Cassazione, sentenza n. 38378 del 03/12/2021

Sentenza n. 38378 del 03/12/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
38378
Data
03/12/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio traeva origine dall’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria fondata su cartelle tributarie, della quale il contribuente contestava motivazione, notificazione, mancata intimazione preventiva e prescrizione dei crediti. Dopo il rigetto nei due gradi di merito, durante il giudizio di cassazione l’ipoteca è stata annullata con altra sentenza e materialmente cancellata; il ricorrente ha quindi dichiarato cessato il proprio interesse e l’agente della riscossione non si è opposto. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese, senza decidere le questioni sostanziali prospettate.

Testo della pronuncia

B.L. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà emesso da Equitalia Sud spa in ragione del mancato pagamento di varie cartelle esattoriali relative a crediti tributari. Deduceva la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, non avendo il concessionario allegato all'atto nè le cartelle esattoriali, nè la prova della loro notifica. Contestava, inoltre, l'illegittimità della notifica della comunicazione, la nullità di quest'ultima per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, nonchè l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.

La CTP rigettava il ricorso con sentenza che veniva impugnata dal contribuente avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale rigettava l'appello del contribuente.

Avverso tale pronuncia il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e assistito da memoria.

Equitalia Sud spa ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, insufficienza o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere la CTR ritenuto, con motivazione errata e scarna, adeguatamente motivato l'atto impugnato in ragione della produzione in giudizio degli estratti di ruolo che avrebbe in tal modo sanato il vizio della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alla L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, insufficienza o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 essendo stato l'atto impugnato comunicato al contribuente dall'agente della riscossione, anzichè tramite un ufficiale della riscossione incaricato nelle forme di legge. Il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la doglianza dal momento che la comunicazione di iscrizione d'ipoteca costituisce un atto meramente facoltativo e che l'eventuale nullità sarebbe stata comunque sanata dall'avvenuta opposizione del contribuente.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e l'insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 avendo Equitalia proceduto all'iscrizione ipotecaria dopo il decorso di un anno dalla notifica delle cartelle senza la previa notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 2935, 2953, 2946 c.c., nonchè L. n. 335 del 1995, art. 3; carenza assoluto, ovvero insufficienza o contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto cristallizzato il credito recato dalle cartelle di pagamento per mancata opposizione alle stesse, senza considerare la mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle stesse, nonchè il decorso del termine di prescrizione per gran parte delle somme sottese all'atto impugnato.

Con memoria in data 30 marzo 2021, il B. ha dichiarato essere venuto meno il suo interesse alla decisione dal momento che, nelle more del giudizio, l'iscrizione ipotecaria era stata annullata con sentenza del Tribunale di Bari, con ordine ad Equitalia di cancellare l'iscrizione, formalità effettivamente eseguita. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

Con memoria in data 18 ottobre 2021, Equitalia Sud ha preso atto di tale richiesta dichiarando di nulla opporre.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

Domande frequenti

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