Cassazione, sentenza n. 18645 del 03/07/2023

Sentenza n. 18645 del 03/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
18645
Data
03/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Tre giudizi riuniti riguardavano accertamenti per imposte dirette e IVA riferiti al 2005, due dei quali definiti mediante la procedura agevolata prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018. La Cassazione dichiara cessata la materia del contendere anche per l’accertamento notificato alla medesima società quale consolidata: la maggiore IRES era stata liquidata soltanto nell’atto rivoltole come consolidante, già definito e pagato. La definizione perfezionata dalla consolidante giova infatti agli altri coobbligati; tutti i processi sono quindi estinti, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Testo della pronuncia

Con le sentenze impugnate indicate in epigrafe, la CTR rigettava gli appelli proposti dalla A.A. Spa avverso le sentenze emesse dalla CTP di Napoli, che ne avevano respinto i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all'anno 2005.

La CTR osservava che la riprese residue, ancora oggetto della lite, erano fondate e che, pertanto, i suddetti gravami andavano rigettati.

Contro le suddette decisioni proponeva distinti ricorsi per cassazione la società contribuente deducendo, in ciascuno di essi, tre motivi sostanzialmente omologhi.

L'Agenzia delle Entrate resisteva in ogni procedimento con controricorso.

Nelle more del giudizio la società contribuente ha depositato istanza di sospensione e, quindi, richiesta per la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di essersi avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 .

In particolare, nelle cause R.G. nn. 5237 e 5238/2013, la ricorrente ha presentato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto non era stata presentata istanza di trattazione D.L. n. 119 del 2018 , ex art. 6, comma 13, mentre la difesa erariale ha chiesto, con istanza di fissazione dell'udienza del 21.12.2020, che venisse dichiarata l'estinzione solo parziale dei giudizi.

Nella causa R.G. n. 5240/2013 (riguardante la rideterminazione della sola imposta IRES) la ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio, per effetto delle definizioni agevolate presentate nella causa R.G. n. 5238/2013, mentre la difesa erariale ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, quale conseguenza del diniego di definizione agevolata della predetta controversia.

I ricorsi, dispostane la riunione all'adunanza camerale, vanivano rinviati alla pubblica udienza, anche al fine di instaurare il contraddittorio tra le parti in ordine alle posizioni assunte circa la definizione agevolata delle controversie.

Motivi della decisione

1. Il processo va senz'altro dichiarato estinto per cessata materia del contendere per le cause R.G. nn. 5237 e 5238/2013, stante l'accoglimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle domande di definizione agevolata, presentate dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (cfr. in tal senso le comunicazioni della Direzione provinciale II Napoli del 28.10.2020, riguardanti, rispettivamente, l'avviso di accertamento n. (Omissis) e l'avviso di accertamento n. (Omissis)).

2. Con riferimento alla causa riunita R.G. n. 5240/2013, riguardante l'avviso di accertamento n. (Omissis), invece, l'istanza di definizione agevolata è stata oggetto di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la contribuente non aveva indicato alcun importo netto dovuto e non aveva effettuato alcun versamento.

3. La contribuente rileva di avere ricevuto l'avviso di accertamento n. (Omissis) in qualità di società consolidata, avendo aderito al regime fiscale del consolidato nazionale nel quale era sia società consolidante (capo gruppo) che società consolidata (partecipante al gruppo), e di avere presentato la domanda di definizione agevolata anche per detto accertamento, sebbene la stessa fosse superflua, essendo stata la maggiore imposta liquidata solo nell'avviso n. (Omissis), notificatole in qualità di società consolidante.

4. Dagli atti allegati alla memoria presentata dalla ricorrente si evince che l'avviso n. (Omissis) è stato notificato alla contribuente, nella qualità di società consolidata, per la stessa pretesa indicata nell'avviso n. (Omissis), notificatole in qualità di società consolidante, e che, per tale motivo, la maggiore imposta IRES è stata liquidata solo in quest'ultimo avviso.

5. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere anche per la causa R.G. n. 5240/2013, per effetto della avvenuta definizione agevolata presentata dalla contribuente, in qualità di società consolidante, in relazione alla causa R.G. n. 7238/2013, e del conseguente pagamento della somma dovuta in relazione a detta definizione.

6. L'accertamento oggetto della causa R.G. n. 5240/2013, infatti, riguardando la medesima società contribuente, in qualità di società consolidata, si era concluso senza alcuna liquidazione di maggiori imposte, poi liquidate in sede di accertamento svolto nei confronti della contribuente, nella sua veste di consolidante.

7. Occorre rilevare, infatti, che la definizione perfezionata dalla società consolidante giova, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14 in favore degli altri coobbligati, per cui l'istanza di definizione agevolata presentata in relazione alla causa R.G. n. 5240/2013 era superflua.

8. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 .

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo (cause riunite nn. 52375238 – 5240/2013 R.G.) per cessazione della materia del contendere.

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