Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 18756

Cassazione, sentenza n. 18756 del 3/07/2023

Sentenza n. 18756 del 03/07/2023

L’Agenzia impugnava la decisione regionale che aveva annullato una cartella per il recupero dell’addizionale IRPEF del 10%, ritenendola applicabile soltanto quando il bonus superasse tre volte la retribuzione fissa. La Cassazione accoglie la diversa interpretazione dell’Ufficio: per bonus e stock option percepiti dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011, l’addizionale si applica all’importo eccedente la parte fissa, qualunque sia la misura dell’eccedenza. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso originario contro la cartella.

N. 18752

Cassazione, sentenza n. 18752 del 3/07/2023

Sentenza n. 18752 del 03/07/2023

L’Agenzia contestava la decisione regionale secondo cui l’addizionale IRPEF del 10% sui bonus sarebbe rimasta subordinata al superamento del triplo della retribuzione fissa, nonostante l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 33. La Cassazione ritiene invece che la modifica abbia ampliato base imponibile e platea: per bonus e stock option percepiti dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 98 del 2011, è tassata l’eccedenza sulla parte fissa indipendentemente dalla sua misura. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata e la domanda originaria del contribuente viene rigettata.

N. 18748

Cassazione, sentenza n. 18748 del 3/07/2023

Sentenza n. 18748 del 03/07/2023

Il contribuente domandava il rimborso dell’addizionale IRPEF sul bonus del 2013, allegando che la componente variabile non superasse il triplo di quella fissa e che la società datrice svolgesse consulenza, non attività finanziaria in senso stretto; i giudici di merito avevano respinto il ricorso. La Cassazione chiarisce che, dal 17 luglio 2011, il prelievo colpisce l’eccedenza sulla retribuzione fissa senza la soglia del triplo e che la nozione di settore finanziario comprende anche operatori non vigilati. Poiché precedenti concernenti parti diverse non formano giudicato nel caso, tutti i motivi sono rigettati.

N. 18706

Cassazione, sentenza n. 18706 del 3/07/2023

Sentenza n. 18706 del 03/07/2023

L’accertamento assoggettava a tassazione ordinaria la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione totalitaria, mentre il contribuente invocava la rideterminazione del valore mediante perizia e imposta sostitutiva; il giudice regionale aveva annullato l’atto, considerando minimo e incolpevole l’insufficiente versamento. La Cassazione precisa che la compilazione del quadro RT non è decisiva, ma la procedura si perfeziona soltanto con la perizia e con il tempestivo integrale pagamento dell’imposta o almeno della prima rata; il ravvedimento riguarda solo le rate successive. Rigettato il primo motivo, accoglie il secondo, cassa e rinvia.

N. 18703

Cassazione, sentenza n. 18703 del 3/07/2023

Sentenza n. 18703 del 03/07/2023

La contribuente chiedeva il rimborso dell’addizionale IRPEF trattenuta sui bonus del 2013 e 2014, sostenendo che non fosse superato il triplo della retribuzione fissa e che il datore non appartenesse al settore finanziario in senso stretto; i ricorsi erano stati respinti nei due gradi di merito. La Cassazione afferma che, dal 17 luglio 2011, è imponibile l’eccedenza sulla parte fissa senza necessità della soglia tripla e che il settore finanziario comprende anche operatori non vigilati. Escluso il giudicato derivante da cause tra soggetti diversi, il ricorso è rigettato.

N. 18687

Cassazione, sentenza n. 18687 del 3/07/2023

Sentenza n. 18687 del 03/07/2023

La controversia riguarda una cartella TARI 2016 emessa dopo dichiarazioni di variazione con cui la contribuente aveva ridotto le superfici tassabili, indicando aree produttive di rifiuti speciali smaltiti autonomamente. La Cassazione rileva che la CTR, pur ridimensionando il tributo, ha omesso di pronunciarsi sulla necessità di un previo avviso di accertamento: la riscossione diretta mediante cartella è consentita solo quando deriva dalla meccanica applicazione dei dati dichiarati. Accoglie pertanto il ricorso nei limiti di tale censura, mentre dichiara inammissibile perché nuova la contestazione sull’indirizzo PEC del mittente.

  • Tributi locali
  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Processo tributario
N. 18684

Cassazione, sentenza n. 18684 del 3/07/2023

Sentenza n. 18684 del 03/07/2023

Una società contestava la notifica telematica di una cartella perché proveniente da un indirizzo PEC dell’agente della riscossione non inserito nel registro INI-PEC. La Cassazione afferma che, nella disciplina tributaria, l’obbligo di utilizzare l’indirizzo risultante da tale indice riguarda testualmente il destinatario; l’uso, da parte del mittente, di una PEC non censita non determina di per sé nullità quando la provenienza sia evidente e non sia allegato uno specifico pregiudizio difensivo. Non essendo stato dimostrato tale pregiudizio, il ricorso è rigettato.

N. 18660

Cassazione, sentenza n. 18660 del 3/07/2023

Sentenza n. 18660 del 03/07/2023

Il contribuente chiedeva il rimborso dell’addizionale IRPEF del 10% applicata, per il 2014 e il 2016, a bonus e stock option inferiori al triplo della retribuzione fissa; la CTR aveva negato il rimborso. La Cassazione interpreta la modifica dell’articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel senso che l’addizionale colpisce la retribuzione variabile eccedente quella fissa, senza che permanga la soglia del triplo come ulteriore presupposto. Aderendo alla tesi dell’Amministrazione finanziaria, ritiene quindi non dovuto il rimborso richiesto.

N. 18657

Cassazione, sentenza n. 18657 del 3/07/2023

Sentenza n. 18657 del 03/07/2023

La società aveva chiesto di disapplicare la disciplina relativa alla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione totalitaria in una holding residente in un Paese a fiscalità privilegiata, sostenendo che le operative controllate erano localizzate altrove e che non vi era delocalizzazione di redditi. La Cassazione ritiene necessario l’esame nel merito dell’interpello e considera irrilevante, di per sé, la struttura del gruppo: spettava alla contribuente dimostrare l’esimente richiesta sin dall’inizio del possesso. Respinge le censure sulla motivazione del diniego e sulla rilevanza decisiva della successiva dichiarazione integrativa.

N. 18646

Cassazione, sentenza n. 18646 del 3/07/2023

Sentenza n. 18646 del 03/07/2023

La controversia concerne il rimborso dell’addizionale IRPEF del 10% applicata ai bonus e alle stock option di un dirigente del settore finanziario, sebbene i compensi variabili non superassero il triplo della retribuzione fissa. La CTR aveva riconosciuto il rimborso, considerando ancora necessaria tale soglia; la Cassazione accoglie invece la censura dell’Agenzia, chiarendo che la novella del 2011 ha esteso l’imposizione all’intera componente variabile eccedente quella fissa. La soglia del triplo non costituisce dunque un autonomo requisito per i compensi successivi alla modifica.

N. 18645

Cassazione, sentenza n. 18645 del 3/07/2023

Sentenza n. 18645 del 03/07/2023

Tre giudizi riuniti riguardavano accertamenti per imposte dirette e IVA riferiti al 2005, due dei quali definiti mediante la procedura agevolata prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018. La Cassazione dichiara cessata la materia del contendere anche per l’accertamento notificato alla medesima società quale consolidata: la maggiore IRES era stata liquidata soltanto nell’atto rivoltole come consolidante, già definito e pagato. La definizione perfezionata dalla consolidante giova infatti agli altri coobbligati; tutti i processi sono quindi estinti, con spese a carico di chi le ha anticipate.

N. 18761

Cassazione, sentenza n. 18761 del 3/07/2023

Sentenza n. 18761 del 03/07/2023

Il contribuente chiedeva il rimborso dell’addizionale IRPEF del 10% trattenuta sul bonus del 2013, sostenendo che la componente variabile non superasse il triplo di quella fissa e che il datore operasse nella sola consulenza finanziaria; i giudici di merito avevano respinto la domanda. La Cassazione afferma che, per i compensi dal 17 luglio 2011, l’addizionale colpisce l’eccedenza rispetto alla retribuzione fissa senza l’ulteriore soglia del triplo e che il settore finanziario comprende anche operatori non vigilati. Esclusa inoltre l’efficacia di giudicati riguardanti soggetti diversi, il ricorso è rigettato.

N. 18642

Cassazione, sentenza n. 18642 del 3/07/2023

IVA - Diritto alla detrazione - Prova per presunzioni.

L’Agenzia aveva disconosciuto un credito IVA perché la società non aveva presentato la dichiarazione annuale né esibito le fatture, mentre i giudici di merito avevano riconosciuto la detrazione sulla base della documentazione contabile e di presunzioni. La Cassazione conferma che, in caso di perdita incolpevole delle fatture e impossibilità di ottenerne copia, l’onere probatorio resta al contribuente, ma può essere assolto anche per presunzioni dimostrando i requisiti sostanziali della detrazione. Poiché la CTR aveva compiuto tale accertamento sulla documentazione complessiva, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 18760

Cassazione, sentenza n. 18760 del 3/07/2023

Sentenza n. 18760 del 03/07/2023

La controversia riguardava il rimborso dell’addizionale IRPEF trattenuta sul bonus del 2014: il contribuente negava sia il superamento del triplo della retribuzione fissa sia l’appartenenza del datore al settore finanziario, mentre i giudici di merito avevano confermato il diniego. La Cassazione precisa che, per i compensi successivi al 17 luglio 2011, è imponibile l’eccedenza sulla parte fissa indipendentemente dalla soglia del triplo e interpreta il settore finanziario in senso ampio, includendovi anche soggetti non vigilati. Inapplicabile il giudicato relativo a parti diverse, il ricorso è rigettato.

N. 18635

Cassazione, sentenza n. 18635 del 3/07/2023

Sentenza n. 18635 del 03/07/2023

Il contribuente chiedeva la revocazione di un’ordinanza con cui la Cassazione aveva annullato con rinvio una decisione relativa a una plusvalenza immobiliare assoggettata a IRPEF, denunciando errori nella lettura delle pronunce di merito e l’omesso esame di un’eccezione. La Corte precisa che la revocazione è ammessa soltanto per un errore percettivo evidente e decisivo, non per contestare l’interpretazione o la valutazione degli atti processuali. Poiché le doglianze prospettavano errori di giudizio e l’eccezione risultava implicitamente disattesa, il ricorso è dichiarato inammissibile.

N. 18759

Cassazione, sentenza n. 18759 del 3/07/2023

Sentenza n. 18759 del 03/07/2023

Un istituto di credito, ottenuto durante il giudizio il rimborso del credito IRPEG dichiarato con i relativi interessi, domandava anche la rivalutazione monetaria e contestava il criterio di calcolo applicato; il giudice regionale aveva negato il maggior danno per insufficienza della prova. La Cassazione conferma che agli interessi sul credito emergente dalla dichiarazione si applica la disciplina dei rimborsi automatizzati, indipendentemente dal concreto percorso seguito dall’Amministrazione. Esclude inoltre la motivazione apparente, ma ritiene fondato il motivo sulla risarcibilità del maggior danno da svalutazione, da valutare secondo i criteri civilistici illustrati nella pronuncia.

N. 18629

Cassazione, sentenza n. 18629 del 3/07/2023

Sentenza n. 18629 del 03/07/2023

Un dirigente del settore finanziario chiedeva il rimborso dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili del 2016 e 2017, sostenendo che bonus e stock option non superavano il triplo della retribuzione fissa. La Cassazione conferma la decisione della CTR: dopo l’introduzione del comma 2-bis dell’articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, l’addizionale si applica alla parte della retribuzione variabile eccedente quella fissa, senza una distinta soglia pari al triplo. Il ricorso del contribuente è pertanto rigettato.

N. 18614

Cassazione, ordinanza n. 18614 del 30/06/2023

Cartelle di pagamento - Iscrizione ipotecaria - Notifica irrituale.

La controversia riguardava la validità della notifica, presso l’abitazione del legale rappresentante, di cartelle prodromiche a un’iscrizione ipotecaria; il giudice regionale l’aveva ritenuta irrituale. La Cassazione ha affermato che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis e il principio di immedesimazione organica, la consegna a mani del rappresentante della società era valida anche fuori dalla sede legale. Accolto il ricorso dell’agente della riscossione, la sentenza è stata cassata e il ricorso originario della contribuente rigettato, fermo il difetto di giurisdizione sui crediti non tributari.

N. 18547

Cassazione, ordinanza n. 18547 del 30/06/2023

Avviso di liquidazione dell'imposta di registro - Avviso di accertamento a fini IVA - Cessione di azienda - Giudicato esterno - Effetti nel processo tributario.

Un avviso di liquidazione dell’imposta di registro aveva riqualificato più operazioni come cessione d’azienda; il giudice regionale aveva ritenuto preclusivo un precedente giudizio relativo all’IVA, reputandolo già definitivo. La Cassazione ha precisato che il giudicato richiede la definitività formale della pronuncia e che la sua eventuale estensione va verificata considerando la diversità tra IVA e imposta di registro, quanto a soggetto passivo, presupposto e base imponibile. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha cassato con rinvio per riesaminare anzitutto la contestata cessione d’azienda.

  • Imposta di registro
  • IVA
  • Operazioni straordinarie
  • Processo tributario
N. 28031

Cassazione, sentenza n. 28031 del 28/06/2023

Penale tributario - IVA - Omesso versamento - Causa di non punibilità - Pagamento rateale.

Gli imputati, condannati per omesso versamento IVA, attribuivano l’inadempimento a una crisi di liquidità estranea alla loro volontà e invocavano la particolare tenuità dopo avere pagato integralmente il debito mediante rateizzazione. La Cassazione ha escluso che le allegazioni sulla crisi dimostrassero forza maggiore o assenza di dolo, ma ha ritenuto rilevante, nel giudizio complessivo sulla tenuità dell’offesa, anche la condotta successiva al reato secondo la disciplina sopravvenuta, senza attribuirle efficacia decisiva isolata. La sentenza è stata comunque annullata senza rinvio perché il reato era prescritto.

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