Cassazione, sentenza n. 25194 del 24/08/2022
Sentenza n. 25194 del 24/08/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25194
- Data
- 24/08/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società in liquidazione aveva impugnato il diniego di disapplicazione dei minimi imponibili previsti per le società non operative; la CTR aveva confermato la competenza del giudice del luogo in cui aveva sede una direzione provinciale coinvolta nel procedimento. La Cassazione ha stabilito che, quando il diniego è emesso dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, la competenza territoriale appartiene alla Commissione tributaria provinciale della relativa sede, senza rilievo per il parere reso da altro ufficio. Accolto il motivo pregiudiziale, ha cassato la sentenza, assorbito le altre questioni e indicato il giudice competente per la riassunzione.
Testo della pronuncia
1. La società P. Optik a r.l. in liquidazione rivolse istanza ai sensi del D.P.R. 22 maggio 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8, all'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola, per la disapplicazione, nei suoi confronti, dei minimi imponibili previsti della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, evidenziando che le era impossibile conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nella misura corrispondente.
Con nota del 17 febbraio 2012, l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Piemonte, cui l'istanza era stata inoltrata, rigettò l'istanza.
2. La società impugnò il diniego innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verbania, che, nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate (in persona della Direzione provinciale di Torino e di quella di Verbania) accolse il ricorso.
L'appello avverso detta sentenza, proposto dai due uffici dell'amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, fu respinto.
I giudici d'appello, in particolare, respinsero l'eccezione di incompetenza territoriale della C.T.P. di Verbania, reiterata in sede d'appello dalle amministrazioni, reputando che si trattasse del giudice del luogo nel quale si trovava "l'ufficio che ha partecipato al procedimento dell'atto di diniego", ufficio al quale spettavano in ogni caso "le attribuzioni sul tributo controverso"; ritennero, inoltre, l'autonoma impugnabilità dell'atto di diniego, richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza n. 8663/2011 di questa Corte; osservarono infine, quanto al merito della pretesa, che lo stato di liquidazione nel quale da tempo si trovava la società contribuente accreditava il fatto che la stessa fosse impossibilitata a conseguire i ricavi minimi indicati dalla L. n. 724 del 1994, art. 30.
3. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; P. Optik è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunziando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 4, 5, 10 e 18 (d'ora innanzi cod. proc. trib.), della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, art. 37-bis, comma 8, e art. 58, del D.M. 19 giugno 1998, art. 1 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza per territorio della C.T.P. di Verbania, adita in sede di impugnazione dell'atto di diniego.
Premessa, al riguardo, l'inderogabilità delle norme processuali che disciplinano la competenza dei giudici tributari, la ricorrente osserva che, nella specie, il provvedimento sub judice è stato emesso dalla Direzione regionale del Piemonte nell'esercizio di competenze esclusive a lei riservate; di conseguenza, individua il giudice competente nella C.T.P. di Torino, vale a dire del Comune nel quale si trova la sede dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando l'eventuale coinvolgimento dell'Ufficio di Verbania, a titolo consultivo, nel relativo procedimento di formazione.
2. Il secondo mezzo denunzia identica violazione in relazione alla ritenuta legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola.
3. Con il terzo motivo la rìcorrente deduce poi nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8, della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, e art. 19 cod. proc. trib., dolendosi del fatto che la C.T.R. abbia ritenuto l'autonoma impugnabilità della "risposta ad interpello antielusivo", quantunque si tratti di atto privo di natura provvedimentale.
4. Il quarto motivo agita identica questione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
5. Con il quinto motivo, deducendo ulteriore profilo di nullità della sentenza d'appello, la ricorrente ne denunzia il contrasto con l'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36, comma 2, num. 4 e art. 61 cod. proc. trib., assumendo che la sentenza sarebbe affetta da grave carenza di motivazione in punto alla sussistenza dei presupposti per la disapplicazione dei minimi imponibili antielusivi.
6. Infine, con il sesto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e L. n. 724 del 1994, art. 30, la ricorrente assume che, in ogni caso, la prova idonea a legittimare la disapplicazione della normativa antielusiva doveva essere fornita dalla società contribuente mediante l'indicazione di oggettive situazioni tali da rendere impossibile il conseguimento di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, affatto indimostrate nel caso di specie.
7. La prima censura è fondata.
L'art. 4, comma 1, cod. proc. trib. consente di individuare la competenza territoriale del giudice tributario con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziarlo o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Detta norma, naturalmente, dev'essere letta alla luce delle modifiche apportate alla struttura organizzativa dell'amministrazione finanziaria dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e ss. mm., ed in particolare dell'entrata in funzione delle Agenzie fiscali, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e perciò legittimate a stare in giudizio; siffatto mutato assetto, tuttavia, non spiega alcun effetto sull'applicazione del criterio che attribuisce la competenza della Commissione provinciale in funzione della localizzazione dell'ufficio finanziario al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.
Ne deriva che laddove, come nel caso di specie, l'atto impugnato sia stato emesso da una Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, il giudice competente va individuato nella C.T.P. del luogo in cui ha sede l'ufficio regionale, a nulla rilevando il fatto che, nel corso del procedimento di formazione dell'atto, sia stato acquisito anche il parere di una diversa direzione provinciale, alla quale l'emissione dell'atto impugnato non è in alcun modo riconducibile.
La sentenza d'appello è pertanto errata nella parte in cui, attribuendo rilievo al coinvolgimento della Direzione provinciale di Verbano-Cusio-Ossola sotto forma del rilascio di un parere prodromico all'emissione del provvedimento di diniego, ha ritenuto la competenza della C.T.P. di Verbania anzichè di quella di Torino, Comune ove ha sede la Direzione regionale.
8. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale, assorbe lo scrutinio dei restanti, comportando la cassazione della sentenza impugnata con l'indicazione del giudice competente nella Commissione tributaria provinciale di Torino, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di cui del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, ed indica quale giudice competente la Commissione tributaria provinciale di Torino, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2022
Domande frequenti
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Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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