Cassazione, sentenza n. 17938 del 2/07/2025
Sentenza n. 17938 del 02/07/2025
La controversia concerne il rimborso dell’accisa indebitamente versata sul gas naturale impiegato per produrre energia elettrica e l’asserita traslazione dell’onere sui clienti, che il giudice regionale aveva desunto dai bilanci e da principi contabili generali. La Cassazione qualifica la traslazione come fatto impeditivo: spetta all’Amministrazione provarla, insieme all’effettivo arricchimento conseguente al rimborso, mediante elementi concreti e non attraverso presunzioni generiche; la traslazione può comunque avvenire sul prezzo dell’energia prodotta anche in caso di autoconsumo del gas. Il primo motivo è accolto e il secondo resta assorbito.
- Imposte indirette
- Contenzioso
- Processo tributario

