Cassazione, sentenza n. 1014 del 14/01/2022
Sentenza n. 1014 del 14/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1014
- Data
- 14/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella emessa dall’Agenzia delle Entrate dopo il controllo automatizzato della dichiarazione, annullata in appello dopo il rigetto del ricorso in primo grado. La contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della lite e impugnato con successo il diniego opposto dall’Ufficio, ottenendo il riconoscimento della definibilità della controversia. Documentato il pagamento delle sei rate dovute, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che:
1. la spa Clinica Lxxxx impugnava la cartella di pagamento notificatale dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Il ricorso veniva rigettato in primo grado e accolto in secondo grado. Avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, ricorreva l'Agenzia delle Entrate. La contribuente, con atto dell'8 novembre 2018, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019. Questa Corte sospendeva il giudizio e rinviava la causa a nuovo ruolo. L'Agenzia comunicava alla contribuente il diniego del condono motivato sull'assunto che il ricorso non aveva ad oggetto un atto impositivo ma un atto di riscossione. La contribuente impugnava il diniego ai sensi dell'art. 6 cit., comma 12. Questa Corte, con ordinanza del 27 novembre 2020, accoglieva l'impugnazione, dichiarava la controversia suscettiva di definizione e confermava la sospensione del giudizio. La contribuente depositava documentazione attestante il pagamento delle sei rate dovute per la definizione della lite. La Procura Generale ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento dell'istanza presentata in data 23 aprile 2021 dalla contribuente volta a sentir dichiarare l'estinzione del giudizio;
2. deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022
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