Cassazione, sentenza n. 20189 del 22/06/2022
Sentenza n. 20189 del 22/06/2022
L’accertamento a carico di un professionista verteva su maggiori IRPEF e IRAP, sulla validità della notifica e della delega di firma e sull’imputazione temporale di compensi professionali. La Cassazione ha escluso i vizi della notificazione, provata dall’avviso di ricevimento, e ha ritenuto utilizzabile anche in giudizio la delega prodotta dall’Amministrazione. Quanto ai compensi fatturati nel 2004 ma incassati nel 2005, ha applicato il principio di cassa previsto per il lavoro autonomo, reputando corretto il recupero nell’anno dell’effettiva percezione; i motivi esaminati sono stati dichiarati inammissibili o infondati.
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