Cassazione, sentenza n. 25486 del 30/08/2022
Sentenza n. 25486 del 30/08/2022
La cessionaria d’azienda aveva impugnato una cartella che le attribuiva, in via sussidiaria, debiti tributari della cedente e aveva poi contestato il diniego di definizione agevolata, motivato dall’Amministrazione con la natura meramente esattiva dell’atto. La Cassazione ha valorizzato la natura sostanziale della cartella: quando rappresenta il primo atto che comunica al cessionario una pretesa determinata nell’esistenza e nell’importo, essa è impugnabile anche nel merito ed è equiparabile a un atto impositivo ai fini della definizione. La motivazione ha quindi riconosciuto integrato tale presupposto nella controversia esaminata.
- Riscossione
- Pace Fiscale
- Operazioni straordinarie
- Processo tributario

