Cassazione, sentenza n. 25190 del 24/08/2022

Sentenza n. 25190 del 24/08/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
25190
Data
24/08/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società chiedeva il rimborso delle tasse di concessione governativa versate sugli abbonamenti di telefonia mobile, contestandone il presupposto e la compatibilità costituzionale ed europea; i giudici tributari avevano negato il rimborso. In Cassazione la contribuente ha depositato una rinuncia non notificata né accettata dall’Agenzia, quindi inidonea a estinguere il processo ma indicativa del sopravvenuto difetto d’interesse. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese a carico della ricorrente e senza raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

La società P. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, in epigrafe indicata, con la quale – in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla istanza della contribuente di rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate negli anni dal 2008 al 2011, assumendo la contribuente, sotto vari profili, l'illegittimità della tassa.

La decisione della CTP di Vicenza, di rigetto della istanza di rimborso, è stata confermata dal giudice di appello sul rilievo che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, anche alla luce dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non risulta abrogata e, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, costituisce oggetto di tassazione la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione", soluzione che trova risconto nella norma di interpretazione autentica dettata dal D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, conv. in L. n. 50 del 2014, che nell'esentare i non udenti dal pagamento del tributo, ne conferma la debenza per tutti gli altri soggetti.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1, art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, del D.M. 13 febbraio 1990, artt. 1, 2 e 3, della direttiva CEE 09/03/1999 n. 5, del D.Lgs. n. 269 del 2001, del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 2, perchè la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei "telefoni cellulari" senza considerare che per dette apparecchiature non è previsto alcun provvedimento amministrativo di autorizzazione per cui, essendo venuto meno il presupposto indicato del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1, e della relativa voce 25 della Tariffa annessa, la tassa non è più dovuta.

2. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, perchè la sentenza impugnata ha rinvenuto nella L. n. 244 del 2007, che prevede l'esenzione della tassa per la categoria dei non udenti, una conferma della generale debenza della tassa stessa per tutti gli altri soggetti.

3. Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 219, poichè la sentenza della CTR (Ndr: testo originale non comprensibile), confermativo dell'obbligo di pagamento della tassa la previsione contenuta nel Codice delle Comunicazioni, per la sua attuazione, della assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

4. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, nonchè del D.M. 13 febbraio 1990, artt. 1, 2 e 3, per avere l'Amministrazione finanziaria individuato il presupposto della tassa nell'abbonamento telefonico, atto contrattuale al quale può essere attribuita soltanto rilevanza privatistica nella regolamentazione del rapporto con l'ente gestore del servizio di telefonia mobile, come pure si evince dalla direttiva CEE 09/03/1999 n. 5.

5. In via subordinata, la ricorrente formula istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., in quanto il collegamento della tassa all'esistenza di un "abbonamento", atto di natura meramente contrattuale, condurrebbe ad evidenti ed irragionevoli disparità di trattamento tributario rispetto a chi utilizza una "scheda prepagata", o altre analoghe forme contrattuali, per usufruire dei servizi di comunicazione elettronica.

6. La contribuente chiede, altresì, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sensi dell'art. 267 (ex art. 234 del TCE) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, affinchè si pronunci sulla compatibilità sistema interno con il quadro comunitario pertinente – dir. 1999/5/CE,2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – evidenziando che della relativa questione la Corte di Giustizia già è stata investita dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (causa C -416/14, Fratelli De Pra spa e altri).

7. In epoca successiva, la Corte di Giustizia, si è pronunciata con sentenza n. 416 del 17 settembre 201 (in causa C-416/14). Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 2/3/2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto.

8. Tale atto non risulta notificato – nè tantomeno sottoscritto per accettazione – alla parte avversaria, l'Agenzia delle Entrate, per cui, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., esso non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez. Un. 3876/2010, Cass. n. 10140/2020, n. 14782/2018, n. 12743/2016, n. 2259/2013).

9. Le spese del giudizio di legittimità devono porsi a carico della ricorrente poichè l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e la rinuncia è intervenuta solo in prossimità dell'udienza.

10. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.800, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2022

Domande frequenti

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Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

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