso, l'AIAS, sezione di (—), Onlus censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 37 c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, art. 59 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 4. In particolare, si ritiene che l'effetto retroattivo dell'interpretazione giurisprudenziale delle norme processuali non possa travalicare il principio del "giusto processo", così come le leggi con effetto retroattivo devono rispettare il principio di ragionevolezza secondo cui va rispettato l'affidamento ingenerato in assenza di indici di prevedibilità della relativa modifica.

2.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

2.2. La corte di appello di Palermo ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, ove l'Associazione contribuente ha tempestivamente riassunto la causa. La Commissione tributaria provinciale ha deciso nel merito, senza sollevare conflitto negativo di giurisdizione. La Commissione tributaria regionale, a questo punto, non avrebbe dovuto sollevare d'ufficio nuovamente la questione sulla giurisdizione, essendo già stata definitivamente affermata dal giudice remittente (corte d'appello di Palermo) con la formazione di un giudicato interno, difatti le parti non hanno impugnato detta decisione sulla giurisdizione.

2.3. Formatosi quindi un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario a seguito della declinatoria del giudice ordinario, la costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità dell'art. 37 c.p.c. – oramai modellata sui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, caratterizzata dall'assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dall'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale (Cass. Sez. Un. 24883 del 2008) – comunque non consente che l'efficacia vincolate di detta decisione possa estendersi al merito del contenzioso, così che il giudice presso il quale la causa sia stata riassunta può comunque qualificare diversamente il rapporto (vi Cass. N. 8622 del 2012) e sottoporlo alla relativa disciplina.

3. Da quanto esposto deriva la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, cassa la sentenza impugnatà e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della Quinta Sezione civile, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

Domande frequenti

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Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.

Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?

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