Cassazione, sentenza n. 13892 del 19/05/2023
Sentenza n. 13892 del 19/05/2023
La società chiedeva ulteriori interessi su un credito IRPEG rimborsato, sostenendo che dovessero decorrere da una data anteriore a quella fissata in una precedente sentenza. La Cassazione ha rilevato che il capo relativo alla decorrenza dal 31 dicembre 2002, sorretto da specifica motivazione, non era stato impugnato ed era quindi coperto da giudicato parziale; non poteva essere riaperta con una nuova istanza la questione degli interessi maturati nel periodo precedente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della contribuente alle spese.
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