Cassazione, ordinanza n. 18459 del 28/06/2023
Spese di lite - Compensazione.
Dopo l’annullamento in autotutela di una cartella emessa per errore nei confronti del contribuente, i giudici di merito avevano dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, attribuendogli anche una condotta processuale superflua. La Cassazione ha escluso che l’autotutela comporti automaticamente la compensazione: occorre applicare la soccombenza virtuale, specialmente quando l’illegittimità dell’atto era manifesta fin dall’origine. Ha quindi cassato e deciso nel merito, riconoscendo al contribuente le spese dei due gradi e ponendo quelle di legittimità a carico dell’Agenzia delle Entrate.
- Processo tributario
- Autotutela
- Riscossione
- Imposta di registro

