Cassazione, sentenza n. 3858 del 8/02/2023
IRPEG - Rimborso - Prescrizione del potere di rettifica - Termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei crediti e non dei debiti dell'Amministrazione finanziaria.
La controversia riguardava il diniego di rimborso di un credito IRPEG esposto in dichiarazione, che la CTR aveva considerato consolidato perché non rettificato entro dieci anni. La Cassazione afferma che i termini decadenziali dell’accertamento limitano la verifica dei crediti erariali, non la facoltà dell’Amministrazione di eccepire l’inesistenza di un proprio debito; nel giudizio di rimborso, infatti, il contribuente è attore sostanziale e deve provare il credito. Ritenuta sufficiente anche una motivazione del diniego circoscritta alle ragioni essenziali, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e rinviato.
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