Cassazione, sentenza n. 18635 del 03/07/2023
Sentenza n. 18635 del 03/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18635
- Data
- 03/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva la revocazione di un’ordinanza con cui la Cassazione aveva annullato con rinvio una decisione relativa a una plusvalenza immobiliare assoggettata a IRPEF, denunciando errori nella lettura delle pronunce di merito e l’omesso esame di un’eccezione. La Corte precisa che la revocazione è ammessa soltanto per un errore percettivo evidente e decisivo, non per contestare l’interpretazione o la valutazione degli atti processuali. Poiché le doglianze prospettavano errori di giudizio e l’eccezione risultava implicitamente disattesa, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto l'impugnazione di A.A. contro un avviso di accertamento per maggior Irpef relativa all'anno 2005, per una plusvalenza realizzata mediante la cessione del terreno oggetto di compravendita del 21/09/2005.
2. La Corte, con ordinanza n. 31084/2017, pronunciata in data 30/11/2017 e depositata in data 28/12/2017, accolse il ricorso dell'Agenzia delle entrate; in particolare ritenne fondato il primo dei due motivi proposti, con cui era denunciata violazione degli artt. 112 e 291 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata aveva deciso su punti della domanda originaria non oggetto di specifica riproposizione in appello, con particolare riguardo alla motivazione dell'avviso di accertamento, che la C.T.P. non aveva trattato.
3. Contro tale ordinanza propone ricorso per revocazione A.A., assumendo due errori revocatori, illustrati da successiva memoria.
Resiste l'Agenzia con controricorso.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata discussa all'udienza pubblica del'11 maggio 2023.
Motivi della decisione
1. L'ordinanza impugnata ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, ritenendo fondato il motivo che denunciava vizio di ultrapetizione, evidenziando che "mentre la decisione della CTP ha censurato l'atto di accertamento sotto un profilo quantitativo, concernente il valore attuale della vendita, per converso, la CTR ha svolto un'indagine di tipo qualitativo, pervenendo ad annullare il provvedimento amministrativo per assenza di motivazione dell'avviso, il che evidentemente esorbitava dai limiti del gravame".
Il ricorrente propone due motivi di ricorso per revocazione.
Con il primo motivo assume tre errori revocatori che possono essere così individuati: a) la CTP non avrebbe esaminato solo il profilo quantitativo ma avrebbe censurato "la assoluta inidoneità dell'atto a giungere al suo fine non consentendo un alcun modo la motivazione sviluppata di giungere a determinare aliunde il valore iniziale del bene"; b) la CTR non si sarebbe limitata a valutare l'avviso sotto il profilo qualitativo ma avrebbe censurato anche "le modalità con cui l'ufficio è pervenuto alla definizione dei costi riconosciuti", esprimendosi quindi anche nel merito della pretesa tributaria; c) l'assenza di motivazione non esorbitava dai limiti del gravame in quanto espressamente censurata alla pagina 6 dei righi da 16 a 19 del ricorso di primo grado.
Assume quindi che, qualora la Corte non fosse incorsa nell'errore percettivo circa tali atti, essa avrebbe colto la perfetta identità delle motivazioni dei giudici della CTP e della CTR. Con il secondo motivo deduce l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta espressamente nel controricorso e fondata sulla natura di ricorso "fotocopia" o "farcito" dell'atto introduttivo dell'Agenzia delle entrate.
2. Deve premettersi che non osta all'ammissibilità della revocazione la circostanza che la pronuncia impugnata abbia cassato la sentenza della CTR con rinvio.
I termini di tale questione sono stati riassunti da Cass. 25/09/2019, n. 23871.
Secondo un primo orientamento, sarebbe esclusa in ogni caso l'ammissibilità della revocazione quando la sentenza della quale si chiede la revoca abbia pronunciato la cassazione con rinvio: "E' inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione proposto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. , n. 4, e art. 391-bis c.p.c. , avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio di riassunzione" (Cass. 12/10/2015, n. 20393); "in tema di revocazione, l'art. 391-bis c.p.c. , interpretato anche alla luce dell'espressione "altresì" di cui all'art. 391-ter c.p.c. che pone in collegamento le diverse ipotesi revocatorie, comporta che, ove la decisione della S.C., oggetto di impugnazione revocatoria, non abbia deciso nel merito ma abbia rinviato la causa ad altro giudice a norma dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, in tale sede possono essere fatti valere gli errori di fatto previsti dall'art. 395 c.p.c. , n. 4, relativi ai vizi processuali che la parte rimasta contumace avrebbe potuto conoscere a seguito del ricorso in riassunzione. Tale soluzione si pone in linea con i principi del giusto processo atteso che, da un lato, valorizza la fase rescindente rendendola funzionale a garantire il riesame della controversia e, dall'altro, impedisce che la fase rescissoria ostacoli l'accertamento della verità materiale" (Cass. 25/07/2011, n. 16184).
Secondo un diverso orientamento, il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. è inammissibile soltanto se l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio: "E' inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza con cui la decisione di merito viene cassata con rinvio ogniqualvolta l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio (nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava errore di fatto – consistito nel ritenere tardivo il controricorso – da cui era derivato l'omesso esame di questo, in quanto il medesimo conteneva mere tesi difensive riguardanti la qualificazione di un rapporto di lavoro, l'indagine relativa al quale era stata rimessa al giudice di rinvio)" (Cass. 07/11/2001, n. 13790; Cass. 20/10/2003, n. 15660).
Tuttavia, una successiva pronuncia di questa Corte, cui si intende dare continuità, ha consapevolmente rimeditato i due orientamenti, concludendo nel senso che "Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione" (Cass. 17/05/2018, n. 12046; cfr. altresì Cass. 22/03/2019, n. 8259, in motivazione).
Nel caso di specie la parte assume, con la propria impugnazione, che l'errore sia caduto proprio sul fatto processuale assunto dalla Corte ai fini dell'annullamento con rinvio.
3. La revocazione delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. , comma 1, è consentita se esse siano affette da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c. , n. 4; tale errore ricorre, come la norma precisa, quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e purchè il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione – è stato precisato da Cass. 05/07/2004, n. 12283 – comporta l'accertamento di un errore che deve riguardare gli atti interni al relativo giudizio (ossia quelli che la Corte può e deve esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione (Cass. 28/06/2005, n. 13915; Cass. 14/04/2010, n. 8907).
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di Spa zio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.
Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, p. 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395 c.p.c. , n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione.
3.2. L'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c. , n. 4, poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369).
In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. E' la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile, il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva.
3.3. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa in caso di errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c. , comma 1, n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile) bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.
3.4. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).
4. Alla luce di tali principi il primo motivo di revocazione si rivela inammissibile.
Gli errori attribuiti alla Corte consistono sostanzialmente nell'errato apprezzamento del reale contenuto della sentenza della CTP e della sentenza della CTR, assumendo il ricorrente, sulla base di alcuni stralci delle medesime, che sia la prima che la seconda avessero trattato tanto la questione della nullità dell'avviso per difetto di motivazione quanto il merito della vicenda, rivelandosi quindi erronea l'interpretazione della Corte laddove ha ritenuto che i primi giudici avessero esaminato solo il merito della pretesa tributaria e i secondi giudici esaminato invece un vizio di motivazione, ormai precluso dalla sua mancata riproposizione da parte del contribuente, rimasto contumace in appello.
Trattasi con evidenza di motivo che non può assumere rilevanza revocatoria, in quanto non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa, atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza – poichè un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. 21/02/2023, n. 5326); non è infatti idonea ad integrare errore revocatorio, la valutazione, ancorchè errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l'interpretazione del significato della sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184); infine, d'altro canto, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04/04/2019, n. 9527).
5. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile, in quanto avendo la Corte deciso nel merito il motivo, dando peraltro conto dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva del contribuente, evidenziando che aveva depositato il controricorso, è evidente che abbia implicitamente disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla sua tecnica redazionale (Cass. 26/09/2013, n. 22083) 6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, spese che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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