Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 1519

Cassazione, sentenza n. 1519 del 18/01/2023

Sentenza n. 1519 del 18/01/2023

L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione che aveva annullato accertamenti su costi e IVA relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Cassazione non ha esaminato il merito: nella notificazione via PEC, ai fini della tempestività rileva per il notificante la generazione della ricevuta di accettazione, che deve avvenire entro le ore 23:59:59 dell’ultimo giorno utile; le ore 00:00:00 appartengono già al giorno successivo. Poiché la ricevuta era stata generata dopo la scadenza, il ricorso erariale è stato dichiarato inammissibile.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IVA
  • Accertamento fiscale
N. 1517

Cassazione, sentenza n. 1517 del 18/01/2023

Sentenza n. 1517 del 18/01/2023

La lite riguardava le sanzioni conseguenti alla riclassificazione doganale di apparecchi importati come action cam, anziché fotocamere digitali, e dei relativi accessori, con applicazione di dazi maggiori. La Cassazione ha affermato che la classificazione deve fondarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive, sulla destinazione e, per gli apparecchi multifunzione, sulla funzione principale percepita dal consumatore; ha inoltre escluso che memoria interna e supporto esterno siano requisiti necessariamente cumulativi. Nel testo fornito il primo motivo dell’Agenzia delle Dogane risulta dichiarato fondato, ma non è riportato il dispositivo conclusivo.

N. 1514

Cassazione, sentenza n. 1514 del 18/01/2023

Sentenza n. 1514 del 18/01/2023

Gli accertamenti contestavano l’indeducibilità di costi e la detrazione IVA per operazioni che l’Ufficio riteneva oggettivamente inesistenti e realizzate mediante interposizione fittizia; la commissione regionale aveva accolto l’appello erariale. La Cassazione ha ritenuto meramente apparente la motivazione, perché il giudice d’appello aveva richiamato genericamente le verifiche della Guardia di Finanza senza indicare gli elementi istruttori decisivi né spiegare il rigetto dell’appello incidentale della società. Accolti due motivi e assorbiti gli altri, ha cassato con rinvio per un nuovo esame di entrambi i gravami.

N. 1510

Cassazione, sentenza n. 1510 del 18/01/2023

Sentenza n. 1510 del 18/01/2023

La controversia riguardava una cartella emessa mediante controllo automatizzato per l’aliquota IRAP applicata da una banca nel 2006 e le relative sanzioni. La Cassazione ha ritenuto utilizzabile il controllo cartolare, ma ha rilevato l’assenza di una specifica legge veneta che per quell’anno derogasse alla sospensione statale della maggiorazione, precisando tuttavia che doveva applicarsi l’aliquota nazionale del 4,75%. Ha quindi accolto il secondo motivo della contribuente, rigettato il primo, assorbito il ricorso dell’Agenzia sulle sanzioni e rinviato per rideterminare il debito.

  • IRAP
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
  • Sanzioni
N. 1509

Cassazione, sentenza n. 1509 del 18/01/2023

Sentenza n. 1509 del 18/01/2023

La causa concerneva le sanzioni collegate alla riclassificazione doganale di action cam importate come fotocamere digitali esenti da dazio e dei rispettivi accessori, che l’Ufficio riconduceva a diverse voci tariffarie. La Cassazione ha indicato quali criteri decisivi le caratteristiche oggettive del prodotto, la sua destinazione e, negli apparecchi multifunzione, la funzione principale secondo la percezione del consumatore; ha inoltre chiarito che la registrazione su memoria interna e su supporto esterno non richiede necessariamente entrambe le modalità. L’estratto attesta la fondatezza del primo motivo erariale, ma non contiene il dispositivo finale.

N. 1432

Cassazione, sentenza n. 1432 del 18/01/2023

Sentenza n. 1432 del 18/01/2023

La controversia verteva su un accertamento IRES, IRAP e IVA, parzialmente confermato in appello assumendo come riferimento la minore pretesa formulata dall’Ufficio durante un procedimento di adesione non perfezionato. La Cassazione ha ritenuto apparente la motivazione regionale: il verbale dell’adesione può essere valutato come documento probatorio, ma il giudice deve spiegare perché le circostanze rappresentate giustifichino la pretesa. Accolto tale motivo, rigettate le censure sulla sottoscrizione dell’atto e assorbite le restanti, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 1405

Cassazione, sentenza n. 1405 del 18/01/2023

Sentenza n. 1405 del 18/01/2023

La contribuente aveva impugnato la decadenza dall’agevolazione prima casa per tardivo trasferimento della residenza e, parallelamente al ricorso per cassazione, aveva chiesto la revocazione della sentenza regionale per contrasto con un precedente giudicato. La Cassazione ha affermato che la revocazione tributaria per vizi concernenti accertamenti di fatto può essere proposta anche quando sia già pendente il giudizio di legittimità, poiché i due rimedi procedono autonomamente salvo un espresso provvedimento di sospensione. L’estratto fornito non riporta integralmente la successiva decisione sui ricorsi riuniti né il dispositivo finale.

  • Imposta di registro
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 1214

Cassazione, sentenza n. 1214 del 17/01/2023

Sentenza n. 1214 del 17/01/2023

Il Comune pretendeva l’ICI per aree già edificabili, poi destinate a parco pubblico e sottoposte a inedificabilità assoluta, sostenendo che fossero state individuate le aree sulle quali trasferire la volumetria compensativa. La Cassazione ha distinto il diritto perequativo, qualità intrinseca del suolo, da quello compensativo, autonomo e non reale: nel 2005 l’area di atterraggio non risultava ancora individuata e i terreni avevano perso ogni capacità edificatoria. Le ulteriori deduzioni comunali sono state giudicate generiche e non documentate; il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.

N. 1213

Cassazione, sentenza n. 1213 del 17/01/2023

Sentenza n. 1213 del 17/01/2023

La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello contro una cartella TIA, ritenendo ormai consolidata la pretesa per la mancata impugnazione delle precedenti fatture emesse dal gestore del servizio. La Cassazione ha chiarito che la fattura TIA, pur comunicando una pretesa tributaria ed essendo facoltativamente impugnabile, non rientra tra gli atti la cui mancata contestazione produce decadenza; il contribuente può quindi impugnare la successiva cartella, atto tipico che sostituisce definitivamente la fattura. Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio per l’esame della controversia e delle spese.

N. 1209

Cassazione, sentenza n. 1209 del 17/01/2023

Sentenza n. 1209 del 17/01/2023

L’accertamento al socio derivava dai maggiori ricavi attribuiti a una società a ristretta base partecipativa, stimati in base alle quantità di minerali acquistate, agli sfridi di lavorazione e alle vendite ritenute non contabilizzate; la CTR lo aveva annullato seguendo l’esito favorevole ottenuto dalla società. La Cassazione ha affermato che, se la ricostruzione dell’Ufficio è ritenuta solo parzialmente attendibile, il giudice tributario non può annullare integralmente l’atto per ragioni sostanziali, ma deve esaminare la pretesa e rideterminarla nella corretta misura. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la causa è stata rinviata per un nuovo giudizio.

N. 1208

Cassazione, sentenza n. 1208 del 17/01/2023

Sentenza n. 1208 del 17/01/2023

L’avviso rivolto al socio traeva origine dall’accertamento di ricavi non contabilizzati presso una società a ristretta base, ricostruiti dall’Ufficio mediante la stima delle materie prime lavorate e degli sfridi; la CTR lo aveva annullato in conseguenza dell’annullamento dell’atto societario, reputando più attendibili le analisi tecniche della contribuente. La Cassazione ha rilevato che le contestazioni dell’Agenzia su tali analisi non erano state esaminate e ha ribadito che il giudice, qualora ritenga l’accertamento solo parzialmente fondato, deve rideterminare la pretesa anziché annullarla integralmente. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio per un nuovo giudizio.

N. 1206

Cassazione, sentenza n. 1206 del 17/01/2023

Sentenza n. 1206 del 17/01/2023

L’accertamento riguardava, da un lato, la deducibilità dei costi di trasporto sostenuti verso un’impresa stabilita in un Paese a fiscalità privilegiata e, dall’altro, maggiori ricavi ricostruiti analiticamente sulla base degli sfridi di lavorazione. La Cassazione ha ritenuto provate l’effettiva attività commerciale del vettore, la concreta esecuzione delle prestazioni e la convenienza economica delle operazioni, respingendo quindi il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate. Il testo fornito si interrompe durante l’esame del secondo motivo, senza riportare la relativa decisione né il dispositivo finale.

N. 1205

Cassazione, sentenza n. 1205 del 17/01/2023

Sentenza n. 1205 del 17/01/2023

La controversia riguardava una cartella TARSU per maggiori superfici non dichiarate, annullata nei precedenti gradi perché le aree destinate alla manovra degli automezzi erano state considerate pertinenziali rispetto a uffici e depositi. Il Comune aveva contestato, tra l’altro, l’omesso esame di un giudicato esterno e la distribuzione dell’onere probatorio sull’esenzione. Intervenuta una definizione transattiva, l’ente ha tuttavia rinunciato al ricorso e la contribuente ha accettato: la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, senza provvedere sulle spese.

  • Tributi locali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Riscossione
N. 1204

Cassazione, sentenza n. 1204 del 17/01/2023

Sentenza n. 1204 del 17/01/2023

L’avviso rivolto al socio imputava un maggior reddito di partecipazione derivante dai ricavi non contabilizzati contestati a una società a ristretta base partecipativa; i giudici di merito lo avevano annullato perché la ricostruzione degli sfridi di lavorazione non era ritenuta pienamente attendibile. La Cassazione ha precisato che il giudice tributario, se reputa l’accertamento solo parzialmente fondato per ragioni sostanziali, deve rideterminare la pretesa anziché annullarla integralmente. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la decisione e rinviato al giudice regionale in diversa composizione.

  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Società di capitali
N. 1202

Cassazione, sentenza n. 1202 del 17/01/2023

Sentenza n. 1202 del 17/01/2023

La controversia concerneva il maggior reddito di partecipazione attribuito a un socio in conseguenza di ricavi societari presuntivamente non contabilizzati, stimati dall’Ufficio attraverso le percentuali di sfrido delle materie prime. La CTR aveva annullato l’atto, reputando non del tutto attendibile la ricostruzione, ma senza rispondere alle contestazioni dell’Agenzia sulla consulenza tecnica di parte. La Cassazione ha affermato che, quando l’accertamento è fondato solo in parte, il giudice deve rideterminare il tributo: ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e disposto il rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Società di capitali
N. 1195

Cassazione, sentenza n. 1195 del 17/01/2023

Sentenza n. 1195 del 17/01/2023

Al socio era stato attribuito un maggior reddito di partecipazione dipendente dall’accertamento di ricavi societari non contabilizzati, ricostruiti mediante una stima degli sfridi di lavorazione; i giudici di merito avevano annullato integralmente la pretesa ritenendo inattendibile il calcolo dell’Ufficio. La Cassazione ha rilevato anche il mancato esame delle contestazioni mosse dall’Agenzia alla consulenza tecnica prodotta dalla società. Poiché il giudice tributario deve rideterminare la pretesa sostanzialmente fondata solo in parte, il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio al giudice regionale.

  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Società di capitali
N. 1358

Cassazione, sentenza n. 1358 del 17/01/2023

Sentenza n. 1358 del 17/01/2023

La controversia riguardava l’imputazione a un amministratore di fatto delle imposte e delle sanzioni connesse all’attività di una società ritenuta una cartiera, impiegata in una frode nelle compravendite di autovetture. La Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR: quando il gestore utilizza la società come soggetto interposto e beneficia dei proventi quale effettivo possessore del reddito, il rapporto fiscale e le relative violazioni sono direttamente riferibili a lui, salva prova contraria. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Sanzioni
  • Processo tributario
N. 1356

Cassazione, sentenza n. 1356 del 17/01/2023

Sentenza n. 1356 del 17/01/2023

La società aveva omesso la trasmissione telematica di alcune dichiarazioni d’intento relative a operazioni IVA regolarmente effettuate in sospensione d’imposta; la CTR aveva applicato la disciplina generale delle comunicazioni omesse, qualificando l’irregolarità come formale. La Cassazione ha precisato che la violazione è formale ma non meramente formale, poiché ostacola i controlli, e che trova applicazione retroattiva il più favorevole regime speciale sopravvenuto, con sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Accolto parzialmente il ricorso dell’Agenzia e rigettato quello incidentale, la causa è stata rinviata per quantificare la sanzione, considerando anche il cumulo giuridico.

N. 1354

Cassazione, sentenza n. 1354 del 17/01/2023

Sentenza n. 1354 del 17/01/2023

La controversia concerneva l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nell’ambito di operazioni IVA senza applicazione dell’imposta; la CTR aveva annullato l’atto di contestazione, giudicando eccessiva la sanzione originaria. La Cassazione ha qualificato l’omissione come violazione formale, ma non meramente formale, perché pregiudica l’attività di controllo, e ha riconosciuto l’applicabilità dello ius superveniens più favorevole, recante la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Accolto parzialmente il primo motivo dell’Agenzia e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio per determinare la sanzione.

N. 1353

Cassazione, sentenza n. 1353 del 17/01/2023

Sentenza n. 1353 del 17/01/2023

La società contestava le sanzioni applicate per la mancata comunicazione delle dichiarazioni d’intento relative a operazioni effettuate in sospensione IVA; la CTR aveva confermato la sanzione proporzionale prevista dalla disciplina vigente all’epoca dei fatti. La Cassazione ha ribadito che l’omissione è formale ma non meramente formale e resta illecita, applicandosi tuttavia, in forza del favor rei, il successivo regime speciale più favorevole con sanzione da 250 a 2.000 euro. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato con rinvio per la concreta determinazione della sanzione.

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