Cassazione, sentenza n. 3855 del 08/02/2023

Sentenza n. 3855 del 08/02/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
3855
Data
08/02/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La cartella era stata annullata perché una precedente sentenza aveva dichiarato nulla, per omessa notificazione, la prodromica pretesa impositiva; l’agente della riscossione sosteneva che quel precedente non fosse definitivo e chiedeva l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. La Cassazione precisa che, dopo una decisione non definitiva sulla causa pregiudicante, l’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 337 c.p.c. è facoltativa. Aggiunge che il contribuente può convenire indifferentemente ente impositore o agente della riscossione e che non sussiste litisconsorzio necessario; spettava all’agente chiamare l’ente senza autorizzazione. Il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

1. C.C., in proprio e quale ex socio accomandatario della New Trading di Danilo Bettini & C. Sas , proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso una cartella di pagamento, lamentando l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull'appello della Equitalia Nord Spa , la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, da un lato affermando la legittimazione passiva a stare in giudizio in capo alla Equitalia Nord Spa e, dall'altro, confermando la nullità della cartella di pagamento impugnata per essere stato il prodromico avviso di accertamento dichiarato nullo, per omessa notificazione, dalla CTP di Milano con sentenza dell'1.12.2014 .

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Nord Spa sulla base di due motivi. La New Trading di Danilo Bettini & C. Sas in liquidazione non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e art. 2909 c.c. , per non la CTR considerato che la sentenza n. 10649, con la quale era stato annullato il prodromico avviso di accertamento, non era passata in giudicato, essendo stata da essa impugnata davanti alla CTR Lombardia e che quest'ultima aveva accolto il gravame dell'Agenzia, rilevando che l'avviso presupposto era stato regolarmente notificato.

1.1. Il motivo è infondato.

La odierna ricorrente ha documentato le circostanze che la sentenza n. 10649/14 (con la quale la CTP Milano aveva dichiarato la nullità, per omessa notificazione, dell'avviso di accertamento da cui era scaturita la cartella), sulla cui base la CTR, con la sentenza nella presente sede impugnata, aveva annullato la cartella di pagamento, è stata da essa impugnata dinanzi alla CTR di Milano e che quest'ultima, con sentenza n. 2134 del 12.4.2016 , ha accolto il gravame, rilevando che il prodromico avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato.

In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 49, secondo la formulazione vigente ratione temporis, successiva alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. u) , allorchè l'ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello, trova applicazione l' art. 337 c.p.c. , comma 2 , in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sè favorevole e non ancora definitiva (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23480 del 06/10/2017).

Solo, infatti, sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 , nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 156 del 2015 , nel processo tributario non operava la sospensione ex art. 337 c.p.c. , sicchè il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, era suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c. , restando ammissibile, avverso la relativa ordinanza, regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 42 c.p.c. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11441 del 01/06/2016; conf. Sez. 5, Sentenza n. 26429 del 19/10/2018 ).

Tuttavia, per quanto la decisione adottata dalla CTR Lombardia sia stata pronunciata il 5.10.2015 e depositata in data 20.10.2015, allorquando era ancora applicabile ratione temporis la disciplina anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 156 del 2015 (le quali sono entrate in vigore a decorrere dall'1.1.2016), la censura sollevata dalla Equitalia attiene all'aver la CTR deciso la controversia, anzichè sospendere il procedimento ai sensi dell' art. 337 c.p.c. , comma 2 , in attesa della definizione del giudizio sull'avviso di liquidazione.

D'altra parte, sulla base di un altro orientamento (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 16329 del 17/07/2014 ), in tema di contenzioso tributario, anche sulla base della disciplina anteriore al 1 gennaio 2016, la sospensione necessaria del processo civile di cui all' art. 295 c.p.c. non era applicabile allorchè la ipotetica causa pregiudicante pendeva in grado di appello, potendo in tal caso trovare applicazione solo l' art. 337 c.p.c. , comma 2 , (in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sè favorevole e non ancora definitiva).

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 16329 del 2014 , risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla linea di demarcazione della operatività dell' art. 295 c.p.c. e dell' art. 337 c.p.c. , hanno definitivamente chiarito che l'ambito di applicazione della prima norma va circoscritta alla ipotesi in cui in alcuna delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata ancora pronunciata una sentenza di merito anche se non definitiva (cfr. Cass. SSUU 19.6.2012 n. 10027 ; id. SSUU 30.11.2012 n. 21348, cui si sono conformate le sezioni semplici: Corte cass. 6-2 sez. ord. 5.11.2012 n. 18968; id. 6-3 sez. 9.1.2013 n. 375; id. 6-3 19.9.2013 n. 21505). E' stato puntualmente osservato, al riguardo, come l'esigenza derivante dal nesso di dipendenza tra le fattispecie oggetto delle cause pregiudicante e pregiudicata, di evitare pronunce contrastanti, con inutile spreco di attività giurisdizionale, e che induce pertanto ad attendere l'esito della causa che dovrà fornire il "criterio guida" all'altra, non ha più ragion d'essere dopo che è intervenuta una decisione di merito, atteso che "quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perchè ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione".

Orbene, la ricorrente omette di considerare che la sospensione ex art. 337 c.p.c. , comma 2 , è, a differenza di quella ex art. 295 c.p.c. , facoltativa, a tal punto che è possibile, come nel caso di specie è avvenuto, la riassunzione del processo eventualmente sospeso anche prima che passi in giudicato la sentenza sulla causa pregiudiziale.

A conferma di tale impostazione, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell' art. 337 c.p.c. , comma 2 , sicchè, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell' art. 295 c.p.c. , il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2 (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016 ; conf. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17936 del 09/07/2018 ).

In altri termini, il vizio di violazione dell' art. 295 c.p.c. è insussistente e la censura si palesa inconferente, in quanto il potere in tesi esercitabile dal giudice di appello che trova titolo in una diversa norma processuale ( art. 337 c.p.c. ) ha comunque un carattere discrezionale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3 , e art. 59 e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 , per non aver la CTR disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle Entrate.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe, però, l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 10019 del 24/04/2018 ).

Il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono, come nel caso di specie, alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017).

Nella fattispecie in esame la ricorrente si è limitata, però, ad affermare di aver presentato apposita istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, senza indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale lo avesse fatto e senza trascrivere alcun passaggio di atti di parte con il quale lo avrebbe fatto, omettendo altresì di allegare al ricorso tali atti.

2.2. Va osservato, inoltre, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 è preordinata a rendere edotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Alla luce di tali considerazioni, il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 appare qualificabile come litis denuntiatio. Pertanto, l'agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente impositore creditore (Cass., Sez. 6", 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5 ", 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6 ", 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5 ", 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6 "-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. 5 ", 4 maggio 2021, n. 11607; Cass. , Sez, 5", 12 maggio 2021, n. 12512 ). Senza tralasciare che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all' art. 106 c.p.c. , con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (ex plurimis: Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676 ; Cass., Sez. 1", 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2 ", 19 gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1 ", 5 maggio 2016, n. 9016; Cass., Sez. 1 ", 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1 ", 2 ottobre 2019, n. 24589; Cass., Sez. 5 ", 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6 "-5, 19 marzo 2021, n. 7937 ). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2023 .

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2023

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