Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 3858

Cassazione, sentenza n. 3858 del 8/02/2023

IRPEG - Rimborso - Prescrizione del potere di rettifica - Termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei crediti e non dei debiti dell'Amministrazione finanziaria.

La controversia riguardava il diniego di rimborso di un credito IRPEG esposto in dichiarazione, che la CTR aveva considerato consolidato perché non rettificato entro dieci anni. La Cassazione afferma che i termini decadenziali dell’accertamento limitano la verifica dei crediti erariali, non la facoltà dell’Amministrazione di eccepire l’inesistenza di un proprio debito; nel giudizio di rimborso, infatti, il contribuente è attore sostanziale e deve provare il credito. Ritenuta sufficiente anche una motivazione del diniego circoscritta alle ragioni essenziali, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e rinviato.

N. 3855

Cassazione, sentenza n. 3855 del 8/02/2023

Sentenza n. 3855 del 08/02/2023

La cartella era stata annullata perché una precedente sentenza aveva dichiarato nulla, per omessa notificazione, la prodromica pretesa impositiva; l’agente della riscossione sosteneva che quel precedente non fosse definitivo e chiedeva l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. La Cassazione precisa che, dopo una decisione non definitiva sulla causa pregiudicante, l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 337 c.p.c. è facoltativa. Aggiunge che il contribuente può convenire indifferentemente ente impositore o agente della riscossione e che non sussiste litisconsorzio necessario; spettava all’agente chiamare l’ente senza autorizzazione. Il ricorso è stato rigettato.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3854

Cassazione, sentenza n. 3854 del 8/02/2023

Sentenza n. 3854 del 08/02/2023

L’accertamento aveva riqualificato come distribuzione di dividendi i pagamenti derivanti da una cessione di partecipazioni inserita, secondo l’Ufficio, in un disegno elusivo, recuperando IRPEF, addizionali e sanzioni. La Cassazione ha escluso che l’accertamento con adesione concluso per una diversa annualità vincolasse l’Amministrazione per il 2006, poiché l’accordo opera entro i propri limiti temporali e oggettivi; ha inoltre dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, le contestazioni sulla riqualificazione. Non ravvisando incertezza normativa oggettiva e ritenendo sanzionabile la dichiarazione infedele derivante dalla condotta elusiva, ha rigettato il ricorso.

  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Società di capitali
  • Operazioni straordinarie
  • Sanzioni
  • Contenzioso
N. 3848

Cassazione, sentenza n. 3848 del 8/02/2023

Sentenza n. 3848 del 08/02/2023

La cartella richiedeva la sanzione per tardivo versamento dell’imposta sulle assicurazioni; la CTR aveva applicato il termine triennale previsto per imposte liquidate, soprattasse e relativi pagamenti. La Cassazione qualifica invece la pretesa come sanzione amministrativa pecuniaria e distingue il termine decadenziale per contestazione e irrogazione dal termine prescrizionale del diritto alla riscossione, entrambi regolati dalla disciplina generale delle sanzioni tributarie; non opera quindi il termine triennale invocato dalla contribuente. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario, compensando le spese.

  • Sanzioni
  • Riscossione
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3841

Cassazione, sentenza n. 3841 del 8/02/2023

Sentenza n. 3841 del 08/02/2023

La controversia riguarda l’imposta di registro applicata a un finanziamento della socia, menzionato nel verbale di aumento del capitale, che la contribuente qualificava invece come versamento a fondo perduto. La Cassazione ha escluso l’omesso esame dei bilanci e della rettifica notarile, chiarendo che la fede privilegiata dell’atto pubblico non si estende alle qualificazioni giuridiche in esso contenute. Ha inoltre affermato che l’enunciazione del finanziamento verbale può essere imponibile e che l’identità soggettiva richiesta dall’art. 22 ricorre quando società e socio partecipano anche all’assemblea, restando decisiva la verifica della cessazione degli effetti del finanziamento.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Società di capitali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3839

Cassazione, sentenza n. 3839 del 8/02/2023

Sentenza n. 3839 del 08/02/2023

L’Agenzia contestava l’annullamento dell’imposta proporzionale applicata al finanziamento dei soci, enunciato nella delibera con cui la relativa rinuncia era stata destinata alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale. La Cassazione ha qualificato l’operazione come finanziamento, rilevando che la rinuncia alla restituzione ne consentiva l’impiego da parte della società. Ha inoltre ritenuto integrata l’identità richiesta dall’art. 22 del testo unico del registro, poiché per “parti intervenute” devono intendersi, in senso fiscale, i soggetti partecipanti sia al finanziamento sia all’operazione assembleare.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Società di capitali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3835

Cassazione, sentenza n. 3835 del 8/02/2023

Sentenza n. 3835 del 08/02/2023

Gli accertamenti recuperavano IVA, IRES e IRAP sulla base della ritenuta simulazione della cessione di un contratto di leasing aziendale e della conseguente inesistenza delle operazioni fatturate. La Cassazione ha giudicato inammissibili le censure dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e ha escluso il litisconsorzio con la cedente, poiché la simulazione rilevava soltanto incidentalmente nell’accertamento tributario. Anche le deduzioni sulla gratuità dell’operazione e sull’inerenza dei costi non hanno superato il vaglio di ammissibilità; il ricorso è stato quindi rigettato.

N. 3804

Cassazione, ordinanza n. 3804 del 8/02/2023

IRPEF - Accertamento - Redditi da lavoro dipendente - Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance - Non assoggettabilità ad imposizione - Meccanismo della retribuzione di risultato.

L’Amministrazione aveva assoggettato a IRPEF le somme corrisposte a dirigenti sanitari in esecuzione di una transazione relativa alla mancata attivazione della retribuzione di risultato. La Cassazione ha distinto il lucro cessante imponibile dal danno emergente e ha qualificato le somme come ristoro della perdita di chance di accrescimento professionale, senza attribuire rilievo decisivo al parametro contrattuale utilizzato per quantificarle. Riuniti i procedimenti, ha accolto il primo ricorso, cassato la decisione regionale e accolto nel merito le impugnazioni originarie; il ricorso duplicato è stato dichiarato inammissibile.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3884

Cassazione, sentenza n. 3884 del 8/02/2023

Sentenza n. 3884 del 08/02/2023

Il contribuente contestava un preavviso d’iscrizione ipotecaria fondato su cartelle relative a diversi tributi, deducendo vizi di rappresentanza processuale, disconoscimento delle copie, irregolarità delle notifiche e prescrizione delle tasse automobilistiche. La Cassazione ha escluso i primi vizi: il disconoscimento deve individuare chiaramente documento e difformità, mentre la relata conserva efficacia privilegiata senza querela di falso; inoltre, la diversa residenza anagrafica non basta a invalidare la notifica eseguita nel luogo indicato. L’estratto fornito non contiene però la decisione conclusiva sui motivi riguardanti la prescrizione, sicché l’esito complessivo non è ricostruibile.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Autovetture e Fisco
N. 3882

Cassazione, sentenza n. 3882 del 8/02/2023

Sentenza n. 3882 del 08/02/2023

Gli accertamenti riguardavano tributi societari, utili extracontabili imputati ai soci di società a ristretta base e responsabilità del liquidatore dopo la cancellazione. La Cassazione ha confermato la presunzione di distribuzione degli utili ai soci e l’interesse dell’Erario a procurarsi un titolo anche senza riparti risultanti dal bilancio finale; ha però distinto la responsabilità civile propria del liquidatore, che richiede autonomo accertamento e, per le annualità 2006-2007, poteva riguardare soltanto l’IRES. Ha inoltre escluso la trasmissione a soci e liquidatore delle sanzioni irrogate alle società estinte, cassando con rinvio sui punti accolti.

N. 3880

Cassazione, sentenza n. 3880 del 8/02/2023

Sentenza n. 3880 del 08/02/2023

La controversia concerneva accertamenti su redditi, IVA e IRAP basati su documenti sequestrati in un procedimento penale per riciclaggio, con contestazioni sul raddoppio dei termini, sul contraddittorio e sulla prova presuntiva. La Cassazione ha ritenuto astrattamente sufficiente l’obbligo di denuncia per il raddoppio, indipendentemente dall’esito penale, ma ne ha escluso l’applicazione all’IRAP, le cui violazioni non sono penalmente sanzionate; ha inoltre ammesso l’utilizzo tributario di elementi acquisiti anche atipicamente. Accolte le censure relative all’IRAP e al profilo IVA indicato nel tredicesimo motivo, ha cassato parzialmente la sentenza con rinvio.

N. 3714

Cassazione, sentenza n. 3714 del 7/02/2023

Rimborso - Imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili - Cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero - Art. 67, comma primo, del TUIR - Riqualificazione dell'atto di cessione di immobili da demolire in cessione di area edificabile.

La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per rivalutare un compendio immobiliare, contestando la qualificazione della successiva vendita come cessione di area edificabile anziché di fabbricati. La Cassazione ha rilevato che il ricorso non censurava l’autonoma ragione posta dalla Commissione regionale a fondamento del diniego: la scelta volontaria di rideterminare il valore del bene aveva irreversibilmente perfezionato l’obbligazione tributaria. Il ricorso è stato rigettato per difetto d’interesse e quello incidentale condizionato dell’Agenzia è rimasto assorbito.

N. 3532

Cassazione, sentenza n. 3532 del 6/02/2023

Sentenza n. 3532 del 06/02/2023

L’Amministrazione doganale aveva riclassificato alcune action cam come videocamere digitali, applicando il dazio del 14%, e gli accessori secondo la materia di composizione; i giudici di merito avevano invece confermato la classificazione dichiarata dall’importatore. La Cassazione ha precisato che la voce tariffaria va individuata considerando caratteristiche oggettive, destinazione e funzione principale del prodotto, senza attribuire valore decisivo alla presenza dello zoom ottico o alla registrazione cumulativa su memoria interna ed esterna. Accolto il ricorso, ha cassato la sentenza e rinviato al giudice regionale in diversa composizione.

  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3519

Cassazione, sentenza n. 3519 del 6/02/2023

Sentenza n. 3519 del 06/02/2023

L’Amministrazione doganale contestava la classificazione di una action cam come fotocamera digitale esente da dazio, sostenendo che dovesse rientrare tra le altre videocamere digitali con dazio al 14%; la CTR aveva condiviso la dichiarazione dell’importatore. La Cassazione ha chiarito che la classificazione dipende dalle caratteristiche e proprietà oggettive, dalla destinazione e dalla funzione principale dell’apparecchio. Ha inoltre escluso che siano indispensabili lo zoom ottico o la registrazione cumulativa su memoria interna ed esterna, ritenendo fondato il motivo dell’Amministrazione nei termini esposti.

  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3507

Cassazione, sentenza n. 3507 del 6/02/2023

Sentenza n. 3507 del 06/02/2023

La rettifica doganale aveva ricondotto alcune action cam tra le altre videocamere digitali, assoggettandole al dazio del 14%, e aveva classificato separatamente gli accessori secondo la materia; i giudici di merito avevano confermato la diversa classificazione dichiarata dagli operatori. La Cassazione ha stabilito che rilevano caratteristiche oggettive, destinazione e funzione principale del bene, mentre lo zoom ottico e la registrazione su entrambe le tipologie di memoria non costituiscono requisiti indefettibili. Su tali basi ha ritenuto fondato il primo motivo proposto dall’Amministrazione doganale.

  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3498

Cassazione, sentenza n. 3498 del 6/02/2023

Sentenza n. 3498 del 06/02/2023

L’Amministrazione doganale aveva rettificato la dichiarazione d’importazione, qualificando gli apparecchi come action cam soggette al dazio del 14% e gli accessori come lavori di materie plastiche; la CTR aveva invece confermato la classificazione originaria. La Cassazione ha ricondotto l’interpretazione delle voci tariffarie al diritto unionale e ha indicato come criteri decisivi le caratteristiche oggettive, la destinazione e la funzione principale della merce. Ha giudicato fondato il primo motivo, escludendo che zoom ottico e duplice modalità di memorizzazione siano elementi necessariamente determinanti.

  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3495

Cassazione, sentenza n. 3495 del 6/02/2023

Sentenza n. 3495 del 06/02/2023

La controversia sulle sanzioni derivava dalla rettifica con cui l’Amministrazione doganale aveva classificato alcune action cam come altre videocamere digitali, con dazio del 14%, e gli accessori secondo la loro materia; i giudici di merito avevano accolto l’impugnazione degli operatori. La Cassazione ha affermato che la classificazione tariffaria richiede l’esame delle caratteristiche oggettive, della destinazione e della funzione principale del prodotto. Ritenendo non decisivi lo zoom ottico e la registrazione cumulativa su memoria interna ed esterna, ha giudicato fondato il primo motivo dell’Amministrazione.

  • Sanzioni
  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3485

Cassazione, ordinanza n. 3485 del 6/02/2023

Imposte dirette - Tassazione separata - Arretrati assegno divorzile.

La contribuente aveva percepito in un’unica soluzione gli arretrati dell’assegno divorzile periodico, rideterminati giudizialmente, e chiedeva la tassazione separata con rimborso dell’eccedenza versata; l’Agenzia contestava l’assimilazione agli emolumenti arretrati. La Corte ha distinto tali somme da un assegno una tantum e ha ricondotto gli arretrati, riferibili ad anni precedenti e maturati per effetto del provvedimento giudiziario, al regime dell’articolo 17 TUIR attraverso i richiami agli articoli 50 e 10. Ha pertanto confermato la tassazione separata e rigettato il ricorso dell’Agenzia.

N. 4904

Cassazione, ordinanza n. 4904 del 6/02/2023

Imposte dirette - Rilascio delle certificazioni ai sostituiti di imposta - Prova - Insufficiente il modello 770.

Il giudizio penale riguardava l’omesso versamento di ritenute certificate da parte della liquidatrice, condannata in appello sulla base dei modelli 770 e di CUD privi della ricevuta dei dipendenti. La Cassazione ha escluso che la responsabilità richieda la distrazione dell’attivo, non operando in sede penale i limiti dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Per la disciplina anteriore alla riforma del 2015, tuttavia, il rilascio delle certificazioni è elemento costitutivo non provabile con il solo modello 770: la sentenza è stata annullata con rinvio.

  • Adempimenti
  • Dichiarazioni
  • Modello 770
  • Sanzioni
  • Contenzioso
N. 3595

Cassazione, sentenza n. 3595 del 6/02/2023

Sentenza n. 3595 del 06/02/2023

Il contribuente, dopo avere definito attività finanziarie estere mediante collaborazione volontaria, chiedeva il rimborso dell’Euroritenuta applicata dall’intermediario svizzero e non scomputata nella liquidazione dell’Agenzia. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo contro il diniego: l’omessa indicazione originaria del reddito estero può impedire il credito previsto dall’art. 165 TUIR, ma non esclude automaticamente il rimborso contemplato dalla disciplina dell’Euroritenuta. L’irretrattabilità della dichiarazione resa nella procedura riguarda le attività emerse e non preclude la successiva domanda volta a evitare la doppia imposizione.

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