Cassazione, sentenza n. 38293 del 03/12/2021
Sentenza n. 38293 del 03/12/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 38293
- Data
- 03/12/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava un accertamento IRPEG e IRAP relativo alla mancata documentazione delle apparecchiature sostituite in garanzia, considerate dall’Ufficio ricavi da cessione, nonché ritenute non operate su compensi corrisposti a un amministratore. La società, dopo le decisioni di merito favorevoli, aveva aderito alla definizione agevolata della controversia e versato le somme previste; non risultavano né un diniego dell’Agenzia né un’istanza di trattazione entro il termine stabilito. La Corte non ha quindi esaminato i motivi fiscali e ha dichiarato estinto il giudizio, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
Y. Italia s.r.l. (già M. R. Italia s.r.l.) impugnò un avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed accessori per l'anno di imposta 2003, emesso sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria, a seguito di una verifica avviata nei confronti della società in data (—), con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente, per quanto di interesse, due rilievi: con il primo, relativo alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia, si contestava che la sostituzione dell'apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata, onde vincere la presunzione di cessione prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, cosicchè il relativo valore normale dei beni sostituiti, da considerare alla stregua di cessione dei beni, doveva essere considerato come ricavo rilevante nella determinazione delle imposte dirette; con il secondo si contestava che la contribuente aveva corrisposto al sig. R.G., allora amministratore della società, la somma di Euro 771,54, senza operare le necessarie ritenute a fini IRPEF. La contribuente rilevò, con riguardo al merito, la insussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di cui al D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, e la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 88/4/2009, accolse il ricorso, ritenendo che l'accertamento fosse connotato non già da presunzioni bensì da mere illazioni.
L'Ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 81/13/2012, depositata il 20.12.2012, confermò la decisione del primo giudice.
La CTR rilevò l'assenza di anomalie nelle scritture contabili e, nel merito, che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorchè il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorchè il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il bene. La CTR osservò, inoltre, che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai militari operanti e che, quanto alla ripresa a tassazione degli importi corrisposti a R.G., si trattava di somme in contestazione fra la società ed il dipendente.
Contro la sentenza d'appello l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, con atto notificato alla controparte in data 4/2 – 7/2/2014, deducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 1, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello specificamente proposto in ordine all'annullamento, ad opera della sentenza di primo grado, della parte dell'accertamento che aveva recuperato a tassazione le ritenute, non operate dalla società, sui compensi corrisposti all'amministratore e, in una prospettiva subordinata, la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Al ricorso la Srl Y. Italia ha resistito con controricorso.
Il ricorso, inizialmente assegnata alla Sesta Sezione, con ordinanza in data 20 maggio 2015 è stato rimesso alla Quinta Sezione per assenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Successivamente alla nuova fissazione del ricorso per la discussione alla odierna udienza pubblica, la controricorrente ha depositato una memoria in data 17.9.2021, contenente anche nomina del nuovo difensore e revoca di tutti i precedenti difensori, con cui ha rilevato di avere presentato in data 31 maggio 2019 istanza di definizione agevolata della presente controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, versando la prima rata e le successive, per cui, in assenza di qualsiasi comunicazione di diniego da parte della Agenzia delle Entrate, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che il D.L. citato, art. 6 commi 10, 12 e 13, prevedono: 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..
Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, nè presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.
Il processo deve essere, pertanto dichiarato estinto.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art, 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perchè in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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