Cassazione, sentenza n. 1205 del 17/01/2023
Sentenza n. 1205 del 17/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1205
- Data
- 17/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella TARSU per maggiori superfici non dichiarate, annullata nei precedenti gradi perché le aree destinate alla manovra degli automezzi erano state considerate pertinenziali rispetto a uffici e depositi. Il Comune aveva contestato, tra l’altro, l’omesso esame di un giudicato esterno e la distribuzione dell’onere probatorio sull’esenzione. Intervenuta una definizione transattiva, l’ente ha tuttavia rinunciato al ricorso e la contribuente ha accettato: la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, senza provvedere sulle spese.
Testo della pronuncia
1. Con la sentenza n. 2743/9/16 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno (CTR), depositata il 22/3/2016, rigettava l'appello proposto dal Comune di Castel San Giorgio e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della C. Spa avverso la cartella di pagamento TARSU per l'anno 2009, per maggiori aree non dichiarate dalla contribuente. In particolare, la CTR rilevava il carattere di pertinenzialità delle suddette aree (adibite a manovra di automezzi) rispetto agli uffici e depositi della contribuente.
2. Avverso tale sentenza il Comune di Castel San Giorgio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. La C., Spa , ha depositato controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Comune di Castel San Giorgio deduce, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2909 c.c. , in relazione del D.Lgs. n. 570 del 1993, artt. 62 , 66 , 70 e 71 , nonchè agli artt. 112 , 113 , 132 , 156 , 161 , 329 e 346 c.p.c. , e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 , 23 , 36 , 52 , 53 , 54 , 56 e 57 . Il ricorrente lamenta, altresì l'omessa, contraddittoria ed apparente motivazione, nonchè l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 4 e 5 .
Con tale articolato motivo di ricorso l'ente territoriale rileva che la CTR, pur a fronte di specifica eccezione relativa al giudicato esterno intervenuto tra le stesse parti e relativo al medesimo tributo per annualità diversa (CTR Napoli n. 91/28/02), ha omesso ogni motivazione, incorrendo nell'ulteriore vizio di difetto di pronuncia su fatto decisivo, nonchè in quello di violazione di legge, costituendo tale giudicato la regola del caso concreto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. , nonchè l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 .
Il Comune di Castel San Giorgio rileva che in tema di esenzioni, anche parziali, come quella eccepita dalla contribuente in ragione della natura pertinenziale delle aree, incombe su quest'ultima l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni che giustificano tali esenzioni; prova che, al contrario, la CTR non ha richiesto.
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria l'originale atto di rinunzia al ricorso da parte del Comune di Castel San Giorgio, ritualmente notificato alla controricorrente, che lo ha accettato, nel quale si dà atto che "nelle more del giudizio, mediante D.G.C. n. 49/2018, il Comune di Castel San Giorgio ha proceduto a definire in via transattiva, unitamente ad altri diversi giudizi e procedimenti amministrativi, la vertenza di che trattasi" e pertanto, è "venuta meno la materia del contendere (…)".
La rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, ai sensi dell' art. 390 c.p.c. , produce l'estinzione del procedimento, poichè, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009); che "l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell' art. 391 c.p.c. , comma 2 , che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese" (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. , per dichiarare l'estinzione del giudizio e, ai sensi dell' art. 391 c.p.c. , u.c., per affermare che nulla va disposto in ordine alle spese tra le parti stante l'avvenuta accettazione della rinunzia al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023
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