Cassazione, sentenza n. 1320 del 18/01/2022
Sentenza n. 1320 del 18/01/2022
Il contribuente contestava un’iscrizione ipotecaria per debiti, anche IRPEF e IVA, sostenendo l’omessa intimazione di pagamento, vizi nella notifica delle cartelle e l’impignorabilità degli immobili inclusi in un fondo patrimoniale. La Cassazione chiarisce che l’ipoteca non richiede la preventiva intimazione prevista per l’espropriazione e che eventuali nullità della notifica sono sanate dalla conoscenza della cartella. Per i beni del fondo occorre verificare il rapporto tra fatto generatore del debito e bisogni familiari, con onere probatorio sul debitore; confermata la valutazione della CTR, il ricorso è rigettato.
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