Cassazione, sentenza n. 14777 del 10/05/2022

Sentenza n. 14777 del 10/05/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
14777
Data
10/05/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia impugnava la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione contro l’annullamento di due intimazioni relative a cartelle per imposte e sanzioni. La Corte ha rilevato che un precedente giudizio di legittimità aveva già accolto il ricorso dell’agente contro la medesima sentenza regionale, riconoscendo l’ammissibilità di quell’appello. Essendo così venuto meno, dopo la proposizione del ricorso, l’interesse dell’Agenzia a ottenere una nuova decisione sulla stessa statuizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese compensate.

Testo della pronuncia

1. Con la sentenza n. 876/27/16 dell'11/04/2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l'appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza n. 236/02/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di due intimazioni di pagamento relative a cartelle di pagamento concernenti imposte e sanzioni concernenti gli anni d'imposta 2005 e 2006.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, le cartelle di pagamento cui si riferivano le intimazioni di pagamento erano state emesse dall'Agente per la riscossione, la prima per la liquidazione della dichiarazione relativa all'anno 2005 e la seconda a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2006.

1.2. La CTR dichiarava inammissibile l'appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. evidenziando che: a) Equitalia Sud s.p.a. doveva ritenersi un semplice interventore ad adiuvandum nel procedimento di primo grado, dovendo ritenersi legittimata passivamente la sola Agenzia delle entrate, convenuta in giudizio dalla contribuente; b) in quanto interventore adesivo, Equitalia non poteva proporre autonomo appello, con conseguente inammissibilità dello stesso e definitività della sentenza impugnata, non avendo l'Agenzia delle entrate proposto a sua volta appello, nemmeno in via incidentale, e avendo depositato l'atto di controdeduzioni in appello quando era già scaduto il termine lungo per l'impugnazione; c) nel merito, la notifica delle cartelle di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., doveva ritenersi nulla in mancanza di affissione e di ricezione della raccomandata informativa, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, comma 1, lett. a) e c).

2. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. V.A. resisteva con controricorso mentre Equitalia Sud s.p.a. non si costituiva in giudizio.

4. All'adunanza camerale del 14/10/2020 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Motivi della decisione

1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con sentenza 17/926 del 06/07/2018 questa Corte ha già deciso, accogliendolo, il ricorso proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la medesima sentenza della CTR impugnata in questa sede dall'Agenzia delle entrate.

1.1. Con la menzionata sentenza, pertanto, è stata già ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto da Equitalia Sud, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell'Agenzia delle entrate alla decisione del presente ricorso, che – analogamente a quello già deciso – mette in discussione la medesima statuizione del giudice di appello.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Le peculiarità della presente controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

2.2. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un'Amministrazione dello Stato (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016) e, in ogni caso, derivando l'inammissibilità da una carenza di interesse successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 3.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2022

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