Cassazione, sentenza n. 13855 del 19/05/2023
Sentenza n. 13855 del 19/05/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13855
- Data
- 19/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società italiana aveva omesso la ritenuta sugli interessi corrisposti integralmente alla controllante britannica e aveva poi pagato quanto richiesto con avviso di accertamento; entrambe domandavano il rimborso. La Cassazione ha escluso il diritto della società estera, non avendo questa allegato né provato di avere sostenuto il prelievo direttamente, mediante ritenuta, o indirettamente, rimborsando la controllata. Ha negato titolo e legittimazione anche alla società italiana, che aveva prestato acquiescenza e non aveva presentato l’istanza, accogliendo il ricorso dell’Agenzia e rigettando nel merito quello originario.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle Entrate svolgeva, nell'anno 2009, una verifica fiscale generale nei confronti della I. Sales Italia Srl , ed accertava l'omesso versamento di ritenute con riferimento all'anno d'imposta 2005. In concreto, la società aveva ottenuto un finanziamento dalla I. European Holdings Limited, sua controllante con sede nel Regno Unito, per effetto del quale le era stato messo a disposizione un conto corrente di finanziamento. In relazione all'anno 2005 erano maturati interessi passivi per l'importo di Euro 753.242,00 che avrebbero dovuto essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,5% (D.P.R. n. 600 del 1974, art. 26, comma 5, Paese estero in c.d. white list) in favore del Fisco italiano, ed erano invece stati versati per intero dalla società italiana alla controllante estera, senza operare alcuna trattenuta e versamento. Non si verteva in un'ipotesi di esenzione dalla trattenuta e dal versamento perchè la società estera, nel 2005, non possedeva una partecipazione qualificata nella società italiana da almeno un anno, avendola acquisita il 23.3.2005.
1.1. Era perciò notificato alla società italiana, sostituto d'imposta, l'avviso di accertamento per l'importo di Euro 94.155,25, oltre accessori, che la I. Sales Italia Srl provvedeva ad onorare il 26.11.2010.
1.2. In data 1.12.2010 la I. European Holdings Limited presentava istanza di rimborso delle somme versate dalla controllata italiana. L'Agenzia delle Entrate opponeva il diniego espresso argomentando, tra l'altro, che nessun esborso restituibile era stato sopportato dalla società inglese, la quale aveva ricevuto il versamento degli interessi maturati per intero ("al lordo"), senza alcuna trattenuta.
2. La società controllata italiana, e la società controllante inglese, proponevano congiuntamente impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso, recante n. (—), innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. La CTP accoglieva il ricorso ed affermava in conseguenza la spettanza del diritto al conseguimento del rimborso.
3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara. La CTR confermava la decisione di primo grado.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resistono mediante controricorso le società, che hanno pure depositato memoria.
Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del S. Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 quater e dell'art. 2033 c.c., in cui è incorsa la CTR, per non aver rilevato che la richiesta di versamento delle ritenute risultava assolutamente legittima nei confronti della società italiana, e che nessuna pretesa di rimborso poteva essere avanzata nè dalla società italiana, che aveva prestato acquiescenza versando tutto quanto richiesto nell'avviso di accertamento, nè dalla società inglese, cui le somme relative agli interessi maturati erano state pacificamente corrisposte per intero, senza che fosse stata operata alcuna ritenuta che potesse lasciar ipotizzare la spettanza di un diritto al rimborso.
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Amministrazione finanziaria censura la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 quater, commi 4 e 5, dell'art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in cui è incorso il giudice dell'appello per non aver rilevato che la società italiana ha prestato acquiescenza all'accertamento tributario, e nulla può richiedere in questo giudizio, e la società inglese ha ricevuto il pagamento degli interessi senza alcuna trattenuta, non risulta aver subito alcuna azione di rivalsa, e pertanto fruirebbe un arricchimento ingiustificato qualora le venisse anche corrisposto il rimborso di somme che non ha mai versato, vedendo "aumentare, senza giusta causa, le proprie poste attive" (ric., p. 24).
3. Mediante i suoi due strumenti di impugnazione, proposti entrambi contestando la violazione di legge da parte della CTR, l'Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dal giudice dell'appello per aver ritenuto che dovesse essere riconosciuto il diritto al rimborso, sebbene nè la società italiana, nè la società inglese potessero vantare titolo per conseguirlo. Gli strumenti di impugnazione presentano profili di connessione e possono perciò essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.
3.1. Le società controricorrenti replicano al ricorso dell'Ente impositore innanzitutto affermando l'inammissibilità degli strumenti di impugnazione, in conseguenza del difetto di autosufficienza del ricorso, che non individuerebbe specificamente i capi della sentenza impugnati. Inoltre, le società criticano l'inammissibilità dei motivi di ricorso perchè volti a conseguire un riesame nel merito delle questioni oggetto di causa. La censura di inammissibilità appare infondata, perchè l'Amministrazione finanziaria espone con adeguata chiarezza le proprie tesi e le proprie censure, ponendo questioni di diritto, ed in definitiva sostenendo che nè la società inglese, nè la società italiana possono vantare titolo a conseguire il domandato rimborso. In materia di autosufficienza merita ancora di essere ricordato che l'Ente impositore ha ricostruito esaurientemente, nel suo ricorso, lo sviluppo del procedimento di accertamento e del processo, nonchè le tesi proposte dalle parti, ed ha anche riprodotto per intero le decisioni tanto della CTP quanto della CTR. 4. Tanto premesso, sembra opportuno osservare che, esaminando la decisione dei primi giudici, pare corretto ritenere che secondo le Commissioni di merito il diritto al conseguimento del rimborso competerebbe alla società estera. Afferma infatti il giudice di primo grado: "Comunque la Commissione ritiene che al concretarsi del requisito… la società estera beneficiaria del pagamento può presentare l'istanza di rimborso" (sent. CTP, riprodotta in ricorso, p. 5). Questa decisione risulta confermata dalla CTR, che scrive "esattamente il primo giudice ha individuato nel soggetto inglese quello effettivamente inciso dall'imposizione fiscale, e quindi legittimato all'impugnativa del rifiuto di rimborso… è la società inglese, quale sostituita, ad essere incisa dall'imposizione fiscale" (sent. CTR, p. II). Deve però verificarsi se questa affermazione non contenga una petizione di principio.
5. Occorre allora ricordare che, all'epoca in cui gli interessi per cui è causa sono maturati in favore della società inglese, nell'anno 2005, pacificamente la società italiana avrebbe dovuto operare la trattenuta sulle somme versate a tale titolo alla controllante estera, ed avrebbe quindi dovuto riversare l'importo al Fisco italiano, perchè la società straniera non deteneva da almeno un anno la propria partecipazione qualificata nella società italiana (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 quater). Tuttavia la I. Sales Italia Srl non ha rispettato la previsione legale, non ha operato la trattenuta del 12,50% e non l'ha versata all'Erario, corrispondendo gli interessi alla società inglese nella misura integrale. "La società italiana provvedeva al pagamento degli interessi esentando di sua iniziativa la società inglese dalle imposte italiane" (ric., p. 21), osserva l'Amministrazione finanziaria, e ne discenderebbe che "la società britannica non è stata incisa dal prelievo fiscale e quindi non ha diritto al rimborso" (ric., p. 23).
5.1. Risulta invero pacifico che la società inglese abbia ricevuto il pagamento degli interessi per intero, senza alcuna trattenuta. Deve quindi rilevarsi che le società ricorrenti neppure allegano, e tantomeno provano, che la società inglese abbia corrisposto alla società italiana, spontaneamente o a seguito di azione di rivalsa, le somme corrisposte al Fisco italiano per il pagamento delle trattenute, originariamente neppure operate ma successivamente versate onorando l'avviso di accertamento ricevuto.
6. Contesta quindi la ricorrente Amministrazione finanziaria che "la I. European… non ha subito alcun depauperamento, diretto o indiretto, dall'Autorità fiscale del nostro Paese… la I. European non è stata assoggettata a prelievo fiscale al momento della corresponsione degli interessi maturati sul conto corrente di finanziamento, nè risultano documenti… attestanti l'avvenuta rifusione della somma medesima alla controllata italiana" (ric., p. 24).
Non viene pertanto in rilievo la legittimazione a richiedere il rimborso delle somme versate in considerazione del rapporto intercorrente tra il sostituto d'imposta, la società italiana controllata, ed il sostituito, la società inglese. La questione è che la I. European Holdings Limited domanda al Fisco italiano il rimborso di somme che neppure allega di aver versato all'erario indirettamente, fermo restando che è pacifico che non lo abbia fatto direttamente, perchè il versamento è stato effettuato dalla società italiana a seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento.
6.1. Rappresenta allora un principio generale che chi agisce per conseguire un rimborso, pertanto la restituzione di somme che afferma di avere corrisposto, debba dimostrare di averle versate e, nel caso di specie, tale dimostrazione manca del tutto. Evidentemente una valutazione diversa dovrebbe proporsi nell'ipotesi in cui la società italiana avesse provveduto ad operare e versare le trattenute, come previsto dalla legge, perchè in questo caso la società inglese avrebbe ricevuto una minor somma a titolo di interessi, ed avrebbe subito un pregiudizio economico suscettibile di restituzione al ricorrere delle condizioni di legge. Del pari la società inglese disporrebbe di un titolo per conseguire la restituzione delle somme qualora avesse rimborsato alla società italiana gli oneri sopportati, ma si è già visto che non vi è alcuna prova che questo sia avvenuto.
7. Quanto alla società italiana che pure appare firmataria del presente ricorso, occorre rilevare come non abbia contestato in questa sede la decisione della CTR secondo cui il titolare del diritto al rimborso sarebbe la società inglese. In ogni caso la società italiana non ha operato le trattenute dovute per legge e non le ha versate all'Erario. Solo a seguito della notificazione di apposito avviso di accertamento ha provveduto ad onorare il proprio debito, prestando acquiescenza all'accertamento tributario, divenuto incontestabile, e non ha titolo per promuovere un'azione di rimborso.
Non solo, la società italiana, in base a quanto risultante dagli atti, non ha proposto al Fisco italiano l'istanza di rimborso per cui è causa, e non possiede pertanto la legittimazione ad agire in questo giudizio.
8. In definitiva la pretesa di rimborso proposta dalle due società risultava sin dall'origine infondata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso proposto dalle contribuenti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta l'originario ricorso proposto dalle contribuenti.
Condanna le controricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2023
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