Cassazione, sentenza n. 20171 del 22/06/2022

Sentenza n. 20171 del 22/06/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
20171
Data
22/06/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione doganale aveva revocato il dazio ridotto applicato a carne importata mediante titoli intestati a un altro operatore, prospettando un trasferimento irregolare e un abuso del diritto. La Cassazione ha escluso che dai fatti accertati emergesse un trasferimento del titolo, ma ha affermato che il meccanismo commerciale doveva essere verificato concretamente sotto i profili oggettivo e soggettivo dell’abuso, inclusi effettività delle attività, remunerazione e giustificazione economica. Accolto il secondo motivo e respinto il primo, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR.

Testo della pronuncia

La Q. Food srl in liquidazione ha impugnato l'avviso di rettifica di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui le veniva richiesto il pagamento in solido dei maggiori diritti doganali a seguito di revoca della riduzione del dazio per l'importazione di una partita di carne dal Sud America, in quanto ottenuta con indebita utilizzazione dei titoli di importazione rilasciati alla Cancelloni Food and Service spa.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP con sentenza avverso la quale l'Agenzia ha proposto appello, rigettato dalla CTR Liguria.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a due motivi.

Ha resistito la società con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsai applicazione del art. 9 comma 3 del reg. CE 1291/1990 e del reg. CE 1254/1999, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto vi era stato trasferimento del titolo all'importazione dalla Cancelloni alla Q. Food senza rispettare le prescritte formalità e, in particolare, la presentazione di specifica istanza all'organismo emittente, ciò che aveva comportato tra l'altro, per la Cancelloni, il mantenimento della medesima quota contingente per l'anno successivo comprensiva dell'operazione ceduta.

1.1. Il motivo appare inammissibile in quanto non risulta che la questione sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio e, comunque, è infondata.

1.2. Dall'espositiva del fatto riportata nella sentenza impugnata non si evince che vi sia stato un trasferimento del titolo AGRIM: la merce era stata acquistata in Argentina dalla Q.Food srl che l'aveva rivenduta alla Cancelloni "la quale la importava tramite la Fresco, pagando un dazio ridotto e alcuni giorni dopo, avendo nazionalizzato la merce, la rivendeva alla Q. Food".

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dei principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di abuso di diritto nonchè violazione e falsa applicazione del reg. CE 1291/1990 e reg. Ce 954/2001 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè l'operazione compiuta (acquisto della partita in Argentina da parte della Q. Food srl e rivendita alla Cancelloni che, importata la merce pagando un dazio ridotto, l'aveva rivenduta alla Q. Food srl) costituiva una operazione abusiva: infatti, se la Q. Food avesse compiuto direttamente l'operazione di importazione, non avendo accesso al contingente che dava diritto alle preferenze daziarie, avrebbe dovuto versare a titolo di diritti di confine la maggior somma di Euro 34.242,52.

2.1. Il motivo è fondato.

Trova applicazione nel caso di specie il principio secondo cui "in applicazione dei principi rivenienti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 14 aprile 2016, causa C-131/14, Cervati e Malvi, se in via astratta di principio il diritto dell'UE (e in particolare le norme rilevanti ivi indicati dei regolamenti 565/2002 e 2988/95) non osta a un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga a un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la merce nel mercato dell'UE e poi la rivenda all'importatore tradizionale, compete in ogni caso al giudice nazionale verificare in concreto che detto meccanismo non si connoti come abuso del diritto. Tale abuso va accertato verificando: a) che tale meccanismo, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, i) non comporti un'influenza indebita di un operatore sul mercato e, in particolare, un'elusione, da parte degli importatori tradizionali, del divieto di superamento di quantità superiore alla quantità di riferimento dell'importatore di cui trattasi; ii) non comporti violazione dell'obiettivo secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un'attività commerciale effettiva, e non meramente apparente; iii) consenta ad ogni operatore coinvolto di percepire una remunerazione adeguata per l'importazione, la vendita o la rivendita della merce di cui trattasi e di mantenere la posizione assegnatagli nell'ambito della gestione del contingente; iv) consenta che l'importazione a dazio agevolato venga effettuata mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; b) in secondo luogo, una volta accertato il sussistere dell'elemento oggettivo sub a), che tale meccanismo, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i) non sia finalizzato a conferire un vantaggio indebito al secondo acquirente; ii) non renda le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l'importatore, nonchè per gli altri operatori intervenuti nel meccanismo (dato riscontrabile dal giudice nazionale, ad esempio, a seconda di se il prezzo di vendita della merce sia fissato a un livello tale da permettere o meno all'importatore e agli altri operatori intervenuti nel meccanismo di trarre un guadagno considerato normale o abituale, nel settore interessato, per il tipo di merce e di operazione in questione)" (Cass.n. 707 del 2017; vedi anche Cass. n. 10882 del 2019).

Manca nella sentenza impugnata un simile accertamento.

Anzi, la sentenza esclude in astratto che si possa configurare nella vicenda de qua un abuso del diritto, in pieno contrasto con il principio di diritto sopra affermato.

3. La sentenza, quindi, deve essere cassata in riferimento al secondo motivo con rinvio alla CTR Liguria in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla CTR Liguria in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2022

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