Cassazione, sentenza n. 14689 del 10/05/2022
Sentenza n. 14689 del 10/05/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14689
- Data
- 10/05/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso della tassa di concessione governativa versata per utenze di telefonia mobile, ritenuta dalla contribuente non più dovuta per il venir meno del presupposto impositivo. La CTR, riformando il primo grado, aveva invece confermato l’assoggettamento al tributo. In cassazione la società ha rinunciato al ricorso con l’adesione dell’Agenzia delle Entrate: la Corte, senza pronunciarsi sul merito fiscale, ha dichiarato estinto il giudizio, nulla disponendo sulle spese e senza applicare l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
1.La società ricorrente presentava istanza di rimborso per le somme versate a titolo di concessione governativa ex art. 21 della tabella allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, che prevede l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 12,91 per ogni singola utenza affari e per ogni mese di utenza a titolo di tassa di concessione governativa della licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile.
A sostegno dell'istanza deduceva che, nelle annualità 2008-2011 aveva versato l'importo di Euro 12.819,63, somma, a suo avviso, non dovuta in quanto era venuto meno il presupposto impositivo previsto dalla norma.
La contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. di Treviso il silenzio diniego opposto dall'amministrazione finanziaria la quale accoglieva il ricorso, disponendo la compensazione delle spese.
Proposto appello, la C.T.R. del Veneto accoglieva il gravame, riformando la prima decisione, sul principio affermato dalle S.U. della cassazione, n. 9650/2014, secondo le quali "in tema di radiofonia mobile, l'abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318 ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. n. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Nè, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).
Le parti intimate non hanno svolte difese.
Il P.G. ha concluso per l'estinzione del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO.
2.In data 22 febbraio 2022, la società ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore della società ricorrente, munito di procura speciale e da qualificarsi munito dei relativi poteri nonchè dall'Agenzia delle Entrate; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss. c.p.c..
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1, cit.) – in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della pubblica udienza (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021).
Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l'adesione dell'ente finanziario alla rinuncia, dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 12 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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