Cassazione, ordinanza n. 13619 del 17/05/2023
Rimborso ICI - Esenzione - Ruralità fabbricato.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13619
- Data
- 17/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una cooperativa agricola chiedeva il rimborso dell’ICI versata per il 2007, sostenendo la ruralità di un fabbricato classificato D/10 dal 2009 e attestata con dichiarazione sostitutiva nel 2011; il Comune contestava l’efficacia retroattiva dell’esenzione. La Cassazione ribadisce che la classificazione catastale determina il trattamento ICI e che la procedura introdotta nel 2011 produce effetti per il quinquennio precedente. Poiché la ruralità era già catastalmente riconosciuta e la dichiarazione attestava la continuità dei requisiti dal 2007, conferma il rimborso e rigetta il ricorso comunale.
Massima
La classificazione catastale costituisce elemento determinante per verificare l'esistenza del carattere di ruralità di un fabbricato e dunque per escludere o affermare l'assoggettabilità di esso ad ICI, e pertanto, in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del DL n. 207 del 2008. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, di impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Nella fattispecie, la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 in data 30 settembre 2011, cioè dopo l'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, poteva valere per il quinquennio antecedente, in base all'efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate dopo il 14 maggio 2011 (data della sua entrata in vigore).
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto che
Il Comune di (——) propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso presentato da Granfrutta Zani, soc. coop. Agricola, avverso il silenzio rifiuto opposto dal Comune in relazione ad un'istanza di rimborso ICI per l'anno 2007 per fabbricati esenti, in quanto rurali.
La società contribuente risulta proprietaria di un fabbricato, identificato catastalmente nella categoria D/1 fino all'anno 2009; dopo la sentenza S.U. n. 1865 del 2009 – che riconosceva la ruralità dei fabbricati solo nella classe D/10- la società presentava per il proprio immobile il modello informatico di aggiornamento alla classe D/10, che le veniva riconosciuta il 6.12.2009. Nel 2011, come previsto dal D.L. n. 70 DEL 2011, art. 7 comma 2 bis, convertito nella L. 106 DEL 2011, senza chiedere la variazione catastale – in quanto già ottenuta nel 2009- presentava dichiarazione sostitutiva all'Agenzia del Territorio, circa il possesso dei requisiti di ruralità in via continuativa dall'anno 2007, al fine di ottenere il rimborso dell'ICI versata per quell'anno.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della predetta istanza di rimborso, la società proponeva ricorso alla CTP, che lo rigettava, ritenendo l'autocertificazione presentata all'Agenzia non idonea ad esonerare la contribuente – che aveva ottenuto la categoria D/10 solo nel 2009- dal pagamento dell'ICI per l'anno 2007, in quanto la retroattività dell'esenzione non deriva dalla autocertificata sussistenza dei presupposti di ruralità, ma dalla formalità dell'annotazione in catasto.
La CTR, sull'appello della società, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo applicabile il beneficio dell'esenzione in favore della Cooperativa. GRANFRUTTA ZANI Società Coop. Agricola resiste con controricorso.
Considerato che
1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 102 del 2013, art. 2 comma 5-ter convertito in Legge 124 del 2013; del D.L. n. 70 del 2011, art. 7 comma 2-bis, D.L. n. 557 del 1993 conv. in L. 26.03.1994 n. 133, art. 9, del decreto legislativo 504 del 1992, artt. 1 e 2, del D.L. 557 del 1993, art. 9 convertito nella L. 133 del 1994, e del decreto L. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modifiche nella L. 14 del 2009, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la CTR erroneamente riconosciuto alla Cooperativa il rimborso dell'ICI versata per l'anno di imposta 2007.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2.Va premesso che in tema di requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità degli edifici ai fini fiscali, le disposizioni principali sono costituite dal decreto L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla l.n. 133 del 22.02.1994, e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986.
2.3. Questa Corte (Sez. Un. 18565/2009, n. 18570/2009) ha ritenuto che la classificazione catastale costituisce elemento determinante per verificare l'esistenza del carattere di ruralità del fabbricato, e dunque per escludere o affermare l'assoggettabilità ad ICI, affermando il seguente principio: "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del di n. 557 del 1993, conv. in L. n. 133 del 1994, non e` soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta".
2.4. Al fine di risolvere le incertezze interpretative emerse per il riconoscimento della ruralità degli immobili, è successivamente intervenuta la L. n. 106 del 2011, art. 7 comma 2-bis, che ha attribuito ai contribuenti la facoltà di presentare domanda di variazione della categoria catastale (da A/6 a D/10) sulla base di autocertificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti (di cui al D.L. 557 del 1993, art. 9); variazioni della categoria catastale cui la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto valore retroattivo, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui al d.l n. 102 del 2013, art. 2, comma 5- ter, convertito in L. n. 124 del 2013 (Cass. n. 24020 del 2015; n. 24366 del 2016; n. 3226 del 2021, n. 16252 del 2021).
2.5. In seguito, il D.L. n. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralita` fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo".
2.6. Ancora, il D.M. n. 26 luglio 2012, art. 1 ha disposto che: "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133".
Il D.L. n. 31 agosto 2013 n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: "Ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il decreto L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del decreto L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al decreto L. 30 dicembre n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". 2.7. Si tratta, di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali e` possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che collega la natura esonerativa della ruralità alla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5", 21 ottobre 2021, n. 29283).
3. Ciò posto, considerando che la domanda ex decreto L. 30 dicembre n. 557, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del D.L. n. 13 maggio 2011 n. 70, quanto la data di entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del D.L. n. 6 dicembre 2011 n. 201), il quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 1010 (tra le tante: Cass., Sez. 6"-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez. 5", 25 novembre 2015, nn. 24019 e 24020; Cass., Sez. 5", 6 luglio 2016, n. 13763; Cass., Sez. 5", 3 agosto 2016, nn. 16178, 16179, 16180, 16181 e 16182; Cass., Sez. 5", 22 dicembre 2017, n. 30815; Cass., Sez. 5", 21 giugno 2019, nn. 16711, 16714 e 16715).
3.1. Ne consegue che la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 in data 30 settembre 2011, cioè dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, poteva valere per il quinquennio antecedente (cioè, nell'anno 2007), in base all'efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate dopo il 14 maggio 2011 (data della sua entrata in vigore), come nel caso in esame (v. Cass., Sez. 5", 19 maggio 2017, n. 12663; Cass., Sez. 5", 17 luglio 2019, nn. 19196 e 19197; Cass., Sez. 5", 23 luglio 2019, n. 19814; Cass. n. 22291 del 2022; 10894 del 2022).
A ciò va aggiunto che nella fattispecie la società contribuente aveva presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti di ruralità fin dal 2007, senza presentare alcuna richiesta di accatastamento in detta categoria in quanto l'immobile era già accatastato in D/10 dal 2009: pertanto l'annotazione era già stata riconosciuta in data 6.12.2009, per cui l'attribuzione di ruralità sussisteva già da tale data. Nè potrebbe essere richiesto al contribuente un adempimento inesigibile, preso atto della già acquisita ruralità dell'immobile, informaticamente attribuita fin dal 2009.
Correttamente, pertanto, il giudice di appello ha ritenuto che l'esenzione si estende retroattivamente all'anno 2007.
4.Il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di (——) al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2023
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