Cassazione, sentenza n. 17814 del 01/07/2025

Sentenza n. 17814 del 01/07/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
17814
Data
01/07/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente aveva impugnato un’intimazione relativa a debiti fiscali della madre defunta, lamentando l’assenza o la mancata allegazione dell’atto presupposto; il giudice d’appello aveva annullato l’intimazione e richiamato decisioni favorevoli ad altri coeredi. La Cassazione rileva l’omessa pronuncia sull’eccezione di indeterminatezza del ricorso e una motivazione soltanto apparente, priva dell’indicazione critica degli elementi probatori; precisa inoltre che il giudicato relativo ad atti individuali di altri coeredi non si estende automaticamente. Accolti i primi due motivi, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La contribuente A.A. era destinataria di invito di pagamento di cartella di pagamento per debiti fiscali della defunta madre, B.B., a sua volta proveniente da cartella notificata alla madre, quando in vita.

Reagiva avanti il giudice di prossimità, lamentando di non aver avuto contezza della cartella di cui all'invito di pagamento, indicandola ora con un numero, ora con un altro. Evidenziava che la notifica dell'atto presupposto risultava avvenuta nei confronti di un soggetto in vita e, quindi, non poteva riguardare essa ricorrente. Concludeva per l'inesistenza della cartella e della pretesa impositiva e, in via gradata, lamentava la mancata allegazione della prima cartella notificata alla madre alla cartella riferita agli eredi, quale atto prodromico del primo atto impositivo.

L'incaricato per la riscossione eccepiva l'indeterminatezza della domanda, non comprendendosi a quale cartella si intendesse fare riferimento, nell'imprecisione dell'individuazione. In subordine illustrava la sequenza degli atti notificati alla de cuius ed agli eredi a seguire.

Interveniva anche l'ente impositore, ricordando la presupposta sentenza di primo grado favorevole all'Ufficio, da cui era scaturita la prima cartella esattoriale indirizzata alla de cuius quando in vita.

Il giudice di prossimità rigettava il ricorso, ma la sentenza era riformata in appello, ove si affermava che l'intimazione di pagamento opposto non fosse stata preceduta da alcuna notifica di atto prodromico, quindi carente di motivazione in ordine all'individuazione degli atti da corrispondere e della tipologia di pretesa tributaria. Veniva fatto poi riferimento ad un giudicato esterno nei giudizi intercorsi con gli altri coeredi.

Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione sia Agenzia delle entrate, sia Agenzia delle entrate – Riscossione, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha svolto sette motivi di doglianza, mentre la parte contribuente è rimasta intimata.

In prossimità dell'udienza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

1. Vengono proposti sette motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura i sensi dell' articolo 360 , primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 112 dello stesso codice, lamentando omessa pronuncia. Nello specifico, la sentenza in scrutinio non si pronuncia sull'eccezione in ordine alla cartella in positiva che la parte contribuente ritiene di non aver mai ricevuto, posto che alternativamente si fa riferimento ad un numero o a un altro.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell' articolo 360 , primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell' articolo 36 , secondo comma, numero 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992 . Nello specifico si lamenta motivazione meramente parvente o inesistente, per non farsi riferimento agli elementi da cui è attratto convincimento il giudice d'appello.

1.3. Con il terzo motivo si profila ancora censura ai sensi dell' articolo 360 , primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell' articolo 18 del decreto legislativo numero 546 del 1992 . Nello specifico si lamenta sia stato accolto un ricorso inammissibile, posto che non era determinata la cartella esattoriale sottesa di cui si lamentava la mancata notifica, essendo indicata in diverse occasioni con numeri differenti.

1.4. Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell' articolo 360 , primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell' articolo 42 del D.P.R. numero 600/1973 . Nello specifico si lamenta che la sentenza in scrutinio comporti l'obbligo di notificare all'erede anche l'atto prodromico regolarmente notificato alla defunta. Nel caso concreto, infatti, la cartella derivante dalla sentenza di primo grado sfavorevole alla contribuente è stata notificata alla signora B.B. quando era ancora in vita, per cui si deve presumere conosciuta in capo alla contribuente sua erede, senza che debba essere notificato un'altra volta quale atto presupposto della pretesa impositiva.

1.5. Con il quinto motivo si prospetta censura ai sensi dell' articolo 360 , primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell' articolo 65 del D.P.R. numero 600 del 1973 e dell' articolo 1310 del codice civile. In altri termini, si fa valere il principio dell'unità di intimazione per l'adempimento della pretesa sostanzialmente unitaria. In questo senso, la notifica alla originaria debitrice defunta ha l'effetto di legittimare la pretesa nei confronti degli eredi, senza alcun altro dovere procedimentale.

1.6. Con il sesto motivo si prospetta censura ai sensi dell' articolo 360 , primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 477 del medesimo codice. Si lamenta la violazione del principio per cui il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, donde l'assenza di un obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo e il precetto agli eredi di una persona defunta, alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro.

1.7. Con il settimo ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell' articolo 360 , primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell' articolo 2909 del codice civile, laddove la sentenza in esame fa riferimento al giudicato esterno nei giudizi intercorsi fra gli altri coeredi e l'agente della riscossione. Nello specifico si rileva che il giudicato esterno abbia valore quando attiene al medesimo rapporto giuridico verso cui si invoca l'estensione. Nel caso in esame, le sentenze richiamate riguardano pretese personalmente notificate agli altri coeredi, avendo cioè riguardo ad atti distinti rispetto a quello che ha dato scaturigine alla presente controversia.

2. Risultano fondati ed assorbenti i primi due motivi.

2.1. Per un verso, infatti la sentenza in scrutinio omette di pronunciarsi sulla specifica eccezione di indeterminatezza della domanda, ritualmente proposta in primo e secondo grado, come da stralcio degli atti processuali della fase di merito ritualmente riprodotti all'interno del ricorso per cassazione ai fini della completezza del motivo (cfr. p. 4 ricorso per cassazione). Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva l'omissione di pronuncia su capo specifico in ordine all'oggetto di contestazione, profilo che non può essere superato con motivazione implicita di rigetto.

2.2. Fondato ed assorbente è il secondo motivo, ove si lamenta la motivazione meramente apparente, evidenziando la circostanza che il collegio di appello faccia generico riferimento a risultanze probatorie non indicate, non illustrate nella loro critica valutazione in modo da consentire il sindacato sul percorso logico giuridico della sentenza, non potendosi desumere gli elementi dai quali la sentenza in scrutinio ha tratto il proprio convincimento.

2.3. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale ( Cass. VI- 5, n. 9105/2017 ) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018 ). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009 ) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell' art. 132 , secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018 ).

2.4. Per completezza argomentativa, laddove si volesse ritenere che la sentenza sia sorretta da diverse rationes decidendi tutte autonome, deve precisarsi che non può ricorrere nei casi in oggetto l'estensione del giudicato esterno, non potendo valere le pronunce favorevoli nei confronti degli altri coeredi anche verso l'originaria ricorrente, poiché si tratta di pronunce attinenti ad atti individuali, relativi a propri specifici obblighi tributari, ancorché traenti origine da un ceppo comune, che ha però preso strade procedimentali autonome e distinte, sulla cui (diversa) sorte è qui controversia.

Ed infatti, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (cfr. Cass. T., 6405/2025). Più specificamente, il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" -, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (cfr. Cass. I, n. 211/2024 ).

3. Gli ulteriori motivi restano assorbiti dall'accoglimento dei precedenti.

4. In conclusione il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopra incardinati principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria l'1 luglio 2025.

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