Cassazione, sentenza n. 19896 del 21/06/2022

Sentenza n. 19896 del 21/06/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
19896
Data
21/06/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava il diniego di rimborso della tassa sulle concessioni governative versata per un abbonamento di telefonia mobile, confermato in entrambi i gradi di merito. Prima dell’esame dei dieci motivi, la contribuente ha rinunciato al ricorso per cassazione; poiché l’Agenzia non si era costituita, la rinuncia non doveva esserle notificata. La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio, senza statuizione sulle spese e senza applicare l’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Testo della pronuncia

1. – BFT S.p.a., sulla base di dieci motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1448/22/14, depositata il 25 settembre 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un diniego di rimborso richiesto dalla contribuente ed avente ad oggetto la tassa sulle concessioni governative (in breve TCG) corrisposta in relazione a contratto di abbonamento di utenza telefonica mobile.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Fissato all'udienza pubblica del 12 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e del difensore della parte, che non ha fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1. – In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso; rinuncia, questa, che non andava notificata alla controparte che, come anticipato, è rimasta intimata.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, – ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite, ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857).

2. – Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia cli estinzione del giudizio e, in difetto di costituzione della controparte processuale, non va assunta alcuna statuizione sulle spese del giudizio cli legittimità.

Non ricorrono, altresì, i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2022

Domande frequenti

Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.

Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?

Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.

Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?

Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.