Cassazione, sentenza n. 17815 del 01/07/2025

Sentenza n. 17815 del 01/07/2025

Tipologia
Sentenza
Numero
17815
Data
01/07/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia aveva contestato a una società di consulenza il concorso nell’infedele dichiarazione IRES e IRAP commessa da una società cliente; i giudici di merito avevano annullato le sanzioni, richiamando il carattere personalistico del sistema e l’intervenuto accertamento con adesione della cliente. La Cassazione non esamina la fondatezza sostanziale di tali conclusioni: il primo motivo non coglie la specifica ratio sulla non configurabilità del concorso della persona giuridica, mentre il secondo non censura adeguatamente l’autonoma ratio relativa all’adesione. Il ricorso dell’Agenzia è pertanto dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate, ritenuta la qualità di consulente tributario di M. C. Srl ed il suo concorso nella violazione di infedele dichiarazione IRAP e IRES commessa dalla G. M. Srl, cui aveva prestato la propria opera di consulenza, emetteva due atti di irrogazione delle sanzioni a carico della società e del suo legale rappresentante ai sensi degli artt. 5 e 9 D.Lgs. n. 472/1997 .

2. La Commissione tributaria provinciale di Modena accoglieva il ricorso della società contro il primo di tali atti.

3. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello.

In particolare, decidendo in base alla ragione più liquida e richiamando quanto ritenuto dai giudici di primo grado, evidenziava che la disciplina prevista dall' art. 9 D.Lgs. n. 472/1997 è inapplicabile agli enti dotati di personalità giuridica stante la chiara e inequivocabile impostazione personalistica dell'intero sistema sanzionatorio per le violazioni di norme tributarie; inoltre evidenziava che l'intervenuto accertamento con adesione da parte della società precludeva la possibilità di verificare la sussistenza della violazione contestata, facendo venire meno il presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 stesso, che lo si voglia o meno ritenere applicabile in quanto compatibile con il disposto dell'art. 7 D.Lgs. n. 269/2003.

4. Contro tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La società resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

È stata depositata istanza di sospensione ex art. 6 D.L. n. 119/2018 cui non ha fatto seguito il deposito di domanda di definizione agevolata.

Il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica del 2 aprile 2025, per la quale l'ufficio del PM ha depositato memoria con cui ha chiesto accogliersi il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 7 D.L. n. 269/2003 e degli artt. 5 , 9 , 11 D.Lgs. n. 472/1997 , esponendo che l'art. 7 predetto non esclude la responsabilità concorsuale del soggetto extraneus, nel caso di specie la società di consulenza, in quanto la responsabilità esclusiva della persona giuridica per la sanzione amministrativa da esso prevista opera solo allorché essa sia relativa al rapporto fiscale della stessa persona giuridica;

che la CTR avrebbe errato ove ha ritenuto inconfigurabile il concorso della società di consulenza nella violazione tributaria di persona giuridica sulla base della considerazione che l'art. 7 D.Lgs. n. 269/2003 escluderebbe l'imputazione della sanzione a persona giuridica diversa da quella cui il rapporto fiscale interessato dalla operazione finanziaria di cui si tratta e non avrebbe pronunciato sull' art. 9 D.Lgs. n. 472/1997 ; che l' art. 11 D.Lgs. n. 472/1997 prevede la responsabilità in solido della società per gli illeciti del suo amministratore;

che la ritenuta impossibilità di applicare il concorso ad una persona giuridica non vale ad escludere la configurabilità del concorso nelle violazioni tributarie e la responsabilità per esse delle persone giuridiche ai sensi dell' art. 7 D.L. n. 269/2003 .

1.1. Il motivo è inammissibile.

Sotto un primo profilo, occorre evidenziare che la decisione della CTR è motivata, in primo luogo, attraverso un richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e sulla base della considerazione che "la disciplina prevista dall' art. 9 D.Lgs. n. 472 del 1997 è inapplicabile agli enti dotati di personalità giuridica stante la chiara inequivocabile impostazione personalistica dell'intero sistema sanzionatorio per le violazioni di norme tributarie".

Con tale affermazione, che evidentemente esclude l'appena adombrata censura di omessa pronuncia sulla rilevanza dell'art. 9 citato nella fattispecie in esame, i giudici d'appello hanno chiaramente inteso escludere che la società di consulenza, dotata di personalità giuridica, potesse rispondere a titolo di concorso nell'illecito tributario compiuto dalla G. M. Srl, ma ciò non in forza della previsione dell' art. 7 D.L. n. 269/2003 , e quindi in base all'orientamento per cui non sarebbe configurabile il concorso di terzi estranei nella violazione tributaria di una società di capitali, bensì in ossequio al principio personalistico proprio della disciplina delle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997 , per cui in sintesi non sarebbe configurabile responsabilità concorsuale in capo ad una persona giuridica ma soltanto in capo ad una persona fisica, alla luce del tenore dell'art. 9 del medesimo decreto.

Alla luce di tale chiara ratio decidendi, il motivo in primo luogo appare viziato dalla mancata indicazione delle ragioni della CTP richiamate dalla CTR; in secondo luogo, appaiono inconferenti tutte le considerazioni svolte nella parte preponderante del motivo, volte ad affermare, in sintesi, che la disciplina dell'art. 7 citato, che prevede la responsabilità esclusiva degli enti dotati di personalità giuridica per le sanzioni tributarie relative al rapporto di imposta, escluderebbe solo la responsabilità degli amministratori della società ma non sarebbe incompatibile con la diversa responsabilità concorsuale del consulente, terzo estraneo alla compagine sociale.

La censura, quindi, non coglie la specifica ratio decidendi della CTR e non la sottopone a idonea censura.

Il motivo è inoltre inammissibile anche laddove, invero solo nella sua ultima parte, deduce l'applicabilità della sanzione anche alla società di consulenza, M. C. Srl, unitamente al suo legale rappresentante, in quanto concorrenti anche essi nell'illecito tributario della società G. M. Srl cui avevano prestato la propria collaborazione professionale.

Fermo restando che anche tale osservazione di per sé non sembra confrontarsi con la ratio della decisione, giova osservare che a pagina 16 del ricorso, nella ricostruzione della fattispecie, viene evidenziato che "il concorso ha visto in azione tre soggetti la MBI Consulting, il sig. A.A. e la G. M. Srl Ciascuno pertanto è soggetto ad autonoma sanzione. Ricorrendo gli elementi sopra illustrati si è in presenza di una violazione commessa in concorso da più persone, per la quale vale il principio di impronta penalistica, tot capita tot poenae ciascun coautore dell'illecito è soggetto ad una sanzione…. Nel caso di specie, in sintesi, si è in presenza di un concorso di MBI e del suo legale rappresentante A.A. nelle violazioni commesse da una società terza".

Tale affermazione però appare in primo luogo in contraddizione con l'assunto di cui a pagina 14 del ricorso, ove si richiama l' art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997 e la regola della responsabilità solidale della società per le violazioni imputabili delle persone fisiche che hanno agito in nome e per conto di essa, ma anche in contrasto con quanto accertato in sentenza circa la natura solidale delle due obbligazioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 9 D.Lgs. n. 472/1997 e intende censurare l'affermazione dei giudici della CTR che l'avvenuto accertamento con adesione della società G. M. ha precluso la possibilità di verificare, anche successivamente, l'effettiva sussistenza della violazione contestata e quindi anche il concorso della società M. C..

2.1. Fermo che l'inammissibilità del primo motivo è sufficiente alla conferma della sentenza impugnata, fondata su due rationes decidendi, anche tale motivo è inammissibile.

Appare pacifico in fatto che la società in favore della quale è stata svolta la consulenza abbia definito l'accertamento in adesione. Sul punto la decisione della CTR afferma che ciò incide a favore del concorrente in quanto "preclude la possibilità di verificare giudizialmente a posteriori la effettiva sussistenza della violazione contestata e viene meno il presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 9 D.Lgs. n. 472 del 1997 "; si è in presenza, come visto, di una seconda ratio decidendi, che, a prescindere dalla sua fondatezza, non è validamente censurata, col motivo, che assume solo, ed in maniera del tutto generica, la violazione dell'art. 9 ma nulla dice sugli effetti dell'accertamento con adesione.

3. Concludendo, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile.

Alla soccombenza segue condanna della ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore della controricorrente.

La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 ( Cass. n. 1778/2016 ).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, spese che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15 per cento, IVA e CP se dovute.

Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria l'1 luglio 2025.

Domande frequenti

Quanto vale il bonus mamme 2026?

È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.

Chi ha diritto al bonus mamme 2026?

Le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli (il minore sotto i 10 anni) o con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni), con redditi da lavoro 2026 fino a 40.000 euro. Con tre figli il bonus non spetta nei mesi di contratto a tempo indeterminato.

Entro quando e come si presenta la domanda?

La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.

Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?

Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.