Cassazione, sentenza n. 15088 del 12/05/2022
Sentenza n. 15088 del 12/05/2022
L’Agenzia delle entrate aveva recuperato a IRPEF la somma corrisposta in via transattiva a una dirigente sanitaria per il danno derivante dalla mancata attivazione di programmi e obiettivi incentivanti; la CTR l’aveva considerata risarcimento non imponibile per perdita di chance professionale. La Cassazione ha distinto le somme sostitutive di redditi perduti, imponibili, dal ristoro del danno emergente e ha confermato che il criterio retributivo usato per quantificare il risarcimento non ne modifica il titolo. Il ricorso erariale è stato rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
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