Cassazione, sentenza n. 3848 del 08/02/2023
Sentenza n. 3848 del 08/02/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3848
- Data
- 08/02/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella richiedeva la sanzione per tardivo versamento dell’imposta sulle assicurazioni; la CTR aveva applicato il termine triennale previsto per imposte liquidate, soprattasse e relativi pagamenti. La Cassazione qualifica invece la pretesa come sanzione amministrativa pecuniaria e distingue il termine decadenziale per contestazione e irrogazione dal termine prescrizionale del diritto alla riscossione, entrambi regolati dalla disciplina generale delle sanzioni tributarie; non opera quindi il termine triennale invocato dalla contribuente. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario, compensando le spese.
Testo della pronuncia
1. La AGA International S.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso la cartella con la quale l'Ufficio aveva richiesto la sanzione il D.Lgs. n. 471 del 1997 , ex art. 13, per tardivo pagamento dell'imposta sulle assicurazioni.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull'appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, ritenendo che trovasse applicazione L. n. 1216 del 1961, art. 29, comma 2 , con conseguente sottoposizione della sovrattassa irrogata al termine di decadenza triennale.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La AGA International S.A. e la Equitalia Nord Spa hanno resistito con separati controricorsi. In prossimità dell'udienza pubblica, la AGA ha depositato memorie illustrative ai sensi dell' art. 378 c.p.c. .
Il P.G.ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 1216 del 1961, art. 29 e D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 , 20 e 26 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per aver la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione triennale stabilito dal citato art. 29, comma 2, in luogo di quello quinquennale previsto dal comma 4 della medesima disposizione.
1.1. Il motivo è fondato.
Va preliminarmente evidenziato che, ad onta della confusione operata in alcuni passaggi logici delle rispettive sentenze dalle commissioni tributarie, si è, nel caso di specie, al cospetto di una sanzione amministrativa pecuniaria, e non già di una soprattassa, con inevitabile ricadute sul piano della disciplina normativa in concreto applicabile.
Invero, in base alla L. n. 1216 del 1961, art. 9, comma 1 (contenente "Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi."), "Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonchè eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonchè per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.".
Trova, pertanto, applicazione il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1 , a mente del quale "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa (la sottolineatura è dello scrivente) pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 , per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.".
Orbene, alla luce dell'art. 29, comma 4 della stessa legge, "L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.". Occorre, tuttavia, tener presente che, in base al comma 1 dell'art. 26 (intitolato "Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria") del D.Lgs. n. 472 del 1997 , "Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonchè ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorchè diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.", in tal guisa superandosi la precedente distinzione tra le due figure e, soprattutto, delineandosi un unico tipo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Pertanto, in base al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1 "L'atto di contestazione di cui all'art. 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3" e che, in base al comma 3 della stessa disposizione, "Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento." (le sottolineature sono dello scrivente).
Occorre in proposito evidenziare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il D.Lgs. n. 472 del 1997 , nel prevedere un procedimento unitario d'irrogazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 comma 3), così mutuando l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all' art. 157 c.p. e termini di prescrizione delle pene previsti dall' art. 172 c.p. ; ne consegue l'inapplicabilità in tale materia della disciplina disposta dalla L. n. 689 del 1981 per le ordinanze ingiunzioni, che non prevede termini decadenziali ma solo, all'art. 28, un termine di natura prescrizionale (cfr. Sez. L, Sentenza n. 19180 del 14/06/2022 ).
Da ultimo, è vero che D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 prevede, come visto, che "L'atto di contestazione di cui all'art. 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" (la sottolineatura è dello scrivente), ma è altrettanto vero che siffatto rimando non potrebbe mai intendersi riferito alla L. n. 1216 del 1961, art. 29, comma 2 , come vorrebbe la contribuente, atteso che quest'ultima disposizione disciplina il termine di prescrizione, e non già di decadenza.
Alla stregua delle considerazioni precedono, non possono invocarsi, da un lato, l'allora art. 24 (articolo dapprima modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 113 e poi sostituito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 6) , secondo cu il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli artt. 9, 11 e 15 era punito "con la sopratassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento" e, dall'altro lato, la L. n. 1216 del 1961, art. 20, comma 2 a mente della quale "L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata.".
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che sulla questione non risultano precedenti specifici di questa Corte, per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;
compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2023 .
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2023
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