Risoluzione n. 13 del 09/02/2011

Consulenza giuridica – Applicazione dell’imposta di bollo alle procure speciali di cui all’art. 63 del DPR 600 del 1973 e all’articolo 7, comma 1-bis, del D.LGS. n. 218 del 1997

Tipologia
Risoluzione
Numero
13
Data
09/02/2011
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione esamina il trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle procure speciali ex articolo 63 del DPR n. 600 del 1973 e articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997, per la rappresentanza in accertamento con adesione. Ricorda che la procura è soggetta sin dall'origine a euro 14,62 ex articolo 2 della Tariffa, ma rientra nell'esenzione ex articolo 5 della Tabella quando rilasciata per atti del procedimento di accertamento e riscossione o per dichiarazioni e documenti ai fini delle leggi tributarie. Conclude che l'esenzione copre anche l'autentica di firma, imprescindibile per la validità, sia del professionista sia del pubblico ufficiale, con obbligo di indicare l'uso esente.

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