Cassazione, sentenza n. 14776 del 10/05/2022
Sentenza n. 14776 del 10/05/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14776
- Data
- 10/05/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli avvisi contestavano obblighi IVA derivanti da un’operazione immobiliare che l’Ufficio riconduceva a una società di fatto; la Commissione tributaria centrale aveva condiviso tale ricostruzione, riformando la decisione favorevole alle contribuenti. La Corte non ha esaminato il merito fiscale, poiché ha accertato che l’impugnazione dinanzi alla Commissione centrale non era mai pervenuta a una delle destinatarie, rimasta non costituita, e che il giudice avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione. Accolto il relativo motivo, ha dichiarato nulla la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza n. 3521/13/11 del 22/06/2011, la Commissione tributaria centrale (di seguito CTC) accoglieva l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 867/01/94 della Commissione tributaria di secondo grado di Roma che aveva, a sua volta, accolto l'impugnazione di N.G. e C.M. nei confronti di due avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni per violazione di obblighi IVA.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTC, con i predetti avvisi l'Ufficio contestava alle contribuenti la costituzione di una società di fatto in relazione all'operazione di acquisto di un terreno agricolo con annessi fabbricati rurali, di ristrutturazione di questi ultimi e di vendita del complesso immobiliare non ultimato, con conseguente violazione degli obblighi IVA concernenti la dichiarazione e il pagamento dell'imposta, essendo stata (erroneamente) versata l'imposta proporzionale di registro.
1.2. La CTC, in riforma della sentenza impugnata, riteneva la sussistenza della società di fatto e la sottoposizione del complesso delle operazioni ad IVA, in quanto le stesse andavano "ben oltre i limiti della "occasionalità"", sussistendo quindi il requisito soggettivo d'imposta previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4.
2. Avverso la sentenza della CTR N.G. proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.
3. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione della causa. Non si costituivano in giudizio nè il Ministero dell'economia e delle finanze, nè gli eredi di C.M., L.C., L.F. e L.M..
Motivi della decisione
1. Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del Ministero delle finanze.
1.1. Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l'Agenzia delle dogane, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero delle finanze (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015).
2. Con il primo motivo di ricorso N.G. deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 132, 156, 159, 160 c.p.c. e dell'art. 330 c.p.c., comma 2, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di appello a C.M., già deceduta.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, e dell'art. 101 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento in ragione della violazione del principio del contraddittorio nei confronti degli eredi di C.M..
2.2. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
2.3. E' noto che la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (ex multis, Cass. n. 27607 del 29/10/2019; Cass. n. 28464 del 19/12/2013; Cass. n. 10516 del 07/05/2009; Cass. n. 20637 del 22/09/2006; Cass. n. 1744 del 19/05/1969).
2.4. Nel caso di specie, N.G. intende fare valere la nullità della notificazione dell'atto di impugnazione nei confronti di C.M. in ragione del decesso della stessa: trattasi di eccezione che spetta unicamente agli eredi di quest'ultima, peraltro, evocati nel presente giudizio di cassazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 101, 156, 159, 160 c.p.c. e dell'art. 330, c.p.c., comma 2, nonchè dell'art. 111 Cost., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stato regolarmente notificato l'atto di impugnazione davanti alla CTC.
3.1. Posto che, per quanto riguarda la posizione della defunta C.M., valgono le considerazioni già svolte in precedenza circa l'inammissibilità del motivo, per quel che concerne la posizione della parte ricorrente il motivo è, invece, fondato.
3.2. Come si evince dalla documentazione prodotta, riprodotta nelle parti essenziali in seno al ricorso, la notificazione dell'atto di impugnazione dell'Ufficio davanti alla CTC deve ritenersi nulla in quanto non ha mai raggiunto il destinatario, N.G., peraltro non costituitasi in giudizio.
3.3. La CTC avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il vizio di notificazione e disporre la rinnovazione della notifica a cura dell'Agenzia delle entrate, sicchè va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
5. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del presente giudizio.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 3.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2022
Domande frequenti
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