Cassazione, sentenza n. 13756 del 18/05/2023

Sentenza n. 13756 del 18/05/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
13756
Data
18/05/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia impugnava la decisione che aveva annullato un atto di contestazione, ritenendo invalida la notifica del precedente avviso di accertamento a un contribuente residente all’estero e iscritto all’AIRE. La Cassazione non ha esaminato nel merito la disciplina notificatoria: il ricorso erariale descriveva atti, date e sequenza procedimentale appartenenti a una vicenda diversa e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sull’omissione delle ricerche presso il Comune dell’ultima residenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di A.A. atto di contestazione di sanzioni per l'anno (—), che veniva impugnato dal contribuente sull'assunto della mancata notifica degli atti prodromici – pvc e avviso di accertamento per l'anno (—) – irregolarmente notificati con affissione all'albo comunale nonostante fosse residente nel Regno Unito, con regolare iscrizione all'AIRE sin dal (—).

Il ricorso era rigettato dalla CTP di Milano.

La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe che riteneva invalida la notifica dell'avviso di accertamento in quanto notificato, in data 11 settembre 2013 ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in assenza di ricerche presso il Comune dell'ultima residenza conosciuta, che avrebbe consentito di accertare che la cancellazione del (—) per e Spa trio era stata reiterata nel (—), con nuova iscrizione d'ufficio all'AIRE, e, quindi, presso l'ufficio consolare, onde verificare se risultava irreperibile anche all'estero.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. Il contribuente è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli art. 143 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 5, e art. 60, comma 1, lett. e) ed f), nonchè commi 4 e 5, per aver la CTR erroneamente ritenuto applicabile alle notifiche degli atti tributari l'art. 143 c.p.c., nonchè i correlati criteri di diligenza informativa ulteriori alle mere risultanze anagrafiche.

Rileva, inoltre, che nessuna utile informazione poteva essere acquisibile dal Consolato posto che il contribuente non era più iscritto all'AIRE dal febbraio 2012 ed era stato nuovamente annotato, al nuovo indirizzo, solo dal febbraio (—), mentre la notifica era stata tentata nel mese di giugno 2012.

Correttamente, pertanto, atteso l'esito negativo, la notifica dell'atto prodromico (l'atto di contestazione) era stata effettuata, il 25 agosto 2012, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), giusta la previsione di cui al successivo comma 4.

La successiva cartella esattoriale era poi stata notificata presso il nuovo indirizzo inglese in data 21 febbraio 2014 attesa la relativa comunicazione pervenuta in data 12 febbraio 2014, da cui risultava che dal febbraio (—) il contribuente era nuovamente iscritto all'AIRE.

2. Il motivo, e quindi il ricorso, è inammissibile.

3. L'intera articolazione del ricorso, e del motivo, è, a parte l'esatta indicazione della sentenza della CTR n. 1948/2017 dell'8 maggio 2017, univocamente articolata sulle seguenti circostanze in fatto e diritto:

– l'atto presupposto è costituito da un avviso di contestazione di sanzioni;

– tale atto è stato oggetto di notifica, effettuata prima presso l'indirizzo inglese nel giugno 2012 e, poi, non andata a buon fine, presso l'ultimo domicilio fiscale in Italia nell'agosto 2012;

– l'atto conseguenziale è costituito da cartella di pagamento per l'asserita definitività dell'avviso di contestazione;

– la CTR – si afferma – riferisce che "il reinserimento all'AIRE – effettuato il 6 febbraio (—) – fu compiuto d'ufficio dal Consolato", da cui viene tratta la conclusione che nel 2012 era impossibile anche tramite il Consolato conoscere il nuovo domicilio inglese, con liceità della notificazione ex art. 60, lett. e).

Dalla sentenza impugnata, invece, emerge che:

– l'atto presupposto è costituito da avviso di accertamento per l'anno (—);

– tale atto era stato oggetto di notifica, nelle forme ex art. 60, lett. e), nel settembre (—);

– l'atto conseguenziale è costituito da atto di contestazione;

– le ricerche presso il Comune di ultima residenza avrebbero consentito di accertare che l'iscrizione all'AIRE, operata d'ufficio, era stata reiterata nel febbraio (—), anteriormente alla notifica nel settembre di quell'anno, e quindi, di accertare presso il Consolato per verificare se il contribuente fosse o meno irreperibile all'estero.

4. L'intero ricorso, dunque, non si relazione con la sentenza e, anzi, risulta chiaramente riferito ad altra e diversa vicenda con riguardo sia all'atto presupposto (atto di contestazione invece di avviso di accertamento), sia all'oggetto del giudizio (cartella invece di atto di contestazione), sia alla tempistica delle notifiche (difforme per oltre un anno), sia, infine, alla ratio decidendi della motivazione, ancorata all'invalidità della notifica per la carenza di ricerche presso il Comune di ultima residenza.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2023

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.